Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre C.E., per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 3.5.2011, che dichiarò l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta dallo stesso ricorrente e da G.O. contro il giudice monocratico del tribunale di Modena dr. B.E., incaricato della trattazione del procedimento penale a loro carico per il reato di truffa aggravata ai danni della Giove Oil s.r.l..
Il Dr. B. aveva in precedenza istruito una causa civile tra la soc. Mailk s.r.l. e la soc. Giove Oil, nella quale si controverteva della effettiva possibilità di funzionamento di un macchinario venduto dalla Mailk alla Giove oil come capace di trasformare materie prime in biodisel. Secondo il ricorrente, il giudice ricusato aveva subito chiuso l’istruzione dibattimentale, rinviando la causa per le conclusioni, dopo i risultati di un accertamento tecnico preventivo dal quale sarebbe emerso che "con l’olio indicato in contratto ….la macchina non è stata provata, anche perchè forse non risulta trovabile".
La difesa deduce il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla valutazione della situazione pregiudicante.
L’anticipata delibazione, nella sede civile, del merito della controversia, non solo con il richiamo all’esito dell’ATP, ma con il contestuale rigetto delle prove addotte dalla parte venditrice per dimostrare, al contrario, la fattibilità del ciclo produttivo del macchinario, refluirebbero infatti all’evidenza sull’apprezzamento della sussistenza di elementi di responsabilità penale in margine alla stessa vicenda contrattuale. Nel ricorso è citata, per le ritenute analogie con il caso di specie, Cass. 26.1.1999 n. 475, Iacopinio, e si sottolinea che il presupposto della ricusazione è di tipo prognostico-probabilitico, dovendosi aver riguardo ad una situazione di rischio potenziale, non di lesione conclamata. Il ricorso è infondato.
Nessuna anticipata valutazione di un convincimento di colpevolezza incidentalmente espresso in pregiudizio del ricorrente nell’esercizio di funzioni giudicanti civili è infatti ravvisabile nella decisione del magistrato ricusato di rinviare la causa relativa alla controversia tra le parti in merito al presunto inadempimento contrattuale della Mailk s.r.l., rappresentata dai ricorrenti, sulla base del confuso inciso della relazione peritale ricordato in ricorso, che si limita a rilevare, e per giunta in termini dubitativi, l’"irreperibilità" (non è nemmeno chiaro se originaria, cioè riferita a prodotto inesistente in natura) dell’olio destinato a far funzionare la macchina oggetto della contrattazione. La questione del pregiudizio accusatorio potrebbe semmai meritare maggiore approfondimento in relazione alla ulteriore deduzione difensiva diretta a stigmatizzare il rigetto, nella ricordata sede civile, delle istanze probatorie del difensore del C., in quanto in ipotesi capaci di fare chiarezza sulle possibilità di funzionamento della macchina. Al riguardo, però, in ricorso è contenuto soltanto un rapido quanto generico inciso, privo di concreti riferimenti processuali, alla non meglio identificata "ordinanza del giudice civile che ha rigettato le diverse prove indicate dal convenuto", non è dato sapere nemmeno di quale natura e su quali circostanze di fatto.
Senza dire, infine, che rimarrebbe comunque ancora del tutto impregiudicato il tema della responsabilità penale in riferimento all’ambito soggettivo dell’imputazione (in ordine al quale è certo che non risulta nè è dedotta dal ricorrente, alcuna indebita anticipazione di giudizio del magistrato ricusato), essendo ovviamente necessario, rispetto all’ipotesi concorsuale formulata dall’accusa, l’approfondimento dei modi del concreto coinvolgimento del C. e del G. nella vicenda contrattuale, altro essendo l’eventuale concorso nel reato, altro la generica condivisione (formale o di fatto) di responsabilità gestionali all’interno della soc. Mailk.. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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