Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-05-2012, n. 7753 Corte di Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16.1.2009 al Tribunale di Torino, il dott. G. B. conveniva in giudizio l’UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO e, premesso di essersi laureato in medicina e chirurgia e di avere frequentato il corso di specializzazione in Medicina dello Sport dal novembre 1997 al novembre 2001, percependo la borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 esponeva:

che lo Stato Italiano si era tardivamente adeguato alla Direttiva Comunitaria 93/16/CE con l’emanazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, che aveva previsto la stipulazione da parte dell’Università con i medici specializzandi di un contratto di formazione e lavoro e il diritto di questi ultimi ad "un’adeguata remunerazione";

che però l’efficacia di tale normativa era stata sospesa dal D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 che aveva subordinato la sua applicazione ad un apposito provvedimento legislativo, mai emanato;

che, conseguentemente, rimaneva perdurante l’inadempimento dello Stato Italiano, ciò che però non impediva, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia 25.2.1999 e 30.10.2000, la diretta applicazione della Direttiva Comunitaria da parte del giudice nazionale, con l’accertamento dell’intervenuta esistenza fra esso ricorrente e l’Università di un contratto di formazione e lavoro e del diritto ad una adeguata remunerazione ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.;

che, in subordine, la questione doveva essere rinviata alla Corte di Giustizia europea o, in alternativa, doveva sollevarsi questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 in relazione agli artt. 76, 11, 3, 4 e 36 Cost.. Il dott. G. chiedeva, quindi, in via principale, la condanna dell’UNIVERSITA’ convenuta al pagamento in suo favore dell’importo di Euro 105.833,00 lordi per il periodo fino all’ottobre 2001, oltre accessori e spese;

in via subordinata, deducendo che la borsa di studio percepita D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6 era stata rivalutata annualmente solo nell’anno 1992 ed era poi rimasta "bloccata" negli anni successivi in virtù di diversi provvedimenti legislativi e che, pertanto, la stessa non aveva realizzato il diritto alla adeguata remunerazione di cui alla predetta Direttiva 93/16/CE, chiedeva al Giudice adito di rideterminare l’importo della borsa e quindi di condannare l’UNIVERSITA’ convenuta al pagamento di una somma pari al 97,7% della retribuzione spettante al medico di prima nomina, ai sensi del CCNL Comparto Sanità, detratto quanto già percepito, con rivalutazione ed interessi.

Si costituiva l’UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la chiamata in causa del Governo Italiano, del MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA, del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e della REGIONE PIEMONTE e deducendo, in subordine, l’infondatezza nel merito della pretesa azionata dal dott. G., pretesa della quale chiedeva quindi la reiezione eccependone, altresì, la parziale prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4.

Il Tribunale di Torino, con sentenza resa in data 13.3.2009, respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’UNIVERSITA’, nonchè l’istanza di chiamata in causa del Governo, dei MINISTERI cit. e della REGIONE PIEMONTE ed, in parziale accoglimento del ricorso, ritenendo in parte prescritto il credito dallo stesso azionato in via subordinata, condannava l’UNIVERSITA’ a corrispondere al Goitre le differenze conseguenti all’adeguamento della borsa di studio al tasso programmato di inflazione per il periodo 2.2.2001-ottobre 2001, oltre rivalutazione ed interessi.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’UNIVERSITA’ con ricorso depositato il 28.5.2009, chiedendone l’integrale riforma.

Resisteva il dott. G., chiedendo la reiezione dell’avversario gravame e, con appello incidentale, l’accoglimento della domanda principale originariamente proposta.

Con sentenza del 3-14 dicembre 2009, l’adita Corte d’appello di Torino dichiarava che il contraddittorio doveva essere integrato con il Governo Italiano, il Ministero dell’Università, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte e, conseguentemente rimetteva la causa al primo Giudice.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Università degli Studi di Torino con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art 378 c.p.c..

L’intimato, G.B. non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Università degli Studi di Torino denuncia violazione delle leggi finanziarie 2003/2005, proprio difetto di legittimazione passiva, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 7 e L. n. 438 del 1992, ed, ancora, violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e delle Direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Deduce che, contrariamente agli assunti della Corte torinese, l’Ateneo deve ritenersi estraneo alla presente vicenda contenziosa, siccome affatto non deputato ad erogare i benefici e le prestazioni richieste dalla controparte, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 è riservato solo alle Amministrazioni statali la definizione della provvista finanziaria occorrente per l’assolvimento delle obbligazioni inerenti le prestazione in oggetto, non essendo in alcun modo la borsa di studio di che trattasi riferibile alle competenze universitarie. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione artt. 102 e 354 c.p.c.;

D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 (art. 360 c.p.c., nn.3 e 4), deduce l’erroneità della impugnata sentenza laddove ha ravvisato la necessità di integrazione del contraddittorio con le Amministrazioni statali, identificando nel contenzioso de quo un non configurabile litisconsorzio necessario.

I due motivi, accomunati dal tema della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, possono essere esaminati congiuntamente.

Va anzitutto precisato che le fonti delle norme di riferimento vanno individuate nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio dei 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6), e nel D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento del loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE). Il primo dei due D.Lgs. è stato abrogato dall’art. 46, comma 3, del secondo, il quale tuttavia nel precedente comma 2, (come sostituito dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, comma 3) ha disposto che, fino all’entrata in vigore di uno specifico provvedimento legislativo in materia di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle reperite con la L. n. 428 dei 1990, art. 6, (Legge Comunitaria), in luogo delle disposizioni dello stesso decreto riguardanti la materia del contratto di formazione specialistica del medico iscritto ad una scuola di specializzazione (da art. 37 a art. 42) si continui a fare applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. abrogato. L’applicazione di tale D.Lgs. n. 257 del 1991, è stata poi estesa temporalmente sino all’anno accademico 2005 – 2006 per effetto della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, lett. e).

Ciò premesso, può esser qui ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attribuzione di borse di studio post universitarie a favore dei laureati in medicina ammessi alla frequenza di un corso di specializzazione, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del Tesoro, su proposta del Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali compete, al sensi dei secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Ne consegue che sia i Ministeri che l’Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna (Cass. 18 giugno 2008, n. 16507).

Sulla base di tale principio va disatteso il primo motivo di ricorso non difettando l’Università della dedotta legittimazione passiva, mentre va accolto il secondo motivo avendo la Corte territoriale ritenuto la necessità di integrazione del contraddittorio con le Amministrazioni statali, sull’erroneo presupposto della sussistenza, nella fattispecie in oggetto, di un litisconsorzio necessario.

L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per il riesame ad altra Corte d’appello, come indicata in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012

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