Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 6771 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. A. S. impugnava il procedimento di sua esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 192 allievi finanzieri della Guardia di Finanza, riservato ex art. 16 della legge n. 226 del 2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno (di seguito, per brevità: VFP1T).

Deduceva che l’inidoneità attitudinale pronunziata nei propri confronti sarebbe illegittima:

– perché carente di motivazione, non avendo indicato "…i presupposti che integrano il profilo di riferimento…";

– perché nel bando "…non vengono delineati i predetti profili…" e, quindi, il candidato ha concorso senza conoscere i parametri di valutazione;

– perché si porrebbe in contrasto con l’idoneità ottenuta in eguale concorso presso lo stesso Corpo appena otto mesi prima con conseguente violazione del principio di affidamento.

2. – Con sentenza resa in forma semplificata il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso:

i)perché il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato in violazione del dovere di motivazione, scolpito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, di ogni atto amministrativo anche con riferimento alle indagini istruttorie;

ii)perché lo tesso provvedimento, quand’anche fosse stata esibita in giudizio la documentazione istruttoria, comunque sarebbe stato illegittimo, attesa la carenza, nella specie, di ogni apposita motivazione allegata al formale provvedimento di esclusione dal concorso e la non applicabilità dell’art. 21octies della citata legge n. 241 del 1990, non avendo natura vincolata il provvedimento stesso.

3. – Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia ed il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno chiesto la riforma di detta sentenza perché affetta da error in judicando tenuto conto:

i)- che il contestato accertamento attitudinale si è svolto in piena aderenza alle previsioni del bando ed alle disposizioni interne adottate dal Comando Generale;

ii)- che le risultanze istruttorie non potevano non portare la Commissione alle conclusioni cui è giunta essendo oggettivamente evidente che il sig. S. non possiede le inclinazioni richieste dal Corpo, attraverso il profilo preventivamente delineato negli atti regolatori del concorso, per poter aspirare allo status di finanziere;

iii)- che è pacifica l’ammissibilità dell’allegazione di una motivazione per relationem, operata correttamente nel caso in esame attraverso i puntuali atti istruttori posti in essere e, poi, utilizzati per l’emanazione del provvedimento impugnato;

iv)- che erroneamente sarebbe stata esclusa "…l’integrabilità della motivazione…" nella fase contenziosa che, invece, sarebbe possibile "…attraverso uno studio analitico del procedimento…" volto a "…ricostruire e positivamente valutare l’iter logico seguito dalla PA in sede di decisione…" e, quindi, a superare il semplice profilo formale della motivazione che, se accolto, come già segnalato dalla giurisprudenza dello stesso TAR, comporterebbe null’altro che una defatigante attività amministrativa di mera rinnovazione dell’atto;

v)- che il Giudicante, con le conclusioni raggiunte, mostra di non aver avuto presente la sfera di discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione ed i limiti di sindacato propri del Giudice Amministrativo in materia.

4. – Si è costituito in giudizio l’appellato sig. S. con atto contenente, sia memoria di resistenza alle avverse tesi, sia appello incidentale.

In particolare, con la parte costituente memoria difensiva, il sig. S. ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’appello perché la notifica del relativo atto sarebbe concretamente avvenuta a mezzo posta il 29 marzo 2001 (cioè al 61° giorno dalla notifica della sentenza di prime cure, intervenuta il 27 gennaio 2011), dovendosi avere riguardo alla data ed agli estremi di accettazione e registrazione effettiva del plico (raccomandata n. 776188535597 del 29 marzo 2011, ore 15,52) e non anche alla data del 28 gennaio 2011 in cui sul plico è stato apposto il timbro del servizio SIN delle Poste Italiane. In ogni caso, ha anche controdedotto, nel merito, sostenendo che la sentenza del TAR farebbe corretta applicazione di principi giurisprudenziali in tema di obbligo di allegazione di puntuale motivazione specialmente nelle occasioni, come quella in esame, di valutazione dei profili attitudinali del candidato.

Con la parte costituente appello incidentale, ha riproposto tutte le doglianze sollevate in prime cure e non decise dal primo Giudice e cioé:

– che sarebbero incomprensibili i parametri di valutazione dell’attitudine perché i profili di riferimento del ruolo a concorso non sarebbero indicati nel bando;

– che l’atto della sottocommissione che ha fissato i criteri di valutazione della prova attitudinale non sarebbe stata portata a conoscenza dei candidati, in violazione del principio di trasparenza;

– che la non idoneità ad un impiego pubblico, se asserita esclusivamente per ragioni di ordine psicologico, evidenzierebbe un onere motivazionale particolarmente rigoroso, non potendo detto giudizio "…essere affidato esclusivamente ai risultati di un test o di brevi colloqui…" che non consentirebbero un adeguato apprezzamento della personalità del candidato, in quanto "…soltanto l’individuazione di specifiche patologie, ovvero di tratti fortemente distintivi della personalità, predeterminati in ragione della loro incompatibilità con le esigenze proprie dello specifico servizio, e suscettibili di univoco accertamento…" potrebbero valere a fondare un giudizio di inidoneità;

– che costituirebbe violazione del c.d. principio di affidamento il non aver considerato che in precedente ed identico tipo di selezione effettuata appena otto mesi prima dalla stessa Guardia di Finanza, per lo stesso tipo di arruolamento, l’appellato é stato giudicato idoneo a seguito delle prove psicoattitudinali, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto tale profilo, come già chiarito dalla giurisprudenza dello stesso TAR Lazio, sezione seconda, ed anche da qualche pronunzia cautelare del Giudice di appello.

Con successiva memoria, depositata il 12 maggio 2011 in previsione delle discussione in camera di consiglio dell’istanza cautelare proposta dagli appellanti, il sig. S. ha ulteriormente illustrato sia le proprie tesi difensive, sia i motivi dell’appello incidentale parimenti proposto chiedendo, conclusivamente, il rigetto dell’istanza cautelare.

5. – Con ordinanza n. 2462 del 8 giugno 2011 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalle parti appellanti, di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

6. – Con memoria depositata il 7 settembre 2011 il sig. S. ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive confermando tutte le eccezioni e deduzioni già svolte anche con il ricorso incidentale.

7. – All’udienza pubblica del 4 novembre 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente deve il Collegio esaminare l’eccezione di tardività della notifica dell’appello principale sollevata dal sig. S. sul presupposto che esso sarebbe stato proposto dall’Amministrazione oltre il termine perentorio di legge, nella specie in scadenza il 28 marzo 2011, considerato che la sentenza impugnata è stata notificata il precedente 27 gennaio dello stesso anno.

L’eccezione è infondata per le seguenti considerazioni.

Come già anticipato dalla Sezione nella motivazione dell’ordinanza con la quale in sede cautelare è stata disposta, su istanza dell’Amministrazione, la sospensione dell’efficacia delle sentenza impugnata, "…ai fini della tempestività dell’appello, appare idonea la consegna dell’atto da notificare al Servizio Integrato Notifiche delle Poste…".

Orbene, tale convincimento ben può essere ribadito anche in questa sede di definitiva decisione della controversia in esame tenuto conto che le disposizioni applicabili nella specie conducono tutte al medesimo approdo, come definito dal legislatore, che è individuabile nell’atto della consegna al all’Ufficiale Giudiziario, od al S.I.N. delle Poste, dell’atto da notificare, ovvero nel momento della spedizione direttamente effettuata dal legale dello stesso atto, a mezzo posta, sempre che quest’ultimo risulti già autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine per tale adempimento.

Ed invero, già alla luce della norma contenuta nel comma 3 dell’art. 3 della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, che prevede che "…Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890…", ciò che rileva è la data di consegna del plico contenente l’atto da notificare, non sembrando revocabile in dubbio che tale sia il senso primo e compiuto della formula utilizzata dal legislatore di tale ultima norma laddove ha disposto, con il primo comma di essa, che "…L’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale, recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’Ufficiale Giudiziario…".

Successivamente, la novella recata dal comma 1 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (ricettiva dell’orientamento manifestato dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 477 del 2026 novembre 2002 in materia di perfezionamento della notifica per il notificante) ha introdotto un terzo comma nell’art. 149 del codice di procedura civile che, per quel che qui rileva, costituisce conferma dell’esclusiva rilevanza del momento della "consegna", ai fini del perfezionamento della notifica per il notificante, laddove dispone con espressione inequivoca che "…la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico…".

L’appellante incidentale sostiene, invece, che la propria eccezione non sarebbe resistita dalle citate norme poiché alla luce delle stesse i momenti della consegna e della spedizione sarebbero sostanzialmente un unicum che, nella specie, non si sarebbe concretizzato risultando dall’atto notificato che la data di consegna è del giorno precedente a quello di effettiva spedizione postale del piego, come confermato dal sistema informatico delle Poste dal quale risulta che l’atto da notificare è stato spedito il 29 marzo 2011, alle ore 15,52, mentre la consegna all’impiegato delle Poste era intervenuta il giorno precedente 28 marzo, come da timbro apposto in calce all’appello notificatogli.

Detta tesi non può essere condivisa per plurime ragioni:

– innanzitutto, perché a seguirla si escluderebbe di fatto l’interpretazione letterale della norma (che, come è noto, costituisce, ex art. 2 delle preleggi al codice civile, la prima delle modalità cui l’interprete deve fare ricorso nella ricerca della volontà effettiva espressa dal legislatore) tenuto conto del chiaro ed univo significato del termine "consegna" nella specie utilizzato, che non importa altro obbligo se non quello del materiale deposito, da parte del soggetto notificante, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, ovvero dell’agente postale, dell’atto da notificare con la conseguenza che fa fede, per quel che qui interessa, esclusivamente la data apposta sull’atto stesso con il timbro delle Poste;

– di poi, perché l’eventuale discrasia tra i due momenti della consegna dell’atto da notificare e della sua spedizione a mezzo di piego raccomandato non può essere posta a carico di chi ha adempiuto a quanto gli competeva per legge (consegnare l’atto) essendo evidente che l’eventuale mancata spedizione del piego nella stessa data di ricezione è addebitabile soltanto alla responsabilità organizzativa dell’Ufficio Postale e che, diversamente opinando, si perverrebbe ad introdurre una sostanziale nuova ipotesi di decadenza dal termine per la notifica, non prevista da alcuna norma;

– infine, perché è soltanto quando il soggetto notificante é lo stesso difensore della parte che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994, la data di consegna all’Ufficiale giudiziario, ovvero alle Poste, va sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato, come peraltro già osservato anche dalla giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione.

Consegue che l’appello principale è ricevibile.

2. – Nel merito, lo stesso appello è fondato per le seguenti ragioni.

2.1 – La decisione del primo Giudice non può essere condivisa poiché il giudizio contestato e gli atti istruttori presupposti, a ben vedere, non sono affetti da carenza di motivazione.

Al riguardo, ritiene utile il Collegio richiamare l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale è sufficiente anche la motivazione per relationem specialmente allorquando il provvedimento conclusivo del procedimento costituisca, come nella specie, espressione sintetica di concrete valutazioni operate da organi altamente qualificati (nell’ambito di appositi sub procedimenti tecnici regolati da disposizioni preventivamente determinate in sede regolamentare quali nella specie quelle rinvenibili nell’art. 11 del bando e nel Foglio d’Ordini n. 54 del Comando Generale della Guardia di Finanza) e volti all’accertamento della sussistenza o meno in capo ai candidati ad una selezione militare dei requisiti specifici necessari per l’arruolamento.

Nella specie, gli atti che hanno condotto l’Amministrazione ad emettere il contestato giudizio di non idoneità definiscono con chiarezza e precisione le ragioni sulle quali detto giudizio è stato fondato, tenuto conto:

– per un verso, della sequenza e del contenuto degli accertamenti effettuati quali la relazione tecnica redatta dallo psicologo a seguito della somministrazione allo S. dei previsti test di livello intellettivo (GAT ragionamento spaziale), di personalità (big five questionarie), questionario biografico (AAFF10) e di completamento frasi (forma ridotta/40), nonché della relazione redatta da due periti selettori all’esito di apposito colloquio cui lo stesso candidato è stato sottoposto ed iscritta nella sua cartella personale, nonché, ancòra, dell’ulteriore colloquio, con diverso consulente psicologo, cui lo S. è stato nuovamente sottoposto dopo le specifiche criticità rilevate a carico del candidato dai due citati periti selettori;

– per altro verso, del "profilo ideale del ruolo Finanzieri", come approvato dal Comando Generale della Guardia di Finanza e recepito dalla sottocommissione giudicatrice quale criterio di valutazione, nonché del fatto che non tutti gli aspiranti al ruolo militare messo a concorso, seppure definibili soggetti psichicamente normali (anche ai sensi delle norme recate dal D.M. n. 155 del 2000 sull’accertamento psicofisico e come tali idonei all’inserimento nel mondo del lavoro) possiedono, però, i necessari requisiti e la giusta propensione alla specifica attività militare da espletarsi, richiedendosi invero il concorrere contestuale ed efficace di molteplici qualità non ordinariamente in possesso di tutti.

Né pare ragionevolmente revocabile in dubbio che il contenuto di detti atti procedimentali sia logicamente ricompreso nella formula riassuntiva adoperata dalla Sottocommissione per esprimere il giudizio di non idoneità, non fosse altro che per un principio di economia anche dei mezzi espressivi allorquando, come nel caso in esame, la decisione finale racchiuda in sé tutti i precedenti atti istruttori.

Infine, quanto al regime processuale dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990 (richiamato dal Giudice di prime cure per escluderne comunque l’applicabilità dopo avere ritenuto fondato ed assorbente il profilo dedotto dallo S. di carenza di motivazione) osserva il Collegio che, a ben vedere, tale riferimento non è più conferente una volta che sia stato verificato, come qui già avvenuto, che gli atti impugnati non sono affetti, né dal vizio di motivazione, né tanto meno privi di adeguato riscontro istruttorio, siccome sorretti da valutazioni di merito tecnico che rendono compiuto il senso e la valenza giuridica degli atti stessi.

2.2 – Le conclusioni raggiunte nel capo di motivazione che precede rendono necessario l’esame dei motivi di primo grado non esaminati dal TAR e riproposti in via incidentale derivata dall’appellato.

Al riguardo, reputa utile il Collegio rammentare, preliminarmente, che, per pacifica giurisprudenza di questa Sezione (cfr., sez. IV^, 24 febbraio 2004, n. 719, e più di recente n. 5856 del 28 settembre 2009) i requisiti psicofisici richiesti dai bandi devono essere posseduti dai candidati al reclutamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia o dei Vigili del Fuoco unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacchè la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei provvedimenti stessi; che, ancora, l’idoneità psicofisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che è ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze ad ordinamento militare.

Orbene, non è condivisibile, innanzi tutto, la doglianza che sarebbero incomprensibili i parametri di valutazione dell’attitudine tenuto conto dei criteri adottati dalla Sottocommissione giudicatrice sono chiari ed esaustivi se riguaradati alla luce del concreto contenuto dispositivo sia del bando e sia Foglio d’Ordini n. 54 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Né può ritenersi fondata la censura di violazione del principio di trasparenza formulata sulla base del rilievo che non sarebbero stati portati a conoscenza dei candidati i criteri di valutazione di detta prova, in quanto anche a tal fine è sufficiente richiamare i già citati atti a valenza generale, oltre che, in particolare, l’art. 11 del bando, per escludere che occorresse, nel caso in esame, una comunicazione specifica ai candidati. Ciò perché essi atti già contengono i criteri fondamentali di valutazione dei candidati, come ricavabile, in particolare, dall’atto denominato "Profilo ideale del ruolo Finanzieri", approvato dal Comando Generale della Guardia di Finanza ed espressamente recepito dalla sottocommissione quale criterio di valutazione.

Inoltre, a non diversa sorte negativa deve poi soggiacere anche la doglianza di asserita erroneità degli strumenti valutativi individuati dall’Amministrazione, avuto presente che, in disparte la dubbia ammissibilità di detta doglianza attenendo a profilo che comporta esclusivamente valutazioni di merito, non possono ritenersi né irrazionali né inadeguati quelli individuati dall’Amministrazione per il concorso in questione, tenuto conto delle peculiari e più incisive qualità richieste agli aspiranti a funzioni di rango militare rispetto a quelle di cui devono essere in possesso i dipendenti pubblici dei ruoli civili.

L’inidoneità contestata, quanto a contenuti concreti, si avvale del corretto sostegno degli atti istruttori espletati dai quali, come già precisato, emergono sufficienti elementi che giustificano la non compatibilità del profilo personale del sig. S. con le esigenze proprie della Guardia di Finanza.

A tal proposito, pare del tutto sufficiente limitarsi a rinviare alle puntuali osservazioni formulate dai due periti selettori riguardo alle criticità riscontrate in capo allo S. per le "Aree" intellettivocognitiva, sociorelazionale, gestionale e dell’assunzione di ruolo ed al giudizio espresso sullo stesso dal secondo degli psicologi, in sede di rinnovato esame del suo profilo, per comprendere le ragioni, invero, sufficientemente concrete, per le quali è stato ritenuto che non corrispondesse al "Profilo ideale del ruolo Finanzieri".

Infine, è da escludere che l’Amministrazione abbia violato il principio dell’affidamento nel pervenire, per la selezione in esame, ad un esito idoneativo negativo, pur avendo, invece, in precedente ed analoga procedura di arruolamento valutato positivamente lo S. sotto lo stesso profilo, in quanto, come già precisato dalla Sezione con l’ordinanza n. 2462, resa in sede cautelare l’8 giugno 2011, non emergono profili di contraddittorietà tra le predette valutazioni attitudinali, pur concernenti il medesimo tipo di arruolamento, "…considerato il carattere puntuativo dell’accertamento effettuato per la selezione in esame e valutato il non limitato tempo (circa otto mesi) intercorso tra le due valutazioni…".

In sintesi, l’appello incidentale è infondato non meritando di essere accolta nessuna delle riproposte censure di prime cure, considerato che gli atti impugnati risultano, allo stato, immuni dai vizi con le stesse denunziati.

3. – Circa le spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che possa derogarsi dall’applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del c.p.a. potendosi ricondurre la materia trattata a quella del lavoro, con conseguente compensazione tra le parti delle spese stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2681 del 2001, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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