Cons. Stato Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 6726 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sezione I, con sentenza n. 1235 del 16 aprile 2008 depositata il 23 giugno 2008, ha respinto il ricorso proposto dalla signora M. C. P., già dipendente dell’A.S.L. 7 con la qualifica di "aiuto corresponsabile ospedaliero", avverso la deliberazione n. 2660 – 318 del 23 ottobre 1996, con cui veniva determinato l’importo dell’equo indennizzo sulla base del valore stipendiale annuo corrispondente al livello retributivo di appartenenza al momento della presentazione della domanda nonché della classifica dell’infermità in tabella B.

2. La signora P., con atto notificato il 4 marzo 2009 e depositato il 30 marzo 2009, ha interposto appello, riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado e sostenendo l’erronea motivazione della sentenza nel confermare le determinazioni dell’Amministrazione.

La stessa afferisce infatti che il calcolo dell’equo indennizzo doveva essere rapportato alla dinamica salariale ovvero doveva essere ricomprensivo della rivalutazione monetaria, e comunque l’infermità lamentata andava classificata in tabella A anziché B; eccepisce in ogni caso il difetto di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento impugnato con il parere del C.P.P.O. (Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie) favorevole alla sussistenza della causa di servizio.

3. L’A.S.L. 7, con sede in Carbonia, si è costituita con memoria datata 8 aprile 2009, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato e della procedura espletata.

4. All’udienza pubblica del 18 novembre 2011, la causa, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5.1. L’appello è infondato.

5.2. Il collegio osserva che, quanto alla liquidazione dell’importo dell’equo indennizzo, nessuna pretesa può essere fatta valere riguardo ad aggiornamenti legati alla dinamica stipendiale, posto che la normativa specifica (articolo 63, c.2, D.P.R. n. 270/1987) fa riferimento solo al livello retributivo contrattualmente corrispondente alla qualifica del dipendente all’atto della presentazione dell’istanza (cfr. Consiglio Stato – Sez. V n. 5606 del 16 ottobre 2002).

Così ha operato correttamente l’ASL con la deliberazione impugnata, conseguentemente rettificando l’importo già proposto dal Commissario straordinario con atto n. 858/2006, per cui non ha pregio l’ asserita "decurtazione".

Va altresì esclusa, come sottolineato dal T.A.R., la rivalutazione monetaria attesa la natura non retributiva dell’equo indennizzo, che è equiparato a indennità compensatoria della diminuzione dell’integrità psicofisica.

5.3. Non sussiste poi alcun difetto né contraddittorietà della motivazione posto che l’Amministrazione, in presenza di due pareri medici contrastanti, e cioè quello della C.M.O. di Cagliari, contraria alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata e tuttavia ascritta alla tabella B ai fini dell’equo indennizzo, e quello del C.P.P.O., invece favorevole alla dipendenza, ha ritenuto di chiedere un ulteriore giudizio alla commissione medica interna per le visite mediche collegiali, che si è espressa in senso conforme al C.M.O..

6.1. Orbene, la materia del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e la liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo è stata oggetto nel tempo di più disposizioni normative, complesse e articolate, le quali hanno ormai "tipizzato" il relativo procedimento e il suo iter, prevedendo altresì l’espressione di pareri da parte di qualificati organismi tecnici di variegata composizione professionale, ai quali è affidato dall’ordinamento il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico e legale, in posizione di autonomia e indipendenza, in quanto momento di sintesi, deputato all’accertamento definitivo della effettività e fondatezza della richiesta a tutela dell’erario.

La disciplina quindi contempla anche la superiore valutazione di giudizi espressi da altri apparati e quindi con autonomo potere di riesame rispetto alle valutazioni espresse dalla C.M.O. e dal C.P.P.O., che non si condizionano né si pregiudicano fra loro essendo diverse le finalità.

6.2. Nella fattispecie pertanto l’Amministrazione, proprio per la discordanza dei due pareri tecnici, ha ritenuto di non uniformarsi al parere del C.P.P.O. e, proprio a tutela dell’erario e della stessa posizione giuridica dell’interessata, si è avvalsa, tenuto conto della "tecnicità" della materia, del potere di verifica e riesame richiedendo l’ulteriore parere della commissione medica interna che ha concordato con il parere della C.M.O., che, è bene ricordare, costituisce organo tecnico – giuridico per legge essenziale del procedimento per il riconoscimento delle cause di servizio.

La Commissione medica interna, com’era nella sua autonoma facoltà, si è espressa nel senso di escludere la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la sua valutazione è indispensabile nel merito, trattandosi di discrezionalità tecnica che si è esternata in una motivazione razionale ricondotta all’attività svolta dalla dipendente e alle infermità lamentate.

Quindi l’Amministrazione ben poteva motivare il rigetto per "relationem" e non aveva l’obbligo di dettagliare le ragioni di tale adesione.

Tali argomentazioni valgono quindi sia per i deliberati della commissione medico interna e dell’Amministrazione sia per la sentenza impugnata, essendo inammissibili le censure dedotte in quanto attinenti a valutazioni di esclusivo spessore tecnicodiscrezionale.

Ne consegue l’infondatezza della lamentela relativa alla classificazione della patologia in tabella B anziché A, posto che anche il C.P.P.O. ha riconosciuto tale patologia ascrivibile alla tab. B.

7. Per le considerazioni che precedono, l’appellova respinto.

La particolarità della fattispecie e il tempo trascorso inducono a disporre la compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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