Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il 5 aprile 2011 il Tribunale di Genova, investito ai sensi dell’art. 310 c.p.p. dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia aveva applicato, in data 9 marzo 2011, ad L.A. la custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale ( art. 378 c.p.) in relazione all’omicidio di G.A., accogliendo l’impostazione accusatoria originaria, qualificava la condotta di L. alla stregua di concorso in omicidio e disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tale titolo di reato.
2. Parallelamente la difesa dell’indagato proponeva richiesta di riesame avverso la suddetta ordinanza. Il Tribunale dichiarava la sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordinanza impugnata e disponeva la scarcerazione dell’indagato, stante l’impossibilità di provvedere validamente entro il termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10, a causa della mancata notifica al difensore dell’indagato del decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame.
3. Con ordinanza del 2 maggio 2011 il Tribunale di Genova, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame avanzata da L.A. e, per l’effetto, confermava la nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 7 aprile 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia in relazione al delitto di omicidio volontario aggravato in danno di G.A. sulla base anche di nuove acquisizioni investigative.
4. Il Tribunale così ricostruiva i fatti.
Il (OMISSIS), veniva trovato il cadavere di G.A., attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco alle gambe e al tronco, e da un colpo alla testa strada; vicino al corpo venivano sequestrati sette bossoli cal.
380 auto (9×17) e un’ogiva dello stesso calibro, nonchè la vettura della vittima con i quattro pneumatici forati.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese da C.R., compagna di G., e dei parenti di quest’ultimo, le indagini si indirizzavano verso la persona di S.A., ex marito della C., il quale, a detta della donna, non aveva mai accettato la separazione, avvenuta circa tre anni prima, e aveva iniziato da subito a muovere minacce, anche di morte, nei confronti della C. e del suo nuovo compagno.
Dall’esame dei tabulati telefonici delle utenze in uso a S. e dagli accertamenti sui transiti autostradali effettuati nell’arco di tempo e nelle zone interessate, risultava che S., residente ad (OMISSIS), nel pomeriggio del 29 dicembre 2010 era partito dal luogo di residenza e si era recato a Castelnuovo Magra, dove era giunto in serata e si era trattenuto fino alle 6 del 30 dicembre 2010 per poi tornare in Campania.
La perquisizione effettuata sull’auto di S. consentiva il rinvenimento di una foto della vittima.
5. Dopo iniziali reticenze, S. confessava di avere commesso l’omicidio, non sopportando l’idea che i suoi figli convivessero con il nuovo compagno della moglie. Affermava di avere agito da solo con due pistole (una pistola a tamburo cal. 7,65 e una pistola semiautomatica dello stesso calibro) appositamente acquistate e di essere partito alla volta di Castelnuovo di Magra il 29 dicembre 2010, portando con sè le due armi e due telefoni cellulari. Giunto dinanzi all’abitazione di G., aveva bucato le gomme dell’auto di quest’ultimo con un cacciavite e poi era rimasto in attesa a bordo dell’auto. Alle ore 5 del 30 dicembre 2010 era uscita di casa la C. che si recava al lavoro. Alle 6 lasciava l’abitazione G.. A quel punto S., sceso dall’auto, si poneva dinanzi all’uomo e, utilizzando entrambe le pistole, esplodeva al suo indirizzo, da distanza ravvicinata, diversi colpi che attingevano la vittima in varie parti del corpo, tra cui la testa.
Fuggendo, aveva gettato via, lanciandoli dal finestrino della vettura, le pistole, i suoi due telefoni cellulari e la felpa che indossava.
6. A causa del numero delle pistole, del modo in cui l’uomo si era disfatto delle armi e del telefoni, delle sue difficoltà di deambulazione e del fatto che all’interno dell’auto era stata trovata una fotografia della vittima, gli inquirenti dubitavano che S. potesse avere agito da solo.
Dall’esame dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a S. emergevano suoi contatti con un’utenza che, tra l’altro, il 29 e il 30 dicembre 2010, aveva agganciato gli stessi ponti ripetitori delle due utenze in uso a S. e il 30 dicembre era stata dismessa. Si accertava, inoltre, che l’utilizzatore della predetta utenza, il 30 dicembre 2010, non aveva fatto rientro ad Afragola, ma si era fermato a Trentola Ducenta (Ce). L’utenza in questione era intestata a G.C., compagna del padre di L.A., ed era stata indicata da quest’ultimo come suo recapito all’atto di una denuncia di furto nell’ottobre 2010. Si verificava. inoltre, che uno dei telefoni su cui era stata utilizzata la sim card associata alla suddetta utenza era stato utilizzato anche con una sim card intestata ad A.A., madre di L., residente in (OMISSIS), e che, nelle ore immediatamente antecedenti all’omicidio, mentre l’utenza in questione agganciava le celle di Castelnuovo Magra, c’erano stati frequentissimi contatti tra la stessa e un’altra utenza, intestata a P.P., fidanzata di L.. Sulla base di tali elementi i giudici ritenevano che fosse stato proprio L. ad accompagnare S. nel viaggio finalizzato alla commissione dell’omicidio.
L’esame dei tabulati permetteva, inoltre, di accertare che, prima del 26 dicembre 2010, non c’erano stati contatti tra S. e L. e che quest’ultimo, in occasione della trasferta del 29-30 dicembre 2010, aveva usato un cellulare di S. che, in precedenza, il 22 dicembre 2010, era stato usato da G. S., il quale aveva accompagnato a Castelnuovo di Magra S. a prendere i figli con cui doveva trascorrere in Campania le vacanze natalizie.
Intercettate le nuove utenze di S. e di L. e registrate conversazioni ritenute significative, il pubblico ministero chiedeva l’applicazione della custodia cautelare in carcere per entrambi i soggetti.
7. All’atto della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice le indagini preliminari per il delitto di favoreggiamento (che così qualificava la condotta in relazione alla quale il pubblico ministero aveva ravvisato gli estremi del delitto di omicidio volontario), l’indagato rendeva dichiarazioni spontanee.
Riferiva di essere stato messo dal suo amico S. in contatto con S. che gli aveva chiesto di accompagnarlo nel viaggio in Liguria senza rivelargli il vero motivo della trasferta, se non mentre si trovavano già lungo la strada. S. gli aveva confidato di volere uccidere il nuovo compagno della sua ex moglie e gli aveva chiesto di aiutarlo, mostrandogli le due pistole che teneva nascoste in macchina (una pistola con tamburo e una priva tamburo), che teneva nascoste sotto il sedile di guida. Giunti sul posto, S. gli aveva indicato l’abitazione e l’auto dell’uomo che doveva uccidere e poi era uscito per bucare le gomme della macchina con un cacciavite. L. aggiungeva che avevano atteso in auto fino alle ore 5,30, quando era uscita di casa la ex moglie di S.. Quest’ultimo voleva uccidere anche la donna, ma L. l’aveva dissuaso. S. gli aveva, quindi, consegnato la pistola a tamburo e gli aveva detto di dirigersi verso l’abitazione di G. per avvisarlo quando questi fosse uscito.
Nell’atto di avvicinarsi alla casa, L. realizzava che la vittima era già uscita e si stava dirigendo verso il parcheggio.
S. raggiungeva G., gli sparava alle gambe, lo schiaffeggiava e, quindi, esplodeva altri colpi contro di lui.
L., a sua volta, sollecitato da S., aveva sparato un paio di colpi di pistola. Pur dopo che la vittima era caduta a terra, S. le sparava un ultimo colpo alla tempia. Erano, quindi, ripartiti e, nei pressi di Cassino, avevano effettuato una sosta durante la quale S., a sua detta, si era disfatto delle armi. L. si era fatto lasciare a Trentola Ducenta a casa della madre. Durante il tragitto di andata, L. aveva usato il cellulare di S. per chiamare la fidanzata e S. che gli aveva chiesto di essere aggiornato sullo sviluppo della vicenda, avendo fatto da tramite tra S. e L.. Alle ore 10 del 30 dicembre 2010 L. aveva telefonato a S., informandolo dell’avvenuta uccisione di G..
8. L., dinanzi al giudice per le indagini preliminari, si avvaleva della facoltà di non rispondere.
A seguito della perdita di efficacia della misura cautelare in conseguenza dell’omesso rispetto dei termini di legge per la celebrazione dell’udienza camerale relativa alla procedura di riesame, veniva emessa nei confronti di L. ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario.
L’indagato, in sede di interrogatorio, respingeva gli addebiti, affermando di essersi limitato ad accompagnare S. in cambio della somma di duecento Euro e di avere appreso da S. dell’avvenuta consumazione da parte sua dell’omicidio di G..
9. Il Tribunale del riesame, dopo avere respinto preliminarmente le eccezioni difensive riguardanti l’intervenuta inefficacia della nuova misura per omesso rispetto dei termini di cui all’art. 309 c.p.p. e l’omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, osservava, nel merito, che le dichiarazioni spontanee di L. (peraltro rese successivamente al deposito del ricorso proposto dal pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011) ben potevano essere apprezzate nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di un provvedimento cautelare.
In ogni caso concordanti e univoci elementi di colpevolezza nei confronti di L. erano desumibili dai seguenti elementi: a) contenuto degli accertamenti svolti sui tabulati delle utenze telefoniche in uso a S. nel lasso di tempo di consumazione dell’omicidio; b) indagini esperite in merito all’inserimento, nel telefono in uso a S., della sim cardia L. in occasione di chiamate alla propria fidanzata e a S. (alle ore 10,02 del 30 dicembre 2010, ossia dopo la commissione del delitto);
c) contenuto di alcuni colloqui intercettati, nel corso dei quali, a fronte delle preoccupazioni manifestate da L. per il previsto esame testimoniale di S., quest’ultimo lo rassicurava dicendogli che non si sarebbe comportato come un "infame"; d) esito della perquisizione effettuata sull’auto di S. che consentiva il rinvenimento di una foto della vittima, evidentemente funzionale a consentire il riconoscimento da parte di L. che, a differenza di S., non conosceva G.; e) esito dell’autopsia, evidenziante che contro G., mentre costui si trovava in posizione eretta, erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco mediante due diverse pistole.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo dell’art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della gravità del fatto, dell’intensità del dolo sotteso alla condotta incriminata, desumibile anche dalla disponibilità alla commissione dell’omicidio di una persona in cambio di denaro, della negativa personalità di L., pregiudicato e dedito a contatti con ambienti della criminalità organizzata.
10. Avverso le ordinanza emesse dal Tribunale di Genova rispettivamente il 5 aprile 2011 e il 2 maggio 201 L. ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, formulando le doglianze sostanzialmente identiche in relazione alle due distinte procedure.
Deduce violazione della legge processuale "in relazione al giusto processo per mancata riunione con la contemporanea procedura di riesame proposta dall’indagato" e violazione dell’art. 34 c.p.p. con riferimento all’omessa astensione del collegio giudicante. Osserva, in particolare, che il Tribunale di Genova, in composizione per due terzi identica, si è pronunziato su tre distinte procedure incidentali de liberiate aventi il medesimo oggetto: a) l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011 applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale e non di omicidio volontario secondo la contestazione formulata dal pubblico ministero; b) la richiesta di riesame avanzata dalla difesa dell’indagato avverso il suddetto provvedimento; c) la richiesta di riesame concernente il secondo provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso in relazione al delitto di omicidio volontario. Disattendendo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5^ n. 16586 del 2010) il Tribunale distrettuale non riuniva le due originarie procedure incidentali e giungeva ad esiti opposti, da un lato disponendo l’inefficacia della misura per omessa notifica al difensore, dall’altro accogliendo l’appello del pubblico ministero.
Tale modo di procedere aveva prodotto un contraddittorio squilibrato e una minorata possibilità di difesa per l’imputato. Nè il Tribunale, dopo avere deciso sull’inefficacia della misura, si era astenuto come avrebbe dovuto. A maggior ragione, poi, il Tribunale si sarebbe dovuto astenere nell’ambito dell’ultima procedura incidentale, fondata sugli elementi già in precedenza apprezzati.
Denunzia, poi, violazione dell’art. 310 c.p. da parte dell’ordinanza del Tribunale di Genova del 5 aprile 2011 in relazione alla parallela caducazione, a seguito del riesame, della misura e alla necessità di ritenere rinunziato l’appello del pubblico ministero per effetto della richiesta e della emissione di nuova ordinanza avente lo stesso oggetto. Evidenzia, a tale proposito, che il Tribunale di riesame aveva differito l’udienza per dare modo alla difesa di rinunziare alla sua eccezione. Nelle more della decisione dell’appello e del riesame, il pubblico ministero, però, aveva chiesto ed ottenuto, in data 7 aprile 2011, una nuova misura cautelare per concorso in omicidio, ponendo a base della richiesta, quale elemento di novità, le dichiarazioni spontanee di L., ovverosia lo stesso elemento prodotto in appello a sostegno della richiesta di riforma della precedente ordinanza. Tale nuova iniziativa doveva essere interpretata, dunque, come espressa rinunzia e mancanza di interesse all’appello precedentemente proposto.
Rileva, inoltre, che il Tribunale non ha osservato i principi in tema di preclusione processuale, recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. 16 dicembre 2010, n. 7931), poichè, riversando i medesimi elementi investigativi nell’ambito delle procedure incidentali parallelamente pendenti, il pubblico ministero ha omesso di specificare l’ipotesi investigativa effettivamente coltivata.
Con riferimento alla sola ordinanza del 5 aprile 2011 denuncia il superamento dei limiti di cognizione ad opera del giudice del giudice dell’appello e l’inammissibilità del gravame del pubblico ministero In relazione ad entrambe le ordinanze impugnate deduce, quindi, violazione ed erronea applicazione degli artt. 350 e 63 c.p.p., atteso che il Tribunale ha erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da L. all’atto della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dichiarazioni che non potevano in alcuno modo considerarsi "spontanee", avuto riguardo alla veste processuale di indagato rivestita dallo stesso e al contesto in cui esse vennero rilasciate, non preceduto dagli avvertimenti di rito in ordine ai diritti difesa e alla facoltà di non rispondere. Evidente, quindi, la frustrazione della ratio dell’art. 141 bis c.p.p., oltre che la violazione dei divieti di cui agli artt. 63, 64 e 65 c.p.p..
Lamenta, poi, inosservanza dell’art. 273 c.p.p., carenza e illogicità della motivazione per assenza del quadro di gravità indiziaria, considerato che, a prescindere dalle "dichiarazioni spontanee" rese da L., da ritenere inutilizzabili e, in ogni caso, sconfessate nell’interrogatorio dell’11 aprile 2011, gli altri elementi investigativi acquisiti sono inidonei ad integrare un quadro di gravità indiziaria.
Da ultimo deduce inosservanza dell’art. 274 c.p.p. e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in realtà non configurabili alla luce della personalità di L., soggetto di scarsa levatura culturale, inserito in un contesto sociale degradato, privo di qualsiasi legame con la vittima e di un valido movente per l’omicidio.
11. All’udienza camerale del 12 ottobre 2011 la Corte, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, disponeva la riunione del procedimento n. 18036/2001 al procedimento n. 21954/2011, trattandosi di procedimenti a carico dello stesso ricorrente, aventi ad oggetto gli stessi fatti.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento alle prime quattro censure, si osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione (Sez. Un. 16 dicembre 2010, n. 7931) condivisa dal Collegio, hanno, con specifico riferimento ai temi del "giudicando" e del "giudicato" cautelare, approfondito sotto i seguenti tre profili, il tema della preclusione processuale, oggetto di precedenti plurimi interventi (Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655; Cass., Sez. Un. 14 luglio 2004, rv. 228666; Sez. Un. 31 marzo 2004, rv. 227358; Cass., Sez. Un. 18 maggio 1994, rv. 198543; Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Sez. Un. 22 marzo 2000, rv. 216004; Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239;
Cass., Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv. 209603; Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Sez. Un., 26 marzo 1997, rv. 207640; Sez. Un. 18 giugno 1993, rv. 194061; Sez. Un. 8 luglio 1994, rv. 198213; Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164;
Corte Cost, sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995).
La nozione di identità del fatto ricomprende necessariamente, in ambito cautelare, anche l’identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare.
Esiste una stretta correlazione tra le decisioni adottate nelle procedure incidentali de libertate e l’esigenza, espressamente sancita dalle disposizioni del codice di rito, di adeguare costantemente l’intervento cautelare all’eventuale evoluzione dei presupposti di fatto che consentono la restrizione della libertà personale.
Lo sviluppo del procedimentale incidentale in tema di libertà è espressione, da un lato, delle facoltà riconosciute alle parti e, dall’altro, dei doveri funzionali del giudice. L’interessato può sempre attivare la procedura, attraverso l’istituto della revoca ex art. 299 c.p.p., inteso come strumento volto a consentire non solo la valutazione ex ante delle condizioni di applicabilità delle misure, ma altresì quella ex posi della persistenza delle medesime condizioni, nell’ottica di garantire la costante corrispondenza dello status libertatis dell’indagato all’effettiva attualità dei presupposti edittali, probatori o cautelari che legittimano l’adozione dei provvedimenti limitativi della libertà personale. 11 pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de liberiate, intende utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può valutare se riversarli nel procedimento incidentale già instaurato ovvero se porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata tale scelta, non può coltivare l’altra iniziativa cautelare anche al fine di scongiurare il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto e sulla base dei medesimi elementi.
Il giudice adito, a sua volta, è sempre tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall’interessato, indicative dell’insussistenza dei presupposti della misura.
Letto in tale prospettiva, espressione dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, l’istituto della preclusione processuale, operante anche in ambito cautelare, rivela il suo genuino carattere biunivoco, riassumibile nel brocardo electa una via non datur recursus ad alteram, e può ritenersi coerentemente estensibile a qualsiasi ipotesi di impugnazione incidentale de liberiate, ivi comprese quelle introdotte dall’indagato (Sez. Un. 16 dicembre 2010, n. 7931).
Alla luce di questi principi, nel caso in esame non si è verificata alcuna violazione dei principi in tema di preclusione processuale, attesa l’intervenuta perdita di efficacia della prima misura e l’assorbimento" nella procedura incidentale de liberiate – instaurata a seguito dell’emissione, il 7 aprile 2011, dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario – delle due pregresse procedure scaturite dalla proposizione dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011, con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a L. la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale, e dalla richiesta di riesame formulata dall’indagato in relazione al medesimo provvedimento. E’ in quest’ultima procedura, relativa alla contestazione del delitto previsto dall’art. 575 c.p., che il pubblico ministero riversava i nova, così indicando chiaramente l’iniziativa che voleva coltivare. Sotto tale profilo è, quindi, priva di concreta rilevanza anche la censura relativa all’asserito superamento, da parte del Tribunale costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dei limiti devoluti alla sua cognizione.
La mancata riunione delle prime due procedure incidentali non ha, poi, determinato alcuna lesione dei principi in tema di giusto processo, atteso che l’indagato, nell’ambito di ciascuna di esse, ha avuto piena conoscenza degli elementi raccolti a suo carico e ha esercitato in modo ampio ed effettivo il diritto di difesa, confutando le tesi dell’accusa e illustrando, nel contraddicono fra le parti, le sue tesi volte a dimostrare l’estraneità agli addebiti formulati nei suoi confronti. L’intervenuto "assorbimento" delle originarie due procedure de liberiate nella successiva, sorta a seguito della richiesta di riesame avanzata da L. avverso il provvedimento del 7 aprile 2011, applicativo della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario, ha, da ultimo, costituito la sede in cui hanno trovato un naturale sbocco e occasione di sintesi le ulteriori prospettazioni difensive correlate all’integrazione del thema probandum e del relativo materiale investigativo.
2. Sulla base di quanto sin qui esposto e, in particolare, dell’intervenuto "assorbimento" delle due procedure, è priva di concreto rilievo la censura concernente l’asserito superamento dei limiti di cognizione da parte del Tribunale investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale, così come pure la doglianza riguardante l’omessa declaratoria di rinunzia e mancanza di interesse all’appello da parte del pubblico ministero.
3. Parimenti non fondata è anche la dedotta violazione dell’art. 34 c.p.p..
L’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità di esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a). Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, l’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non determina, comunque, la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce solo motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da fare tempestivamente valere con la procedura di rito ex artt. 37 e ss. c.p.p. (Sez. Un. 1 febbraio 2000, Scrudato; Sez. Un. 8 maggio 1996, D’Avino.
Le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano, a loro volta, quali norme eccezionali sia perchè determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perchè consentono un’ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice e, quindi, sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Ne consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione dell’istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale con esclusione di ogni interpretazione estensiva.
Ai sensi dell’art. 37 c.p.p. il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un’autonoma, parallela legittimazione del difensore, il quale, pur potendo validamente proporre l’atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato (Sez. Un. 5.10.1994, ric. Battaglia;
Cass. 18.9.1997, ric. Prino; Cass. 13.7.1998, ric. Male; Cass. 16.2.2001, ric. Mendico, riv. 219017). Non può, quindi, essere sostituita la volontà dell’interessato relativamente ad un atto di rilevante importanza processuale, in quanto diretto a limitare la capacità del giudice, e ogni valutazione in proposito è riservata alla parte interessata. Poichè le norme che regolano la ricusazione hanno carattere eccezionale, in quanto, comportando la possibilità di mutamento del giudice precostituito, incidono sul principio di immutabilità del giudice naturale, l’ordinamento processuale prevede un termine di decadenza per far valere il diritto della parte alla terzietà del giudice.
Alla stregua di questi principi la censura difensiva è priva di pregio, in quanto le doglianze concernenti l’asserito mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità, peraltro non integranti un’ipotesi di nullità assoluta ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 179 c.p.p., non sono state tempestivamente dedotte nè sono state formulate nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
4. Non merita accoglimento neppure il motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione degli artt. 350 e 63 c.p.p. a seguito dell’erronea utilizzazione delle dichiarazioni spontaneamente rese da L..
Il provvedimento impugnato ha, in proposito, fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunciati da questa Corte. A tal fine occorre in primo luogo evidenziare che, in base al tenore letterale dell’art. 350 c.p.p., comma 7, che parla di "ricezione" e non di "assunzione", le dichiarazioni spontanee sono quelle non sollecitate dall’inquirente, ma frutto dell’iniziativa della persona sottoposta ad indagine ed esulanti dallo schema domanda-risposta.
Proprio avuto riguardo alla loro intrinseca natura, le suddette dichiarazioni non devono essere precedute dagli avvisi di rito previsti dal codice nè devono essere oggetto di documentazione fonografico o audiovisiva ai sensi dell’art. 141 bis c.p.p. (Sez. 1^, 11 giugno 1998, Alfano).
Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili a fini cautelari nella fase delle indagini preliminari, ove documentate o, comunque, quando del loro contenuto venga fatta relazione dall’ufficiale di polizia giudiziaria che le ha raccolte (Sez. Un. 25 settembre 2008, n. 11250).
In base a queste considerazioni il provvedimento impugnato è esente da censure laddove ha utilizzato ai fini del compendio indiziario anche le dichiarazioni spontaneamente rese da L. all’atto della notifica del primo provvedimento restrittivo della libertà personale per il delitto di favoreggiamento personale.
5. Insussistente è pure la dedotta violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. per mancanza di un quadro di gravità indiziaria e per inosservanza dei canoni di valutazione probatoria.
Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso nell’omicidio volontario di A. G. dal contenuto dei tabulati telefonici delle utenze in uso a S., dai rilievi tecnici e balistici eseguiti nell’immediatezza del fatto, dagli accertamenti medico- legali, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dall’esito delle indagini svolte sulle celle agganciate dalle utenze cellulari in uso a S., sulle sim card, tra cui quella di L., inserite in uno dei due telefoni di S., sui transiti autostradali dell’auto di S., nonchè dalle risultanze della perquisizione effettuata sull’auto di S., dalle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente, utilizzabili, come già detto, a fini cautelari nella fase delle indagini preliminari e, comunque, costituenti un elemento di conferma ad un compendio indiziario già univocamente indicativo del coinvolgimento di L. nella consumazione del grave fatto di sangue.
Dal complesso di questi elementi risultava che L., in cambio di un compenso in denaro, si era consapevolmente e volontariamente prestato ad accompagnare S. in Castelnuovo Magra per qui uccidere G., nei cui confronti S. nutriva motivi di forte astio a causa del legame affettivo instaurato con la sua ex moglie e con i figli. L., insieme con S., si era appostato all’alba del 30 dicembre 2010 fuori dell’abitazione della vittima e, non appena essa era uscita di casa, aveva esploso contro di lei numerosi colpi d’arma da fuoco da distanza ravvicinata in ciò coadiuvato da S., anch’egli armato.
Il Tribunale ha, infine, evidenziato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dal ricorrente alla consumazione dell’omicidio di G..
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di L. in ordine al delitti di omicidio volontario a lui ascritto.
Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
6. Non fondato è anche l’ultimo motivo di ricorso.
11 Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha correttamente desunto la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), dalla natura e qualità del delitto posto in essere, dalle sue modalità di consumazione, dall’intensità del dolo che ha sorretto la condotta criminosa, dalle motivazioni ad essa sottese (la corresponsione di una somma di denaro quale ricompensa per l’uccisione di un uomo non conosciuto dal ricorrente), dalla negativa personalità dell’indagato che si è prestato a togliere la vita ad un individuo sulla base di una mera aspettativa economica.
7.1n conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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