Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-11-2011, n. 41398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza in data 20/05/2011, il Tribunale di Ancona annullava l’ordinanza con la quale in data 4/05/2011, il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva applicato a G.L. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata ai danni di un tabaccaio di via (OMISSIS), di cui al capo e) dell’imputazione. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il P.m. ha proposto ricorso per cassazione deducendo MANCANZA di motivazione in quanto il Tribunale aveva annullato l’ordinanza del g.i.p., "dopo aver riassunto i numerosi e convergenti indizi a carico del G., ritenendoli non gravi senza in alcun modo motivare quest’ultimo giudizio e senza indicare anche un solo elemento a favore del G. che possa giustificare il giudizio di minore portata indiziaria degli elementi a suo carico". p. 3. Preliminarmente, questa Corte rileva che la memoria depositata in data odierna dal difensore, non può essere presa in esame in quanto l’art. 311 c.p.p., comma 4 si riferisce, chiaramente, al "ricorrente" (ossia al soggetto impugnante) e non al resistente per il quale, invece, si applica il disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 2 a norma del quale le memorie possono essere depositate cinque giorni prima dell’udienza. p. 4. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, innanzitutto, nella premessa, evidenziava i numerosi indizi gravanti a carico dell’indagato fra cui: a) il modus operandi identico in altre numerose rapine ai danni di tabaccai; b) intercettazioni telefoniche; c) servizi di appostamento dei C.C. i quali osservavano che il G., insieme a tale C., aveva effettuato numerosi giri di osservazione presso l’abitazione del tabaccaio S.; d) ritrovamento, a bordo dell’auto, di uno zaino nero Napapijri – consegnato al C. dal G. – all’interno del quale vi era una pistola scacciacani con caricatore e cartucce a salve e tappo rosso colorato di nero, due passamontagna neri, cento fascette autobloccanti in uso agli elettricisti, un rotolo di nastro isolante, due paia di guanti in lattice ed uno in tessuto; e) dichiarazioni accusatorie di tale F., fermato a bordo dell’auto guidata dal C. nel momento in cui si stavano recando a prendere il G. (intercettazione n. 1005); f) perquisizioni presso l’abitazione del C. e del G. all’esito delle quali venivano rinvenuti indumenti identici a quelli indossati dai rapinatori in occasione della rapina in esame (quella cioè di cui al capo e); g) "i rapinatori, inoltre, nella circostanza, avevano anche uno zaino nero Napapijri identico a quello sequestrato al C." (cfr supra sub d) e la "fisionomia del G. è, poi, simile a quella dei rapinatori, come descritta dalle vittime delle rapine, emergente dai filmati della video sorveglianza in atti".

Orbene, dopo tutta questa premessa, il tribunale, in modo laconico, conclude con la seguente testuale affermazione: "ciò nonostante ritiene il Collegio che gli elementi descritti non siano dotati della necessaria gravità indiziaria con riferimento alla rapina in contestazione sub e)".

E’ del tutto evidente che ci si trova di fronte ad una motivazione palesemente contraddittoria e carente non essendo affatto chiaro l’iter e la ratio decidendi tanto più che il tribunale, nella premessa, ha cura di elencare i numerosi indizi a carico dell’indagato. E’, quindi, appena il caso di rammentare che, se il giudice di merito è libero di valutare il compendio probatorio, la suddetta libertà non significa certo arbitrio dovendo sempre illustrare, in modo motivato e razionale, le ragioni della sua decisione tenendo ben presente che la valutazione dei gravi indizi – ai fini cautelari – non è uguale a quella richiesta per la condanna per la quale, invece, la legge stabilisce l’assenza di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, pertanto, è incomprensibile ed arbitraria l’apodittica conclusione alla quale il tribunale è pervenuto. Di conseguenza, l’ordinanza va annullata e gli atti trasmessi al tribunale di Ancona per una nuova e motivata valutazione del compendio probatorio.

P.Q.M.

ANNULLA con rinvio il provvedimento impugnato e DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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