Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001 da parte del contribuente, architetto, per difetto del presupposto impositivo.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’amministrazione era dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, in quanto non dal Direttore dell’Agenzia e non risultando da questi conferito il potere a chi aveva effettivamente sottoscritto l’impugnazione. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. 11 contribuente non si è costituito.
MOTIVAZIONE
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta rappresentanza dell’Agenzia dell’Entrate solo in capo al Direttore centrale.
Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui "in tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nella norma statutaria (art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione delle Agenzie) adottata ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66; ne consegue che agli uffici locali va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie tramite la rappresentanza del direttore, permanendo la vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 7" (Cass. n. 6338 del 2008; v. anche Cass. n. 8703 del 2009 per quanto riguarda la rappresentanza innanzi al giudice ordinario; e prima ancora v. Cass. S.U. n. 3116 del 2006).
Sicchè deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, per l’esame del merito. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
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