Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso per denuncia di nuova opera e manutenzione nel possesso del 20 aprile 2005 V.L., V.F. e D. P. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino M.F. esponevano: a) di essere proprietari di un unico corpo di fabbrica suddiviso in due unità immobiliari in (OMISSIS), sito nella zona (OMISSIS) del comprensorio residenziale (OMISSIS), mentre la signora M. era proprietaria dell’immobile sito in (OMISSIS), consistente in una villetta di civile abitazione facente parte della zona (OMISSIS) del comprensorio (OMISSIS), b) che nel mese di luglio 2004, gli esponenti constatavano la messa in opera di un cantiere nella proprietà della signora M. volto alla realizzazione di opere relative al recupero, a fini abitativi, del sottotetto e di opere interne all’edificio; C) che, in particolare, la M. stava realizzando l’innalzamento della copertura del tetto, la creazione di una nuova cubatura e la realizzazione di nuove vedute in violazione del Regolamento del Comprensorio del 27 giugno 1963; d) che le opere in via di costruzione da parte della convenuta causavano grave danno alla proprietà dei ricorrenti in quanto ostruivano la veduta sul borgo antico del Comune di (OMISSIS).
Chiedevano, pertanto, in via cautelare l’ordine di immediata cessazione delle opere di edificazione indicate e la riduzione in pristino della configurazione edilizia dell’immobile.
Si costituiva la signora M., contestando integralmente le deduzioni avversarie e affermava: a) che non sussistevano i presupposti per la denuncia di nuova opera perchè i lavori oggetto di contestazione erano ormai interamente ultimati; b) che il Regolamento del Comprensorio (OMISSIS) aveva natura di convenzione edilizia e, pertanto, era stata abrogata a seguito di un nuovo regime urbanistico ed edilizio della zona; C) che, comunque, le disposizioni regolamentari della prima parte del Regolamento erano divenute inefficaci, in quanto funzionali alla stipulazione della convenzione con il Comune di (OMISSIS) ai fini del rilascio delle licenze edilizie ed avendo il Piano di lottizzazione esaurito i suoi effetti con la naturale scadenza di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 7; c) che, comunque, non sussistevano le violazioni denunciate da parte della ricorrente.
Il Tribunale di Torino con ordinanza del 16 gennaio 2006 disponeva la separazione del giudizio ex art. 1171 cod. civ. da quello per la manutenzione del possesso ex art. 1170 cod. civ.; respingeva la domanda cautelare di denuncia di nuova opera, accoglieva parzialmente la domanda ex art. 1170 cod. civ. proposta dai ricorrenti ordinando alla convenuta la demolizione del tetto dell’immobile sito in (OMISSIS) e il ripristino dello stesso secondo le modalità indicate dal CTU, respingeva la domanda di ripristino formulata dai rincorrenti in ordine al fabbricato interrato destinato ad autorimessa e dichiarava l’inammissibilità;
della domanda formulata dai ricorrenti in ripristino in relazione alla costruzione, eseguita in luogo della precedente veranda in struttura metallica posta al piano terreno.
Con la stessa ordinanza veniva fissata udienza ex art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio possessorio.
Successivamente, il Tribunale di Torino con sentenza n. 27 del 2008 sostanzialmente riconfermava quanto aveva disposto con ordinanza del 16 gennaio 2006. Quanto alle spese disponeva la compensazione delle spese di lite e del CTU nella misura del 30%, condannando la convenuta al rimborso del 70% di dette spese in favore degli attori.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la M., lamentando che il primo giudice avesse ritenuto ancora sussistente la natura contrattuale e cogente del regolamento del comprensorio del redentore, chiedeva la riforma in ordine alla demolizione del tetto, al risarcimento del danno e alla condanna alle spese di lite.
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame ed in via incidentale la riforma della sentenza in ordine al mantenimento dell’abbaino sul tetto e alla declaratoria di inammissibilità di nuova costruzione in luogo dell’ex veranda, nonchè in ordine alla compensazione delle spese di lite.
La Corte d Appello di Torino con sentenza n. 593 del 2010 rigettava l’appello proposta dalla M. nonchè quello incidentale proposto da V.L., V.F. e D. P.; dichiarava compensate per un le spese del giudizio d’appello.
A sostegno di questa decisione la Corte torinese osservava: a) le concessioni edilizie e, comunque, tutte le autorizzazioni amministrative fanno salvi i diritti dei terzi e, quindi, l’appellante avrebbe dovuto rispettare le servitù reciproche e più in generale le limitazioni imposte dal regolamento di Comprensorio ai fin di una conservazione di un definitivo assetto del territorio e di preservazione di determinate connotazioni paesaggistico ambientali dell’area disciplinata dalla normativa regolamentare di natura pattizia e vincolante per tutti partecipanti al comprensorio. B) nell’atto di compravendita dell’appezzamento di terreno stipulato tra Ma.Ad., le sue figlie e l’attuale M.F. tra le condizioni di vendita si legge: "il sopra descritto appezzamento di terreno che fa parte del Comprensorio (OMISSIS)" è assoggettato a tutte le norme di destinazione del terreno stesso e dei servizi comuni come previsto nel Regolamento del 27 giugno 1963 cui si fa pieno riferimento. Restano espressamente richiamate tutte le disposizioni contenute in detta regolamentazione(….).
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla M. con atto di ricorso affidato a tre motivi illustrati con memoria.
V.F., V.L. e D.P. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.= In va preliminare va esaminata l’eccezione avanzata dai contro ricorrenti in ordine alla mancata autosufficienza del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione. Secondo questi, la controparte avrebbe riassunto il fatto e lo svolgimento del processo in modo estremamente sommario, evitando ogni richiamo agli atti e alle domande dei convenuti, riportando in stralcio passi della sentenza della Corte territoriale, in palese violazione del dovere impostogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e del consolidato principio di autosufficienza del ricorso.
1.1.= L’eccezione non ha ragion d’essere e non può essere accolta perchè il ricorso proposto dalla M. soddisfa il requisito dell’autosufficienza;
considerato che contiene un’esposizione sia pure sommaria dei fatti di causa, una sommaria esposizione dello svolgimento dei precedenti giudizi, nonchè un’indicazione delle posizioni e delle domande delle parti.
1.1.a).= Come insegna questa Corte (per tutte cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006), il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
A.= Ricorso principale.
2 = Con il primo motivo, M.F. lamenta l’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa la natura giuridica del Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)" del 1963, nonchè l’omessa applicazione dell’art. 1362, omesso rilievo dell’inefficacia di un atto posto a fondamento della motivazione.
A) Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto che il Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)" del Comune di (OMISSIS), del 1963 fosse fonte contrattuale di una serie di prescrizioni di carattere privato vincolanti per i partecipanti al comprensorio e non, quale atto avente natura di convenzione edilizia o che abbia esaurito la propria efficacia con l’adozione del piano di lottizzazione. Epperò, specifica la ricorrente: A) nella premessa della suddetta Regolamentazione si legge "La lottizzazione del comprensorio privato del "(OMISSIS)" nel Comune di (OMISSIS) è retta (….)", il che significa che tale regolamentazione ha natura di convenzione edilizia e, comunque, di atto integrativo di convenzione edilizia della lottizzazione di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 11509, art. 28. Per altro, questa opinione sarebbe rafforzata – sempre secondo la ricorrente – dall’esame dei contenuti della suddetta regolamentazione che sono contenuti tipici del modello classico della convenzione edilizia ed urbanistica: individuazione e regolamentazione degli spazi a servizi e dei servizi stessi, delimitazione e defezioni delle aree edificabili, definizione della disciplina edilizia di dettaglio (indici e parametri per l’edificabilità) e delle norme igieniche edilizie. Li contenuti, per così dire, civilistici sono regolati nei soli ultimi tre articoli, 34,35,36 dedicati alle parti comuni e ai diritti di passaggio. Di qui la conseguenza che l’intervenuta introduzione di un nuovo regime urbanistico ed edilizio della zona che ammette una sua edificazione mediante parametri diversi ed aggiornati, implica l’abolizione tacita (per l’evidente incompatibilità tra le disposizioni configgenti) delle previsioni che prevedono un particolare regime costruttivo nell’area di riferimento. Sicchè, ritiene la ricorrente, la normativa edilizia di riferimento al fine di verificare la legittimità e la liceità degli interventi sarà quella della vigente pianificazione comunale.
B) La ricorrente censura, altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la fonte contrattuale del Regolamento dovrebbe essere desunta dalla clausola risolutiva contenuta nell’atto a rogito Notaio Barberis del 18 aprile 1972 perchè in quell’atto non sarebbe ravvisabile alcuna manifestazione di volontà da parte dei membri del comprensorio e in particolare della signora M., considerato che lo stesso è stato concluso soltanto delle sig.re Ma.
R. in N. e R. in B. e aveva un oggetto che non poteva essere ricondotto al mandato irrevocabile conferito alla sola signora R. in N. ai sensi dell’art. 68/12 del regolamento E, tuttavia, il rogito del 1972 riguardava la modifica delle disposizioni regolamentari relative alle ripartizioni delle cubature degli edifici ricadenti nel comprensorio. Nè risulta, che la signora Ma. e le figlie abbiano, altrimenti, e in diversa occasione, ricevuto mandato o incarico dai componenti del comprensorio per apportare modifiche al Regolamento. Pertanto, la presenza della clausola in questione sarebbe del tutto irrilevante, secondo la ricorrente – al fine della determinazione della natura giuridica del Regolamento ed in particolare, ad essa non è dato desumere, alcunchè, in ordine ad una pretesa intenzione dei proprietari di vincolarsi alle prescrizioni regolamentari ed attenersi per il futuro al corpus dispositivo dalle stesse derivate.
2.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto: a) non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa interpretazione del Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)", e, pertanto, in una richiesta che attiene al merito della causa, non proponibile al Giudice di legittimità; ma, b) soprattutto, perchè l’interpretazione proposta dal Giudice del merito non presenta vizi logici, rispetta i canonici interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ed indica in modo adeguato e sufficiente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione assunta.
2.2.a).= Non vi è dubbio che il Regolamento del comprensorio " (OMISSIS)" di cui si dice, prevedendo un articolato complesso di prescrizioni relative alla regolamentazione edilizia, all’amministrazione del comprensorio e alle regole e condizioni di vendita, e, considerato che quelle prescrizioni, singolarmente e nel loro complesso, sono dirette a soddisfare interessi privati comuni a tutti i partecipanti il comprensorio ed ad ordinare i rapporti interni fra i singoli proprietari delle distinte unità abitative, impegnandoli, tra l’altro, a realizzare e mantenere un ben definito e concordato assetto urbanistico del comprensorio, non presenta i caratteri propri di una convenzione edilizia, che ha una natura pubblicistica, o, comunque, di un atto che possa esaurire (o abbia esaurito) la propria efficacia con l’adozione del piano di lottizzazione, ma – come ha affermato la Corte torinese – è una fonte contrattuale, che impegna e vincola tutti i partecipanti al comprensorio.
2.2.b).= Nè è pensabile che quel Regolamento abbia assunto la natura di una convenzione edilizia solo perchè sia stato recepito nella Convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comprensorio e il Comune di (OMISSIS), come se quel Regolamento fosse stato predisposto semplicemente al fine di ottenere l’autorizzazione, alla lottizzazione, perchè, nonostante quell’inserimento, il Regolamento mantiene una propria autonomia ed individualità, e, soprattutto, continua ad assolvere la sua funzione originaria quella di rendere pacificati i rapporti tra i membri del comprensorio. Nè si può pensare che il Regolamento era strumento indispensabile per ottenere l’approvazione di un piano di lottizzazione, considerato che non sarebbe funzionale, nè necessario, al fine.
Piuttosto, l’inserimento del Regolamento nella Convenzione di lottizzazione va letto nel senso che i membri del comprensorio portavano a conoscenza del Comune di (OMISSIS), cui chiedevano l’autorizzazione alla lottizzazione, che esisteva tra gli stessi un impegno a mantenere un ben definito assetto urbanistico, posto a base della stessa richiesta di lottizzazione. In questo senso, il Comprensorio, portava a conoscenza del Comune di (OMISSIS) che i membri del comprensorio si erano impegnati reciprocamente tra loro a non modificare l’assetto urbanistico concordato, compreso gli indici di cubatura delle singole unità abitative.
2.2.c).= Nè, l’eventuale attività edificatoria nel complesso " (OMISSIS)" anche di molto successiva alla prima edificazione e difforme con le disposizioni regolamentari, nè gli eventuali numerosi interventi – per restare a quanto riferisce la ricorrente – eseguiti nei diversi anni, soprattutto, di rifacimento delle coperture volto allo sfruttamento a fini abitativi del sottotetto in contrasto con le disposizioni regolamentari senza che le stesse siano mai state contestate dall’Amministrazione o dai proprietari degli immobili vicini, sarebbero in grado di escludere – come vorrebbe la ricorrente – la natura privatistica del regolamento perchè, comunque, la violazione delle prescrizioni regolamentari riconducibili a singoli membri del comprensorio non identifica un comportamento del Comprensorio stesso, e, cioè, quel comportamento successivo alla stipulazione di cui all’art. 1362 cod. civ.. A tale fine, piuttosto, sarebbe stato necessaria, una modifica del Regolamento approvato nelle forme di legge da tutti i membri del Comprensorio.
2.2.d).= D’altra parte – come ha evidenziato la Corte torinese, la natura privatistica e contrattuale della normativa del Regolamento, desumibile dalla lettura dello stesso, trovava immediata conferma: 1) nella clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto di modifica a rogito notaio Barberis del 18 aprile 1972 con la quale si prevedeva che in caso di dozione da parte del Comune di (OMISSIS) di strumenti urbanisti, o una normativa, contrastante con la cubatura stabilita con l’atto di modifica, tale atto sarebbe stato da intendersi risolto con piena efficacia della tabella del regolamento precedente. Sicchè, non vi è dubbio che tale previsione evidenzia la natura privatistica del Regolamento, perchè, prevedendo: a) l’impegno dei membri del Comprensorio di adottare l’indice di cubatura indicata pattizziamente, ovvero di non apportare modifiche alle unità abitative trasferite, b) e il divieto di adottare un eventuale indice di cubatura più alto, anche se previsto dal Comune di (OMISSIS) con gli strumenti urbanistici, sicuramente si riferiva ai soli rapporti interprivati tra i membri del Comprensorio e a soddisfare, non un interesse pubblico, ma un interesse privato e comune ai membri del comprensorio stesso. Quella clausola, insomma, era espressione di una volontà dei membri del comprensorio di mantenere nel tempo il valore delle pattuizioni privatistiche contenute nel Regolamento.
2.2.d).= 2) nell’impegno contrattuale, di tutti i membri del comprensorio, di non apportare modifiche alle unità abitative del Comprensorio previsto:
dall’art. 55/1 dello stesso Regolamento, laddove si legge "che gli acquirenti dei lotti fruiranno di tutte le servitù attive, subiranno tutte quelle passive apparenti o non apparenti, continue e discontinue di prospetto o altro, alle quali le particelle di terreno ad essi vendute possono o potranno essere assoggettate nell’attuazione del piano (….)". 2.3.= La Corte torinese non ha neppure errato nell’aver ritenuto che il Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)", così come integrato dalle successive modifiche, impegnasse anche l’attuale ricorrente, considerato che l’atto di acquisto dell’attuale ricorrente ha pienamente riconosciuto e accettato il Regolamento di cui si dice come vincolante e limitante il godimento della sua proprietà con l’obbligo di osservarlo in ogni disposizione.
2.3.a).= E, tuttavia, ammesso pure, come sostiene la ricorrente, che le modifiche apportate al Regolamento con l’atto notarile del 18 aprile 1972 (notaio Barberis) non fossero impegnative per la stessa perchè non avrebbe espresso direttamente, nè per il tramite di un suo rappresentante la volontà di accettarle, considerato che la condizione risolutiva espressa si è verificata (come affermato dalla ricorrente e dallo stesso controricorrente) rimane ininfluente stabilire se quelle modifiche siano state o no accettate da alcuni o da tutti i membri del Comprensorio dato che impegnativo per tutti i membri del Comprensorio è il Regolamento, con il suo originario contenuto che è, poi, quello espressamente riconosciuto ed accettato dalla stessa ricorrente.
2.3.b).= Nè sarebbe pensabile che il patto di modifica del 1972, non essendo stato accettato dalla M. – come la stessa ha inteso sostenere – non potrebbe essere indicato quale conferma della natura privatistica del regolamento, non solo perchè la natura privatistica del regolamento è disvelata dal contenuto dello stesso e dal fatto – come si è detto che quel regolamento è predisposto a realizzare interessi privati comuni ai membri del comprensorio, ma anche, perchè, comunque, quel patto riportato da un atto pubblico integrerebbe un comportamento dei membri del comprensorio successivo al Regolamento, utile ai sensi dell’art. 1362 cod. civ. ad illuminare il senso del contenuto del Regolamento stesso.
3.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa la pretesa esistenza di una servitù di veduta ed, in subordine, circa il contenuto della stessa.
Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nell’aver confermato la condanna disposta dal Tribunale di Moncalieri alla rimessione in pristino della copertura del proprio immobile considerato che le modifiche operate sul tetto hanno diminuito la veduta panoramica verso la pianura (ed il borgo antico del comune di Precetto), perchè la Corte di Appello di Torino sembra aver dato per scontata e comprovata l’esistenza di una servitù di veduta a favore della proprietà V. – D. che, invece, non è mai stata espressamente allegata dalle parti e, nemmeno, espressamente accertata dal Giudice di primo grado.
3.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè la sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare che il Regolamento del:
comprensorio all’art. 55/1 prevede che le limitazioni ai diritti domenicali conseguenti alla attuazione dell’assetto urbanistico del comprensorio (OMISSIS) avrebbero determinato altrettante servitù a carico delle rispettive proprietà che gli acquirenti dei singoli lotti si impegnavano con i relativi atti di acquisto di accettarle e di osservarle imponendo l’osservanza ai suoi aventi causa e successori a qualsiasi titolo.
3.1.a).= Nel caso in esame, in particolare la M. con il contratto di compravendita acquistava l’appezzamento di terreno insistente nel comprensorio (OMISSIS), e dichiarava che restavano espressamente richiamate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento del comprensorio e che accettava tutte le norme edilizie riguardanti le distanze dai confini, i bassi fabbricati, gli indici di costruibilità e le altezze dei fabbricati da edificarsi, le recinzioni ed ogni altra norma che disciplinasse o delimitasse il godimento o la destinazione dell’area acquistata. E di più, l’acquirente (attuale ricorrente) dichiarava di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte la detta regolamentazione per sè e i suoi avanti causa. Pertanto, la servitù oggetto della controversia e che la M. ha violato, trova fondamento non solo nel Regolamento quale effetto delle limitazioni imposte ai diritti domenicali, ma nello stesso contratto di compravendita.
4.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione circa la natura giuridica del Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)" da un lato e l’affermata rilevanza nel caso di specie del vigente PRGC. del comune di (OMISSIS), dall’altro. Secondo la ricorrente, posto che all’origine il Regolamento del Comprensorio prevedeva un indice di cubatura pari a 1,3 mc/mq, che con l’atto di modifica del 1972, l’indice era stato abbassato a 0,50 mc/mq, che in conseguenza del verificarsi della clausola risolutiva espressa secondo la quale "la modifica di cui sopra (ovvero la modifica della cubatura) è sottoposta alla condizione risolutiva che il Comune di (OMISSIS) nei futuri eventuali strumenti urbanistici che intende adottare non prevede nelle singole zone di cui si compone il Comprensorio in oggetto una cubatura inferiore a quella come sopra modificata e risultante dalla nuova tabella B, ovvero spazi pubblici maggiori di quelli previsti dal piano di lottizzazione; pertanto, qualora vengono adottati strumenti urbanistici o, comunque, una normativa in contrasto con tale nuova cubatura o con la destinazione residenziale, detto atto, si intende senz’altro risolto integralmente e di conseguenza riprenderà piena efficacia la tabella precedente". La cubatura è ritornata ad essere di 1,3 mc/mq, la massima realizzabile sul fondo di proprietà è pari a mc 1.969,50, ben superiore rispetto a quella attuale dell’edificio che, a seguito della modifica al tetto è di mc. 1.378,00. Pertanto, sostiene la ricorrente, gli interventi sul tetto non avrebbero comportato la violazione della norma relativa agli indici di costruibilità, così come prima indicati. Sennonchè scrive ancora la ricorrente – da una parte la Corte di Appello di Torino sostiene che i rapporti tra i proprietari inerenti l’edificazione del complesso di cui si tratta e derivanti dal Regolamento sono regolati solo ed esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute e non da altre previsioni (quale ad esempio quelle dello strumento urbanistico generale).
Tuttavia successivamente afferma che la precedente tabella relativa alla cubature (che stabiliva una cubatura di 1,30 mc/mq) non può derogare alla più restrittiva norma amministrativa (posta dal Comune di (OMISSIS) a 0,30 mc/mq). Epperò, alla luce di questi rilievi la motivazione della sentenza è contraddittoria ed illogica.
4.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto, non solo perchè la sentenza impugnata ha correttamente interpretato ed applicato la normativa e i principi giuridici vigenti in materia urbanistica, ma, anche perchè contiene un iter logico e argomentativo chiaro e privo di contraddizioni.
4.1.a).= Nel caso in esame – come ha evidenziato la Corte torinese – l’originario regolamento del Comprensorio, inserito nella Convenzione di lottizzazione prevedeva un indice di cubatura pari ad 1,3 mc/mq;
che nel 1972 tale indice era stato modificato in quello di 0,5 mc/mq, con una clausola risolutiva espressa che " (….) il Comune di (OMISSIS) nei futuri eventuali strumenti urbanistici che intende adottare non preveda nelle singole zone di cui si compone il comprensorio in oggetto una cubatura inferiore o quella come sopra modificata e risultante dalla nuova tabella allegata all’atto sub B ovvero spazi pubblici maggiori di quelli previsti dal piano di lottizzazione, pertanto qualora vengono adottati strumenti urbanistici o comunque una nuova normativa in contrasto con tale nuova cubatura o con la destinazione residenziale detto atto si intende senz’altro risolto integralmente e di conseguenza riprenderà piena efficacia la tabella precedente".
Ora, essendosi verificata la clausola risolutiva espressa, considerato che il Comune di (OMISSIS) aveva indicato, per la zona cui ricade il Comprensorio di cui si dice, un indice di cubatura pari a 0,3 mc/mq, sarebbe tornata in vigore la tabella allegata al Regolamento del Comprensorio ed in vigore precedentemente al rogito del 1972 e, dunque, sarebbe tornato in vigore l’indice di cubatura pari a 1,3, mc/mq. Epperò, tale tabella, cioè quella che prevedeva l’indice di cubatura pari a 1,3 mc/mq, non poteva essere applicata non solo perchè la nuova norma del PRG del Comune di (OMISSIS) era norma inderogabile ma, soprattutto, perchè, non poteva ritenersi in vigore la norma prevista dalla Convenzione di lottizzazione, considerato che ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16, comma 5, i piani di lottizzazione (che altro non è che piani parti colareggiati di iniziativa privata) perdono efficacia alla scadenza del termine massimo di 10 anni (che nel caso in esame era notevolmente scaduto, considerato che quel termine iniziava a decorrere dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo). Pertanto nel caso in esame l’indice di cubatura che andava applicato – come correttamente è stato applicato dalla Corte torinese – era quello rispondente a 0,3 mc/mq,, previsto dal PRG del Comune di (OMISSIS).
4.1.a) E, tuttavia, ammesso pure che l’aumento del volume abitabile dell’immobile di M. avesse generato una cubatura rispondente ai criteri del Regolamento del Comprensorio il conseguente innalzamento del tetto sarebbe, comunque, lesivo del diritto di servitù di veduta sulla pianura a valle dell’immobile dei V. e cioè del diritto di servitù costitutosi in ragione del piano di lottizzazione del 1963 e riconosciuto e accettato dalla stessa M. con il suo atto di acquisto. Nè è pensabile che quel diritto di servitù avrebbe potuto essere sacrificato in ragione di nuovi criteri o nuove norme edilizie modificative delle prescrizioni contenute nell’originario piano di lottizzazione (che altro non è che un piano edilizio particolareggiato di iniziativa dei privati) perchè il diritto di servitù avrebbe potuto essere sacrificato solo se le opere lesive fossero state realizzate: a) o in ragione del rispetto di norme edilizie inderogabili intervenute successivamente al piano di lottizzazione ma entro i dieci anni di vigenza del piano di lottizzazione stesso, o b) comunque, entro il termine di vigenza del piano di lottizzazione.
B.= Ricorso incidentale.
4.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale, V.L., V.F. e D.P., chiedono la riforma della sentenza emessa dalla Corte d Appello di Torno sez. 2^ n. 593 del 1010 depositata in data 28 aprile 2010, con riferimento al rigetto dell’appello proposto dai sigg. V.L., V. F. e D.P., relativamente all’abbaino e la veranda ed alla compensazione parziale delle spese per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Secondo i ricorrenti in via incidentale tre capi della sentenza impugnata risultano in sufficientemente motivati oltre che contraddittori. Essi sono relativi: a) all’abbaino; b) alla veranda; c) alla compensazione parziale delle spese. Secondo i ricorrenti n via incidentale, avrebbe errato la Corte torinese nell’aver stabilito che: A) il tetto doveva essere demolito ma l’abbaino poteva essere mantenuto, considerato che la M., avrebbe costruito un abbaino fuoriuscendo dalla falda di circa metri 2,60 per un fronte di metri 3,50 prospiciente il terrazzo che si affaccia sulla proprietà degli esponenti, non rispettando le distanze dalla loro proprietà come previste dal Regolamento; B) che l’ex veranda trasformata in cucina sarebbe stata addirittura usucapita dalla signora M.F. poichè realizzata da oltre vent’anni, considerato che la nuova costruzione, realizzata in cemento armato, in luogo della precedente veranda sarebbe più alta di 60 centimetri e per runa lunghezza di nove metri e 50 centimetri e con un volume complessivo maggiore rispetto alla precedente struttura di ben 12,82 mc. C) la compensazione delle spese perchè assolutamente fondati i motivi del gravame espressi in via incidentale sia nel giudizio di appello, che nel presente giudizio.
4.1.= Il motivo è inammissibile essenzialmente perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile in cassazione. A ben vedere il ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, con la censura in esame si limita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito, mentre secondo giurisprudenza unanime di questa Corte il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
In definitiva, vanno rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale. La parziale reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare, in misura della metà, le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale.
Compensa per metà le spese del presente giudizio di cassazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.