Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41377

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 2 agosto 2011 il Tribunale di Trento confermava il provvedimento che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a P.R.R., indagata per i reati di cui agli artt. 416 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2.

Il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che tra il reato associativo e quello di furto aggravato esisteva connessione e quest’ultimo, che era il più grave, era stato commesso nel circondario trentino.

Contro l’ordinanza ricorre l’indagata, che denuncia la violazione delle regole sulla competenza per territorio, sostenendo che difetterebbero i gravi indizi in ordine alla circostanza aggravante contestata per il furto, perchè il corriere derubato avrebbe prospettato in termini meramente possibilistici l’impiego di un mezzo fraudolento per attuare la sottrazione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

L’ordinanza impugnata ha desunto la prova della circostanza aggravante contestata per il furto commesso in quel di Trento da elementi non immaginari, ma reali. Invero, con argomentazioni ineccepibili per rigore logico, ha stabilito che l’autofurgone dal quale fu sottratta la refurtiva non può essere stato aperto che con un mezzo fraudolento, posto che il veicolo era dotato di chiusura elettronica centralizzata e che i ladri l’avevano aperto senza lasciare segni di effrazione.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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