Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7873 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I contribuenti in epigrafe indicati, impugnavano in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento, con il quale veniva accertato un maggiore reddito di impresa e conseguentemente dei soci, per l’anno d’imposta 2002.

L’adita CTP di Milano, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, parzialmente, e la CTR, giusta decisione in epigrafe, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate e dei contribuenti, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado.

Con ricorso notificato il 29-30 marzo 2010, i contribuenti hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di quattro mezzi; con successiva memoria del 05.03.2012 hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Motivi della decisione

La CTR ha confermato la decisione di primo grado, – che aveva parzialmente accolto, previa riunione, gli originari ricorsi dei contribuenti, – con espressioni di sostanziale adesione all’operato dei Giudici di prime cure.

In particolare, i Giudici di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, dopo avere evidenziato che non meritava trattazione specifica la preliminare questione, relativa alla dedotta inesistenza degli elementi indiziari, alla cui stregua era stato operato l’accertamento in rettifica, hanno evidenziato di condividere le argomentazioni utilizzate dalla CTP, per ritenere legittime le varie riprese.

I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza, sotto un primo profilo, per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, deducendo che i Giudici di secondo grado sarebbero incorsi nel denunciato vizio, per avere, sostanzialmente, respinto il primo motivo di appello, – sulla base dell’apodittica affermazione che non meritava trattazione specifica la questione con lo stesso prospettata e relativa alla "pretesa inesistenza degli elementi indiziari utilizzati a fondamento della rettifica", effettuata ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1.

Con il secondo mezzo, si prospetta, sotto altro profilo, l’omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, sostenendosi l’erroneo opinamento della CTR per avere affermato che la questione relativa alla ripartizione percentuale dell’attività aziendale nelle diverse tipologie di servizi offerti al pubblico era stata già ampiamente trattata e risolta dai primi Giudici e il Collegio non riteneva, quindi, di dover modificare in alcun modo la corretta risoluzione di tale questione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e del principio di non contestazione, prospettandosi l’erroneità della sentenza, nella parte in cui, in buona sostanza, esclude che il principio di non contestazione sia applicabile al processo tributario.

Con il quarto ed ultimo motivo la decisione viene censurata, ancora, per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, ravvisandosi, tale vizio, nel fatto che, sulla questione dei costi non inerenti, la CTR ha ritenuto di riportarsi alle conclusioni dei primi Giudici, reputando di non dover "null’altro aggiungere".

Il primo motivo del ricorso è fondato.

In pregresse condivise pronunce, è stato, in vero, affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, con il metodo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, allorquando la contabilità sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile e/o confliggente con criteri di ragionevolezza; ciò in quanto, proprio in tali casi può logicamente dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 26388/2005, n. 6337/2002).

E’ stato, altresì, affermato che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti (così come, per le presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.), sicchè non e1 legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anzichè su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento" (Cass. n. 6852/2009, n. 979/2003).

Costituisce, infine, consolidato principio quello secondo cui "Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Il Collegio ritiene che la decisione impugnata abbia fatto malgoverno dei trascritti principi, non avendo dato contezza: – nè degli elementi e delle ragioni utilizzati per giungere ad affermare che la questione relativa alla dedotta inesistenza degli elementi indiziari utilizzati per la rettifica, non meritavano specifica trattazione; – nè degli elementi e delle ragioni che, – superando i rilievi critici specifici attinenti al reddito ed alle rimanenze,- inducevano ad un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, rendendo legittimo il ricorso al dato metodo di accertamento.

L’espressione con cui la CTR ha liquidato la questione, non consente di ritenere assolto l’obbligo motivazionale che sulla stessa incombeva.

La questione, relativa alla dedotta inesistenza degli elementi indiziari utilizzati per la rettifica ed alla conseguente mancanza delle presunzioni, gravi, precise e concordanti postulate dalla peculiare metodica accertativa, – stante la relativa rilevanza agli effetti del riconoscimento della legittimità o meno del metodo (analitico-induttivo) utilizzato, esigeva un approfondito esame, tenuto conto, oltretutto, che trattavasi di una preliminare di merito in grado di definire il giudizio.

Il mezzo, che ha rilevato e denunciato le citate carenze, indicando gli elementi pretermessi ed in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione va, dunque, accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e dichiarati assorbiti gli altri motivi che, se del caso, potranno essere riproposti al Giudice del rinvio.

Quest’ultimo, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *