Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- M.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Catania datata 27.10/5.11.2010 che, in sede di giudizio abbreviato, la condannava alla pena di Euro 200 mila di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., deducendo, con due motivi di doglianza, e richiamando rispettivamente l’art. 606 c.p.p., lett. c) e lett. b), da un lato, la violazione delle norme processuali per essere stati acquisiti tabulati telefonici, dopo l’esaurimento della fase della assunzione delle prove e prima che si desse luogo alla discussione e, di più, per non aver fatto parte le prove così acquisite del fascicolo del P.M. al momento della richiesta di giudizio abbreviato, dall’altro manifesto vizio di motivazione, per non potersi ritenere credibile il riconoscimento della voce dell’imputata da parte della persona offesa, F. M., dopo circa 35 anni di non frequentazione dai tempi della loro conoscenza.
-2- La sentenza resiste alle critiche difensive: per intanto,ai fini della decisione, non è risolutiva la decisione sul primo motivo di ricorso. Certo la relativa doglianza non è fondata nella parte in cui denuncia l’illegittima acquisizione della nuova prova poco prima della discussione, una volta definita la fase della acquisizione della prova. Una tale limitazione non si registra certo nella disciplina del rito, tant’è che la giurisprudenza è consolidata nel principio secondo cui addirittura le nuove prove possono essere acquisite anche dopo la chiusura della discussione, se esigenze di verità e di giustizia lo impongano (v. per tutte, Sez. 6, 16.6/2.8.2010,. Rv 248043). E nemmeno sembra decisiva la deduzione difensiva allorchè sottolinea, nel rispetto della ratio propria del giudizio abbreviato allo stato degli atti, anche se subordinato alla integrazione probatoria richiesta dall’imputato, che la scelta processuale della difesa ad essere giudicata sulla scorta degli elementi raccolti dal p.m. e confluiti nel fascicolo offerto alla conoscenza delle parti verrebbe vanificata e snaturata dal’esercizio del potere del giudice di sostituirsi in una attività, anche se solo materiale, facente capo al p.m. negligente. E’ pur vero che l’art. 441 c.p.p., comma 5 prevede che, nell’impossibilità per il giudice di decidere allo stato degli atti, questi può assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. E opportunamente la giurisprudenza ha svolto con successo il tentativo di armonizzare la disposizione con le ragioni della difesa dell’imputato nella prospettiva di una scelta processuale condizionata dalla di lui conoscenza degli elementi raccolti nel fascicolo del p.m., al quale ha avuto libero accesso ai fini della loro conoscenza, ripetutamente affermando, pur con qualche arresto, che è preclusa nel giudizio abbreviato la possibilità dell’acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità del reato all’imputato (v., per tutte, ancora, Sez. 6, 16.6/2.8.2010, C. Rv 248043; Sez. 3, 16.6/27.9.2010, Anzaldo, Rv 248229). In proposito, però, nella prospettiva del caso di specie, può rilevarsi quanto segue:che i tabulati avevano pur costituito oggetto delle indagini del P.M. per i fatti di causa e depositati in cancelleria nel fascicolo del P.M.,anche se poi non trasmessi all’Ufficio del gip e che nessuna eccezione la difesa dell’imputato aveva mosso alla richiesta della parte civile di acquisirli.
-3- La sentenza comunque decisamente resiste alle critiche difensive sul piano della legittimità per avere essa valorizzato le telefonate effettuate rispettivamente alle ore 22.05 del 28.4.2006 ed alle ore 7.23 del 29.4.2006, dalla utenza telefonica nella disponibilità dell’imputata, che le ha ammesse, anche se le ha ricollegate a circostanze accidentali, verso l’utenza di pertinenza della persona offesa, F.M.. Sul punto il giudice di merito ha svolto un discorso giustificativo del tutto esente da vizi di manifesta illogicità, richiamando il riconoscimento della voce da parte della persona offesa, i rapporti, anche risalenti nel tempo, tra imputata e persona offesa, comuni amiche del già fidanzato della prima, la ammissione dell’imputata stessa di aver se pur involontariamente potuto digitare il numero della utenza chiamata. Il discorso critico difensivo, allora, non è in grado di intaccare l’involucro di un ragionamento giudiziale che in tanto potrebbe essere contestato in quanto si riesca a cogliere vizi che non si risolvano però, come nel caso di specie, nella mera prospettazione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che liquida in Euro 2.000, onorari compresi,oltre accessori come per legge.
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