Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 26 febbraio 2011, il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame della misura della custodia in carcere applicata a C.S.I. per i reati previsti dall’art. 416 c.p., L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, art. 600 c.p., L. n. 146 del 2006, art. 4.
A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato le emergenze processuali dalle quali hanno dedotto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’indagata per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico della prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù di una donna. I Giudici hanno ritenuto non incompatibili le circostanze che l’indagata, esercitante il meretricio, avesse assunto al contempo il ruolo di vittima e di partecipe alla associazione dedita allo sfruttamento di giovani donne.
Le esigenze di cautela sono state individuate nella prognosi negativa di recidiva. Per l’annullamento della ordinanza, l’indagata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
– che il Tribunale non ha considerato che era solo una vittima della associazione e che gli eventuali reati commessi sono coperti dalla scriminante dell’art. 54 c.p. in quanto ha agito costretta dal capo della consorteria;
– che, poichè era madre di una bambina di due anni con lei convivente, le esigenze cautelari che giustificavano la misura dovevano assumere eccezionale rilevanza.
La deduzione che la indagata sia solo una vittima della illecita organizzazione e che quanto dalla stessa commesso sia scriminato dalla esistenza dei presupposti dello stato di necessità manca della necessaria concretezza; la ricorrente non segnala alcuna emergenza processuale a sostegno della sua assertiva conclusione che rimane, quindi, sfornita di qualsiasi elemento o argomento che la renda credibile.
Meritevole di accoglimento è la residua censura in quanto è riscontrabile il deficit argomentativo segnalato dalla ricorrente. Il Legislatore – operando un adeguato contemperamento tra le ragioni di giustizia e di protezione sociale e quelle connesse al diritto alla vita, alla salute, alla tutela della maternità e della prole – ha enucleato alcune situazioni nelle quali la custodia carceraria non sia applicabile. Con particolare riguardo allo l’interesse del bambino a non essere allontanato dalla figura primaria di attaccamento, l’art. 275 c.p.p., comma 4 ha previsto che la custodia carceraria non può essere disposta o mantenuta quando imputata sia una madre di prole di età non superiore ai tre anni. La regola subisce una eccezione in presenza di esigenze di cautela non comuni, ma connotate da un livello di eccezionale rilevanza.
Questa problematica non è stata presa in esame nel provvedimento impugnato benchè l’indagata avesse fatto espresso richiamo alla sua documentata situazione di madre di prole inferiore agli anni tre. Per questa lacuna motivazionale l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina perchè i nuovi Giudici verificano se le necessità di cautela siano di tale pregnanza da inibire l’applicazione della previsione dell’art. 275 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Messina. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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