Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 11-11-2011, n. 41094

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di due fabbricati emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 11.1.2011 nei confronti di O.E. e O.G., indagate dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 e 95.

Si rileva in punto di fatto nell’ordinanza che le indagate stavano procedendo alla demolizione e ricostruzione di due capannoni agricoli con conservazione della destinazione d’uso in base al permesso di costruire n. 5 rilasciato il 14.5.2010.

A seguito di un controllo effettuato da organi della locale Polizia Municipale si accertava che i due fabbricati in corso di costruzione presentavano misure differenti per lunghezza, larghezza ed altezza rispetto a quelle indicate nei progetti assentiti, con una maggiore volumetria complessiva e la modifica dei prospetti esterni. Era stato inoltre rilevato che, contrariamente a quanto assentito, sia al piano terra che al primo piano erano stati realizzati tramezzi con la conseguente suddivisione in più locali, da adibire a stanze, bagni e cucine, come si era desunto dai disegni eseguiti sui muri relativi al posizionamento degli impianti di luce, acqua gas e servizi sanitari.

Sulla base dei citati elementi il Tribunale del riesame, condividendo le valutazioni del P.M. e del G.I.P., ha ritenuto sussistente il fumus dei reati oggetto di indagine per essere stati realizzati due edifici completamente diversi per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da quelli oggetto del permesso di costruire, nonchè per essere stati realizzati gli immobili in zona sismica senza un congruo progetto, stanti le rilevate difformità.

In particolare l’ordinanza ha affermato che la DIA presentata dalle interessate per la esecuzione di varianti in corso d’opera non poteva ritenersi legittima, non rientrando le modificazioni apportate al progetto originario nelle previsioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2.

E’ stata, infine, ritenuta sussistente l’esigenza cautelare che ha giustificato l’applicazione della misura in considerazione del pericolo di prosecuzione dell’attività illecita.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore delle indagate, che la denuncia per violazione di legge.

Con il primo mezzo di annullamento le ricorrenti denunciano il travisamento della prova da parte dei giudici del riesame.

Si deduce, in sintesi, che la difesa delle istanti aveva prodotto dinanzi al Tribunale del riesame una consulenza di parte, con la quale si evidenziava la erroneità delle misurazioni effettuate dagli organi della polizia municipale e la inesistenza delle ritenute difformità dei fabbricati rispetto al progetto assentito e successive denunce di variante.

Si denuncia, quindi, la svalutazione da parte dei giudici di merito del citato elemento di prova con conseguente travisamento di una prova decisiva.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell’art. 321 c.p.p..

La censura viene riferita sia al periculum in mora che al fumus commissi delicti. Su entrambi i punti si denuncia la omessa valutazione della concrete risultanze processuali.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici del riesame hanno tenuto conto della consulenza tecnica di parte, osservando che le risultanze della stessa non appaiono convincenti con riferimento alla erroneità delle misurazioni effettuate dagli inquirenti, non essendo chiarite le ragioni delle diverse modalità con cui il consulente di parte ha proceduto alle sue misurazioni; hanno evidenziato, inoltre, la non correttezza giuridica dei rilievi afferenti alla dia presentata per la esecuzione di varianti in relazione ai limiti stabiliti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, per il ricorso a detto strumento (tra l’altro, in base alla dia in variante non possono essere modificate la destinazione d’uso, la categoria edilizia etc.).

E’ appena il caso di ricordare sul punto che il giudice del riesame non può procedere ad una completa valutazione del merito dell’accusa, ma solo controllare l’esistenza del fumus commissi delicti alla luce delle prospettazioni dell’accusa, sicchè le produzioni difensive devono essere di assoluta evidenza nell’escludere la sussistenza del reato. Sul punto è sufficiente che il giudice dei riesame abbia dato concretamente atto di averne tenuto conto e di avere escluso la loro idoneità a confutare efficacemente le prospettazioni dell’accusa, così come risulta dall’impugnata ordinanza.

Inoltre, il travisamento della prova si risolve in un vizio di motivazione non deducibile avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali ai sensi dell’art. 325 c.p.p..

La nozione di prova decisiva, infine, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), si riferisce al solo giudizio di merito e non al giudizio cautelare nel quale non è prevista l’assunzione di prove.

Anche il punto dell’esigenza di impedire la prosecuzione dell’attività illecita ha formato oggetto di adeguata disamina mediante il riferimento al concreto pericolo che le indagate possano portare a termine la costruzione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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