T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-12-2011, n. 9780

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009,a 1078 posti): concorso, riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, e le cui prove sono state sono state superate dallo stesso ricorrente come ammesso in gravame (pag.2) e non contestato da parte resistente;

– con d.m. datato 03.12.2009, è stata esclusa da detta selezione per violazione dell’art.2 quarto comma del bando di concorso (che recita: "I candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, pena l’esclusione dal concorso"), avendo presentato, sempre nell’anno 2008, domanda di partecipazione ad altro concorso pubblico (anch’esso riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo) per l’accesso alla carriera iniziale nell’Arma dei Carabinieri (di seguito: CC): concorso di cui al bando pubblicato nella G.U.4^ s.s., n.2 dell’8.1.2008;

– si è gravata col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio avverso il predetto provvedimento di esclusione che (avverso) il d.m. 11.12.2009 con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso di cui trattasi (nella parte in cui, ovviamente, non ricomprende anche il nominativo del ricorrente) e dichiarati vincitori i candidati collocati ai primi 1078 posti, deducendo, nello specifico, che esso ricorrente ha sì fatta domanda per l’accesso nell’Arma dei CC ma è anche vero che la prova preliminare relativa a tale concorso, cui egli non si è presentato, è stata sostenuta il 24.4.2008 e cioè circa sei mesi prima della pubblicazione sulla G.U. (avvenuta il 28.11.2008) del bando di cui in premessa: comportamento concludente (quello appena citato) che evidenzia la sua volontà di porre nel nulla ovvero di rendere priva di effetti la domanda di partecipazione per la selezione nel corpo dei CC e che documenta che esso ricorrente non rivestiva la posizione di candidato (per l’accesso alla carriera iniziale nella Polizia di Stato) allorquando ha chiesto di partecipare al concorso in premessa;

Considerato che l’intimata amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha, con memoria, contestato partitamente le deduzioni avversarie evidenziando, fra l’altro:

– che la norma del bando che si assume violata dal ricorrente è reiterativa di quella contenuta nell’art.16 della L. n.224 del 2006: articolo che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, dopo aver riservato (comma 1), ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, i posti messi a concorso per l’accesso alle carriere iniziali delle FF. di Polizia ad ordinamento civile o militare, ha espressamente previsto (comma 2) che "Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.";

– che, dunque, è la semplice presentazione di altra domanda per altra selezione il requisito che la legge considera sufficiente per legittimare la dovuta esclusione del candidato che risulti, come accaduto nel caso di specie, aver già presentato altra domanda per l’accesso ad altra Forza di Polizia;

Lette le memorie conclusionali fatte pervenire dalle parti in causa e preso atto che:

– con ordinanza cautelare n.1437/2010 del 26.3.2010 la Sezione ha accolto la domanda cautelare inserita in gravame, ammettendo parte ricorrente, con riserva, graduatoria finale degli idonei al concorso di cui trattasi;

– detta ordinanza, appellata dalla p.a., è stata confermata dal Consiglio di Stato con ord. za della VI^ sezione n.4447/2010 del 20.7.2010;

– il ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza collegiale della Sezione n.5405/2011;

– nessuno dei contraddittori intimati si è costituito in giudizio;

Considerato che la causa all’odierna udienza del 10.11.2011 è stata trattenuta e spedita in decisione

Considerato che l’art.16 della legge n.2246 del 2004 sopra richiamato è disposizione la cui evidente ratio è quella di costituire una garanzia dell’assetto degli organici della Difesa e delle FF. di Polizia. Altrimenti detto la ratio della norma de qua è quella di tutelare la pianificazione e/o programmazione del personale della Difesa e delle FF. di Polizia e cioè di far fronte a quelle esigenze numeriche delle FF.AA. e delle FF. di Polizia, fissate annualmente nella legge di bilancio, tant’è che:

– i posti – riservati esclusivamente ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, – messi annualmente a concorso, sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa;

– dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi indetti dalle FF. di Polizia citate, solo una data percentuale è immessa direttamente nelle carriere iniziali di dette FF.di Polizia; mentre la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali citate dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (nel numero corrispondente alle misure percentuali indicate nel comma 4 dell’articolo);

Considerato che quanto sopra sintetizzato impone di interpretare il comma 2 dell’art.16 della legge n.224 del 2006 (e di conseguenza la norma del comma 4 dell’art.2 del bando) nel senso:

– che ciò che deve ritenersi non consentita è la possibilità del superamento di più selezioni e la conseguente opzione per una delle citate carriere iniziali così compromettendo l’esigenza di salvaguardare una data consistenza organica su cui l’amministrazione (che ha indetto uno dei concorsi superati e poi abbandonati dal Volontario) aveva previsto di fare affidamento;

– che, pertanto, la presentazione di una domanda di partecipazione alla selezione indetta da una F.di Polizia, che sia priva dei requisiti essenziali richiesti (ad es. non sia sottoscritta dal candidato) ovvero non possa essere, per altri motivi, utilmente considerata (es. spedita oltre il termine perentorio previsto dalla lex specialis), e che dunque sia tam quam non esset, rimane estranea all’ambito applicativo della norma proprio perché nessun pregiudizio arreca alla finalità cui la stessa è chiaramente funzionale;

– che, coerentemente, la norma del comma 2 citato (e di conseguenza l’analoga previsione contenuta nella lex specialis della selezione) non trova applicazione neanche nei casi in cui la domanda, pur completa e tempestivamente presentata, sia stata poi abbandonata dal candidato (rinunciando a presentarsi alle relative prove e dunque rinunciando a concorrere), prima di chiedere di partecipare ad altra selezione anche se bandita nello stesso anno della prima: e ciò in quanto, anche per tale evenienza, nessun pregiudizio subisce l’esigenza sopra rappresentata;

Considerato, pertanto, che il citato mezzo di gravame deve ritenersi fondato e condivisibile avendo costui rinunciato a presentarsi alle prove scritte per l’accesso alla carriera iniziale dell’Arma dei CC previste per la data del 24.4.2008 e dunque rinunciando, di fatto, a concorrere per tale selezione ben sei mesi prima dalla data in cui è stato pubblicato il bando del concorso di cui in premessa;

Considerato che l’impugnativa de qua merita accoglimento nel senso in cui contesta la mancata inclusione del ricorrente (che ha superato la prova d’esame ed è stato definitivamente giudicato idoneo al servizio di polizia) nella graduatoria degli idonei al concorso di cui trattasi, fermo restando, ovviamente, che la definitiva collocazione del ricorrente nella rosa dei vincitori ovvero nell’ambito degli idonei non vincitori dipenderà dalla valutazione di cui all’art.11 del bando del concorso che l’amministrazione (ove non vi abbia già provveduto) rimane tenuta ad effettuare sia in applicazione della citata lex specialis concorsuale che della presente decisione;

Considerato che gli altri mezzi di gravame proposti nel ricorso principale possono ritenersi assorbiti;

Ritenuta equa la compensazione tra le parti delle spese di lite attesa la peculiarità della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

a) accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione con lo stesso avversato ed il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del concorso per cui è causa nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente fra quello dei candidati risultati idonei;

b) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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