Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-11-2011, n. 41388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione E.M.N. ed E. M.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’8.10.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal locale Tribunale il 7.10.2008, per il reato di rapina aggravata "impropria" in danno di N.B..

Secondo l’accusa, i due imputati avevano usato violenza alla persona offesa per assicurarsi il possesso dell’apparecchio "walkman" in precedenza alla stessa sottratto, e per guadagnarsi l’impunità.

La Corte di merito ritenne certa la storicità del fatto e l’identificazione degli imputati come autori della rapina, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel verbale delle sommarie informazioni testimoniali dell’11.12.2003, acquisito agli atti ex art. 500 c.p.p., comma 7, e sulla base, altresì, delle dichiarazioni del teste E.Y.A., introdotte in dibattimento con lo stesso meccanismo processuale.

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 500 c.p.p., comma 7, rilevando che negli atti del procedimento non vi sarebbe traccia del consenso prestato dal difensore all’acquisizione dei verbali sit posti a base della decisione impugnata, che dunque rimarrebbero inutilizzabili.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Alla stregua delle deduzioni difensive, si tratterebbe al più di un reato di furto seguito da distinte e autonome condotte di violenza, delle quali peraltro non vi sarebbe nemmeno la prova e che non avrebbero in ogni caso potuto conseguire lo scopo supposto dall’accusa.

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto alla questione processuale, rispetto alla quale questa Corte ha poteri di indagine anche in fatto, l’esame del verbale di udienza del 7.10.2006 consente di rilevare che era stata proposta dal PM l’acquisizione di tre atti ben distinti l’uno dall’altro: 1) il verbale sit di N.B.; 2) la denuncia sporta dalla stessa persona offesa; 3) un verbale di ricognizione fotografica. Ebbene, sul primo atto la difesa mantenne il consenso subito prestato, negato invece per gli altri due dopo l’iniziale disponibilità (l’avv… dichiara di non prestare il consenso sulla denuncia e sulla ricognizione fotografica") il consenso della difesa all’acquisizione del verbale sit è ribadito in modo inequivocabile nel successivo passaggio dello stesso verbale di udienza ("si acquisisce…..concorde la difesa"). L’utilizzabilità del verbale sit in contestazione bene è stata quindi affermata dalla corte territoriale, che altrettanto congruamente ne ha tratto il proprio convincimento circa la colpevolezza dell’imputato, nel confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al processo e attentamente valutati.

2. Del tutto erronee sono le deduzioni difensive sulla qualificazione giuridica del fatto. La giurisprudenza citata in ricorso si riferisce all’ammissibilità della forma tentata del reato di rapina impropria, contestato invece agli imputati nella forma consumata. E non c’è dubbio che le violenze usate nei confronti delle persone offese "dopo" la sottrazione della refurtiva integrino pienamente il reato di cui all’art. 628 c.p., comma 2, alquanto opinabili e comunque corrispondenti ad alternative valutazioni di merito apparendo le altre deduzioni difensive sulla storicità delle violenze e sulla congruità della condotta degli imputati rispetto allo scopo.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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