Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 11-11-2011, n. 41119

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8.3.2011 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata con le forme dell’incidente d’esecuzione da R.G., volta ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso l’11.2.2011 relativo alla pena residua di anni uno, mesi cinque ed giorni sette di reclusione di cui alla condanna inflitta con sentenza del Tribunale di Nola in data 28.6.2007, irreversibile il 25.1.2011.

A ragione osservava: che era stata contestata la recidiva ex art. 99 cod. pen., comma 4,; che la doglianza difensiva in ordine alla correttezza della contestazione della predetta recidiva avrebbe dovuto formare oggetto di gravame della sentenza di condanna; che dalla lettura della sentenza in oggetto doveva desumersi che il giudice di primo grado aveva operato l’aumento di pena per la recidiva come contestata, non essendovi espressa esclusione della recidiva, nè potendosi desumere da alcun elemento una implicita esclusione della stessa. Pertanto, doveva ritenersi che il giudice di primo grado ne avesse tenuto conto ai fini della determinazione della pena, peraltro, confermata dalla sentenza di secondo grado che nella motivazione espressamente afferma "la pena con la contestata recidiva è stata determinata in misura prossima ai minimi edittali". 2. Ricorre il R., a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione.

Premesso che il giudice dell’esecuzione, al di là della intangibilità del giudicato, ha il potere di interpretare il contenuto della sentenza irrevocabile al fine di chiarire ed attuare il titolo esecutivo, il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione ha omesso di verificare in concreto, in mancanza di specificazione sul punto nella sentenza di condanna, che la recidiva non era quella di cui all’art. 99 cod. pen., comma 4.

Deduce, quindi, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove si afferma che dalla sentenza emergeva l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva "come contestata in imputazione"; mentre nella sentenza di primo grado non veniva fatto alcun riferimento all’aumento di pena per la recidiva ed in concreto era stato applicato l’aumento massimo per la recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., comma 3.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.

1. A seguito della modifica dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. c), ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva – anche se costituente residuo di maggior pena – non superiore a tre anni di reclusione (o sei anni nei casi disciplinati dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 90 e 94 e successive modificazioni), contemplata dal comma 5 della medesima disposizione di legge, non può essere disposta nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 cod. pen., comma 4.

In più occasioni questa Corte ha affermato che alla sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva breve non osti, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 9 lett. c), così come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, la qualità di recidivo del condannato, essendo piuttosto necessario che la recidiva, ritualmente contestata, abbia in concreto esplicato i suoi effetti nella determinazione della pena oggetto di esecuzione (Sez. 1, n. 9205, 05/12/2007, Miano, rv. 239174; Sez. 1, n. 8152, 30/01/2007, Lebiati, rv. 235520).

Tra gli argomenti di tipo logico-sistematico posti a fondamento di detta interpretazione è stato evidenziato che l’art. 656 cod. proc. pen., comma 1, delinea l’oggetto e l’ambito di applicazione della norma e contiene un esplicito e univoco riferimento all’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva ed alle relative competenze del pubblico ministero, organo propulsivo dell’esecuzione. I commi successivi costituiscono l’ulteriore articolazione del principio generale contenuto nel primo comma, laddove dettano un’articolata disciplina modulata sull’entità della pena detentiva da espiare, sulle differenti modalità di esecuzione, finalizzate, tra l’altro, alla possibile applicazione di benefici penitenziari e delineano in maniera tassativa le preclusioni alla sospensione dell’esecuzione della pena.

E’ stato ritenuto, quindi, che la scansione interna della norma è indicativa della circostanza che il legislatore, nel fissare i presupposti ed i limiti della disciplina contenuta nell’art. 656 cod. proc. pen., ha inteso fare esclusivo riferimento alla concreta pena detentiva da eseguire e non certo alla configurazione normativa di un "tipo d’autore" (quale, nel caso di specie, il recidivo ex art. 99 cod. pen., comma 4,) e ad una scelta general-preventiva che si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa.

2. La motivazione della ordinanza impugnata, pur ampia ed articolata con espresso richiamo ai suddetti principi di diritto, appare, invero, intimamente contraddittoria. Infatti, da un lato afferma che è stato "operato l’aumento di pena per la recidiva così come contestata in imputazione", ossia quella di cui all’art. 99 cod. pen., comma 4; dall’altro trae tale conclusione sostanzialmente dalla parte della motivazione,che riporta dalla quale parrebbe non emergere alcuna indicazione in ordine all’aumento di pena operato per la recidiva e, men che meno per la recidiva come contestata. Si legge, infatti, nella sentenza di primo grado richiamata nel provvedimento impugnato: "in ordine alla pena, applicati i criteri di cui agli artt. 133 e 133 -bis cod. pen., tenuto conto della personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici e, perciò, non meritevole di benefici di legge e della concessione delle attenuanti generiche, si stima equa quella di anni quattro e mesi sei di reclusione …". Nè, peraltro, ulteriore indicazione sul punto si trae dal passaggio della sentenza di secondo grado riportato dal giudice dell’esecuzione nel quale si fa riferimento generico alla recidiva; nè dalla circostanza che la Corte di appello nel determinare il termine di prescrizione abbia richiamato "la recidiva contestata che importa l’aumento di pena di due terzi …", atteso che, per come riportato, non è dato comprendere se ai fini del calcolo della prescrizione il giudice di merito abbia fatto riferimento alla recidiva in concerto applicata (che soltanto qui interessa) ovvero alla mera contestazione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., comma 4.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata.

L’annullamento non può che essere disposto con rinvio giacchè occorre che il giudice del merito chiarisca la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall’art. 656 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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