Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La ditta Remetal nel febbraio 2004 convenne innanzi al Tribunale di Salerno la soc. Costruzioni Meridionali ed il Consorzio ASI di Salerno esponendo che il Comune di Salerno con decreto 30.10.1995 aveva espropriato una area di mq. 2540 su richiesta del Consorzio ASI, richiesta formulata D.P.R. n. 218 del 1978, ex art. 53 per consentire la realizzazione di un insediamento industriale da parte della soc. Costruzioni Meridionali, che il 17.10.1996 era stata autorizzata la stipula dell’atto di acquisito, che tale atto era stato stipulato solo il 25.1.2001, che pertanto essendo decorso il termine di cinque anni dall’esproprio senza che il suolo venisse utilizzato essa esponente aveva maturato il diritto al ritrasferimento oltre a quello al risarcimento dei danni.
Costituitisi il Consorzio ASI e la società, il Tribunale adito con sentenza 10.4.2008, sull’assunto che la legittimazione passiva alla restituzione fosse della sola società Costruzioni meridionali e che questa avesse acquisito la proprietà solo nel 2001, respinse la domanda di restituzione non essendo decorso il detto quinquennio. La ditta Remetal ha quindi proposto appello e, costituitisi i convenuti Consorzio ASI e società Costruzioni Meridionali, la Corte di Salerno con sentenza 21.10.2010 ha rigettato il gravame affermando, per quel che rileva, che alla luce della chiara ratio contenuta nella norma speciale di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 andava enucleato un concetto di "utilizzazione" che fosse coerente con essa, quindi escludendo che entro il quinquennio dovesse predicarsi la esistenza di uno stabilimento già funzionante, che nella specie il 17.1.1996 la Costruzioni Meridionali aveva provveduto alla presa di possesso delle aree, il 13.5.1997 era stata stipulata la convenzione con ASI e subito dopo definiti i rapporti patrimoniali con i conduttori ed altri eredi (che avevano impedito la globale presa di possesso), il 25.10.2001 intercorreva l’atto traslativo e seguivano le concessioni edificatorie, che allo stato l’opificio era stato realizzato, che pertanto poteva affermarsi che allo scadere del quinquennio si era realizzata – anche alla luce degli ostacoli frapposti dalla Ditta Remetal con ricorsi al G.A. – la effettiva "utilizzazione", che con riguardo alla doglianza di omessa pronunzia attinente i chiesti danni da omessa percezione delle indennità essa non era fondata non essendovi prova del suo deposito nè della relativa opposizione.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. CPM a r.l. (già ditta Remetal) ha proposto ricorso con due motivi il 15.2.2011 al quale si sono opposti la Costruzioni Meridionali ed il Consorzio ASI di Salerno con controricorsi del 3 e del 28.3.2011. CPM e Costruzioni Meridionali hanno depositato memorie. I difensori della ricorrente e del Consorzio ASI hanno discusso oralmente.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso – denunziante l’errata interpretazione data dalla Corte di merito alla norma in disamina – sia certamente fondato e che, assorbita la cognizione del secondo motivo, la sentenza debba essere per tal ragione cassata e che debba essere disposto rinvio allo stesso Ufficio per la decisione sulla base del corretto, formulando, principio di diritto.
Primo motivo: con esso si denunzia la violazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, come interpretato da S.U. 11606 del 1993, per avere la Corte di merito ritenuto realizzata la prevista "utilizzazione" non già con la costruzione del divisato opificio nel termine quinquennale bensì con il solo compimento di atti univoci diretti a quella costruzione.
Il problema della scelta interpretativa posto dal motivo è dunque serio e la sua soluzione è collegata alla funzione del termine quinquennale, che è di tipo garantistico anche nei confronti dell’espropriato per il quale la restituzione è diritto potestativo correlato alla effettiva destinazione di scopo delle aree ablate. Si tratta dunque di disposizione eccezionale, dettata a tempo, abrogata, la cui peculiarità sta nella previsione di una espropriazione in favore del Consorzio non già finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica ma destinata alla rivendita-cessione ad un privato a fini di promozione di insediamenti industriali e per la quale è previsto un termine acceleratorio quinquennale per la realizzazione con la contestuale ragionevole apposizione di una condizione di dissolvenza, ingenerante il diritto potestativo dell’espropriato alla restituzione, quella della "mancata utilizzazione infraquinquennale".
Le Sezioni Unite di questa Corte nell’indicata decisione ebbero al proposito a considerare che il termine quinquennale non solo è posto a tutela dell’interesse dell’espropriato – il cui sacrificio non sarebbe giustificato se entro un congruo tempo non seguisse l’utilizzazione industriale del suolo – ma è altresì diretto a tutelare l’interesse pubblico all’effettiva realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi. Poichè, infatti, l’attività del consorzio espropriante si esaurisce con la cessione del suolo e non è previsto – nell’ipotesi della vendita – alcun rimedio risolutorio dell’atto traslativo in caso di mancato raggiungimento dello scopo della complessa operazione, l’imposizione del termine suddetto, la cui inosservanza dà luogo alla restituzione, costituisce l’unico mezzo idoneo ad assicurare che l’imprenditore, conseguita la disponibilità del bene a condizioni di favore, faccia poi seguire l’impianto dello stabilimento. Così intesa, la norma è altresì in linea con le disposizioni dello stesso t.u. n. 1523 del 1967 che, nelle fattispecie di cessione volontaria del suolo, non proceduta da espropriazione, sanziona in vario modo il mancato raggiungimento dello scopo. In particolare, va ricordato l’art. 109, il quale dispone che le agevolazioni fiscali concesse per gli atti di acquisto (finalizzati a nuovi insediamenti produttivi) decadono – e si rendono dovute le normali imposte – qualora nel termine di cinque anni dalla registrazione dell’atto il fine non sia stato conseguito. E’ vero che questa dicitura e la contestuale previsione per cui il conseguimento del fine deve risultare da apposita attestazione amministrativa (da esibire nell’ulteriore termine di un anno), in quella ipotesi non consentono dubbi in ordine alla necessità che l’unità produttiva debba essere funzionante. Ma ciò non infirma la valenza del riscontro sistematico che dalla disposizione medesima è lecito trarre a conferma dell’ambito del concetto di utilizzazione nella norma in esame: poichè un quinquennio è il tempo normalmente ritenuto sufficiente per l’attuazione dei nuovi insediamenti, la previsione di un termine di uguale durata ai fini dell’"utilizzazione" impone di ritenere che questa, ancorchè non implichi l’esistenza di uno stabilimento già funzionante alla scadenza, richiede la sostanziale realizzazione dell’iniziativa, per modo che risulti la irreversibile destinazione del suolo al nuovo opificio e alle sue pertinenze.
Su tali premesse, e considerato che nel quinquennio dal 30.10.1995 nè era stata acquisita l’area in favore della soc. Costruzioni Meridionali (ciò avvenne solo il 25.1.2001), nè tampoco era stato iniziato alcun lavoro di realizzazione dell’impianto, a-vendo luogo solo la provvisoria immissione in possesso della futura cessionaria nè infine era sopravvenuto un impedimento pubblico idoneo a mutare di segno la destinazione-utilizzazione (vd. Cass. 14156 del 2009), ed a nulla valendo addurre pretese ed indimostrate tattiche ostruzionistiche dell’espropriata (cfr. S.U.), ne discende, in condivisione della censura esposta in ricorso, l’erronea ricostruzione in diritto della vicenda da parte della Corte di Appello la quale si è sottratta al principio di diritto che viene dalla ricordata pronunzia delineato.
Pertanto sarà compito del giudice del rinvio – cassata la pronunzia – giudicare della domanda facendo applicazione del principio per il quale la utilizzazione di scopo, infraquinquennale dalla data dell’esproprio, che è condizione necessaria e sufficiente perchè l’espropriato non veda insorgere il diritto alla restituzione dell’immobile espropriato non può ritenersi avverata con la realizzazione di una mera attività giuridica preparatoria o strumentale alla edificazione dello stabilimento occorrendo allo scopo che nel termine sia stata compiuta l’attività di costituzione dei diritti di utilizzazione e che in detto termine sia stata anche irreversibilmente realizzata la trasformazione dell’area.
Secondo motivo: esso censura per contraddizione logica la statuizione della Corte di Salerno sulla mancata prova del deposito della documentazione necessaria per la riscossione della indennità, laddove tal prova gravava sull’esponente solo ove fosse stato provato il deposito della indennità stessa, deposito questo la cui prova gravava di contro sull’espropriante Consorzio.
Il motivo resta assorbito nell’accoglimento della censura sopra esaminata.
Sarà compito del giudice del rinvio anche quello di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
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