Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 11-11-2011, n. 41348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13 giugno 2011, il tribunale del riesame di Catania dichiarava la inammissibilità dell’appello proposto dall’indagato, avverso la ordinanza del Gip che aveva escluso la inefficacia della misura coercitiva in carcere applicatagli. Metteva in evidenza che la deduzione della inefficacia del titolo, per omessa completa conoscenza della ordinanza applicativa all’atto dell’interrogatorio di garanzia, era meramente ripetitivo di quello proposto dal B.H. in sede di riesame ed ivi rigettato;

ricorreva pertanto la preclusione del giudicato cautelare.

2. Ricorre il B.H. e deduce con il primo motivo che la sua istanza al Gip è stata presentata prima che venisse esaminato il ricorso proposto innanzi il riesame per la revoca dell’ordinanza genetica e che, comunque, la decisione in sede cautelare non è passata in giudicato, poichè è pendente il ricorso per cassazione;

ripropone pertanto la eccezione di inefficacia, non essendogli stato notificato il titolo custodiale in versione integrale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è palesemente infondato.

2. E’ da osservare che le peculiarità del sistema cautelare rendono evidente che al termine "giudicato", non può in alcun modo, in tale materia, riconnettersi il rigore e l’assolutezza del principio sancito dall’art. 648 c.p.p. ma ha il solo significato, logicamente e giuridicamente corretto, di "preclusione endoprocessuale", idoneo ad impedire la reiterazione di domande su questioni già dedotte e trattate (anche implicitamente purchè necessariamente correlate a queste), mentre sicuramente non copre fatti e questioni deducibili, ma non dedotte e non esaminate. E’ dunque principio consolidato (sentenze S.U. n. 14535 del 19.12.2006, Librato; n. 18339 del 31.3.2004, Donelli; n. 8 del 25.6.1997, Gibilras; n. 11 del 8.7.1994, Buffa; n. 20 del 12.10.1993, Durante; nonchè Sez. 6, Sentenza n. 5374 del 25.10.2002, Riccieri; n. 26 del 12.11.1993, Galluccio) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all’esito del procedimento di impugnazione o allo scadere dei termini per impugnare, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perchè è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni dedotte.

3. Tuttavia, come affermato da molteplici pronunce, anche di questa sezione (Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, Fontana e sez. 5, n. 1919 del 2.10.1995, Pandolfo; sez. 6, 8.7.1996, Gianino; sez. 6, n. 512 del 12.3.1999, Siragusa e sulla scorta di C. cost. n. 318 del 2001 e 39 del 2002), il divieto di bis in idem ha nel sistema processuale penale portata più generale, trovando espressione oltre che nel divieto di un secondo giudizio ( art. 649 c.p.p.) e nella disciplina dell’ipotesi di una pluralità di sentenze ( art. 669 c.p.p.), nelle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e segg. c.p.p.), ed è finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti o si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro.

4. E’ stato, quindi,chiarito che, mentre il fenomeno della litispendenza è tendenzialmente regolato dall’art. 28 c.p.p. nel caso in cui a procedere siano differenti uffici giudiziaria ove siano lo stesso ufficio del pubblico ministero e lo stesso ufficio giudiziario a procedere in relazione ad una determinata imputazione contro la stessa persona deve comunque trovare applicazione il principio di preclusione-consumazione che impedisce oltre che il nuovo esercizio dell’azione penale, anche il potere di ius edicere sull’identica regiudicanda. (S.u. n. 34655 del 28/06/2005, Donati).

5. Ne consegue che come non è consentito instare per la revoca di una misura divenuta "definitiva" sulla base di argomenti che non sono diversi rispetto a quelli già esaminati, neppure può ammettersi che, in pendenza di altro procedimento ed esistendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi in relazione alla stessa persona e lo stesso fatto un nuovo procedimento incidentale basato su i medesimi elementi.

6. Non occorre, in conclusione, che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastando che sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa. Tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch’esso derivante dal generale divieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, "in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema", parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall’esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda (S.U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati).

7. Nel caso in esame, il giudice distrettuale ha fatto buon governo dei . principio sopra enunciati, sul presupposto, non contestato neanche innanzi a questo giudice, che la questione su cui era imperniata la impugnazione fosse la medesima di quella già affrontata in sede di riesame e che sussisteva la rilevata preclusione nei termini sopra richiamati.

8. Il ricorso è dunque da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

9. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *