Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 4.5.2011, il Tribunale della Libertà di Palermo rigettava l’istanza di riesame proposta da B.F. contro l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal locale gip l’11.4.2011 nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso istante per i reati di usura e di estorsione in danno di D.P..
2. Il tribunale ricordava gli elementi di prova a carico dell’imputato, costituiti anzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa, che secondo i giudici territoriali, escusso più volte dagli organi inquirenti, aveva ricostruito in modo dettagliato le complesse operazioni finanziarie intrattenute con il B.. Ritenevano inoltre che potessero trarsi significativi elementi di conferma dall’accusa dalla documentazione bancaria acquisita agli atti e dall’esito delle intercettazione telefoniche, che avevano consentito peraltro di procedere all’arresto in flagranza dell’imputato.
3. I rapporti finanziari in oggetto sarebbero iniziati nel 1996, a seguito della richiesta di un primo prestito di 10.000.000 di lire al B., con il quale il D. aveva riferito di intrattenere da tempo un rapporto di amicizia, e di avere avuto anche altri rapporti di natura economica, relativi, in particolare, alla concessione in locazione, all’imputato, di un immobile adibito a palestra di proprietà della persona offesa. Le sovvenzioni finanziarie del B. erano poi continuate nel tempo, sempre a tassi di interesse esorbitanti, fino (OMISSIS), quando il D., in difficoltà per l’inadempimento di un suo debitore, si sarebbe rivolto per l’ennesima volta all’imputato chiedendogli un prestito di 21.000 Euro. La persona offesa aveva sul punto precisato che il B., nell’acconsentire alla richiesta, aveva dichiarato che si sarebbe rivolto a sua volta ad altre persone, e aveva trattenuto sull’importo del finanziamento, la somma di Euro 2.500,00, consegnata dal D. con un assegno di conto corrente postale di cui l’interessato indicava gli estremi, precisando che il titolo era stato regolarmente incassato dall’imputato.
3.1. L’attività di captazione, i cui esiti sono approfonditi nel provvedimento alle pag. 6 e 7, avrebbe confermato, secondo i giudici territoriali, l’esistenza dei rapporti finanziari tra le parti e l’esosità degli interessi pattuiti. A seguito della conversazione telefonica del 7.4.2011, nel corso della quale le parti avevano concordato un incontro per il regolamento di un pagamento di seicento Euro; la conversazione era stata preceduta da quella del 6.4.2011, nel corso della quale il B. aveva fatto riferimento, come o in altre occasioni, a terze persone molto irritate per l’andamento dei rapporti finanziari, soggetti definiti dal B. "pesanti, e che non depongono bene, e che mettono le gambe sui tavolini; soggetti che era necessario "rispettare", e che desideravano "immediatamente il rientro", sicchè "la situazione si era messa male, molto male".
Dell’incontro del 7.4.2011 il D. aveva informato gli inquirenti, che all’esito del servizio di pedinamento all’uopo disposto, avevano infine tratto in arresto il B. dopo che costui aveva ricevuto dal D. un assegno di seicento Euro.
3.2. I giudici territoriali valorizzavano in senso indiziario anche le parziali ammissioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia, sull’effettiva esistenza di rapporti finanziari con il D., per quanto il B. avesse precisato di avere agito per puro spirito di amicizia. L’imputato aveva anche ammesso di essersi riferito a terze persone nel corso dei suoi colloqui con la persona offesa, ma solo allo scopo di attere la restituzione della somme erogate, precisando che i soggetti in questione erano in realtà inesistenti.
4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, i giudici del riesame sottolineavano le modalità dei fatti e la pervicacia dimostrata dal B. nelle plurime condotte di reato ascrittegli, come dimostrative della non occasionalità del reato e, quindi, della stabile dedizione dell’imputato all’attività usuraria, ritenendo quindi concreto, in assenza di misure limitative della libertà personale, il pericolo di reiterazione delle stesse condotte di reato.
5. In ordine al delitto di estorsione, i giudici territoriali rilevavano poi che l’elemento della minaccia finalizzata alla percezione delle somme oggetto dei rapporti usurari, doveva ritenersi sussistente in relazione al timore di ritorsioni ingenerato nella persona offesa dall’imputato con il riferimento a terzi interessati alla vicenda.
6. Ha proposto ricorso per cassazione il B. per mezzo del proprio difensore.
Con l’unico, articolato motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., artt. 644 e 629 c.p. (nel "titolo" è erroneamente indicato l’art. 628 c.p.), nonchè il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, tanto in punto di gravità indiziaria che in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c). a) La difesa lamenta anzitutto l’acritico appiattimento di giudici territoriali sulle motivazioni dell’ordinanza genetica, ma soprattutto l’omessa considerazione di una memoria difensiva prodotta nel corso del procedimento cautelare in cui si sottolineavano le puntuali repliche del B. a tutte le contestazioni allo stesso mosse. L’imputato avrebbe agito a favore della persona offesa solo per spirito di amicizia; si sarebbe riferito a fantomatici terzi interessati ai suoi rapporti finanziari con il D. solo nel tentativo di recuperare la sorte capitale dei prestiti; le dichiarazioni della persona offesa dovrebbero considerarsi sospette per i motivi di astio che lo opponevano al B., ritenuto, anche se a torto, causa di talune disavventure economiche occorsegli;
nelle intercettazioni telefoniche dominava l’iniziativa unilaterale del D. nella rievocazione dei rapporti economici tra le parti; l’assegno "finale" di 600 Euro troverebbe piana spiegazione in causali diverse dalla matrice usuraria; i testi sentiti in sede di indagini difensive avevano confermato lo spirito di solidarietà e di assoluta disponibilità che aveva animato l’imputato nei suoi rapporti con il D.; inconferente ai fini della verifica dell’ipotesi accusatoria sarebbe l’esito delle perquisizioni e dei sequestri di titoli bancari. b) La Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di diritto nel ritenere la sussistenza del delitto di estorsione contestato al B. al capo B) dell’incolpazione provvisoria, non potendosi ravvisare la prospettazione di una minaccia proveniente da terzi nell’indicazione del risentimento di costoro per la mancata copertura di un assegno, e non contenendo comunque le espressioni intercettate alcuna connotazione intimidatoria;
c) Le valutazioni del tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari sarebbero soltanto congetturali, non essendo emerso che il B. fosse stato mai impegnato in altre attività usuraie con soggetti diversi dal D., e risultando peraltro dagli interrogatori resi dall’indagato e dalle indagini difensive, che la personalità di B. è ben diversa da quella tratteggiata dal tribunale. I giudici del riesame, inoltre, non avrebbero tenuto conto nemmeno della stato di incensuratezza dell’imputato.
Motivi della decisione
1. Il rilievo attribuito dalla difesa all’omesso esame di un memoria depositata nell’interesse dell’imputato nel corso del procedimento cautelare, impone alcune preliminari riflessioni al riguardo, per definire in linea di principio i termini della rilevanza di simili lacune argomentative.
1.1. Non c’è dubbio che la libertà del giudice nell’accertamento della verità debba esplicarsi nell’osservanza delle regole del processo, tra le quali rientra l’esame delle deduzioni dell’imputato, esposte nelle memorie o nelle istanze o prospettate nei motivi di appello, dato che il procedimento penale qual è strutturato nel nostro sistema deve consentire all’imputato di intervenire nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-Reato prospettato dall’accusa e cristallizzato nell’imputazione. L’omessa valutazione della concreta rilevanza di tali deduzioni ai fini della decisione si risolve nella violazione del diritto riconosciuto dalla legge all’imputato di difendersi provando (cfr. Corte di Cassazione Nr. 12915 22/06/1987 SEZ. 1 FALBO).
1.2 II vizio di motivazione non può però essere senz’altro affermato per il mancato esplicito riferimento a questo o quello scritto difensivo.
Vale infatti anche in questo caso il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione (nel caso di specie prospettata col gravame) quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si1 da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. nr. 29434 del 19/05/2004 SEZ. 2, Candiano ed altri).
Il principio è stato peraltro espressamente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, anche con specifico riferimento all’omesso esame di memorie difensive (Corte di Cassazione nr. 11752 del 16/12/2008 SEZ. 5 Quaranta e altro).
1.3. Ulteriore requisito di rilevanza dell’omessa motivazione su specifiche deduzioni difensive, è che si tratti di elementi di valutazione potenzialmente decisivi, la cui considerazione avrebbe potuto incisivamente influire sul giudizio (vedi già, Corte di Cassazione Nr. 12915 22/06/1987, cit. per il riferimento ai punti decisivi per la ricostruzione o la valutazione del fatto; all’omesso esame di doglianze decisive si riferisce anche Cass. Nr. 35918 del 17/06/2009, sez. 6, Greco).
In generale, tale carattere di decisività non può di massima riconoscersi alle semplici dichiarazioni dell’imputato, che non possono mai di per sè costituire una prova decisiva, cioè determinante per una diversa conclusione del processo, esprimendo soltanto una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali (cfr. Corte di Cassazione SENT. 17884 26/03/2003 SEZ. 1, Milesi ed altro, dove la conseguente affermazione che deve escludersi il carattere di decisività dell’omesso interrogatorio dell’imputato).
2. In applicazione di questi principi, è agevole rilevare l’infondatezza delle deduzioni difensive in punto di motivazione del provvedimento impugnato sulla gravità indiziaria.
2.1. Già la ricostruzione dei punti essenziali del percorso argomentativo dell’ordinanza operata in premessa, dimostra che i giudici territoriali hanno preso in esame tutti gli aspetti che sarebbero stati contenuti nella memoria prodotta dalla difesa;
inoltre, il caposaldo della linea difensiva è costituito essenzialmente dalle dichiarazioni dell’imputato, che si è proposto come amico sincero e disinteressato del D. (amicizia che sarebbe sopravvissuta ai suoi contrasti economici con la persona offesa, tanto aspri da indurre il D. ad accuse calunniose, ma non a dissuadere l’imputato da generose sovvenzioni finanziarie, senza dire della genericità delle deduzioni difensive al riguardo, espresse con un rinvio per relationem al contenuto delle dichiarazioni del D.); le indagini difensive trovano pur esse cenno nel provvedimento impugnato, e sono correttamente svalutate dai giudici nel confronto con le altre risultanze istruttorie, senza dire che il loro esito è indicato ancora una volta in modo del tutto generico nel ricorso, e che comunque il presunto atteggiamento di solidarietà dell’imputato nei confronti del D., che sarebbe stato descritto dai testimoni, è indicazione assai vaga e nient’affatto concludente, e sarebbe ancor più irrilevante se le fonti della conoscenza degli informatori si riducessero alle confidenze ricevute dall’imputato.
2.2 La svalutazione degli elementi di conferma tratti dalle intercettazioni telefoniche è tentata dalla difesa sulla base di un chiaro apprezzamento di merito alternativo alle valutazioni dei giudici territoriali, e peraltro non tanto con riguardo alla potenziale rilevanza probatoria del loro contenuto, ma alla circostanza che le conversazioni sarebbero state "condotte" unilateralmente dal D., che avrebbe avuto così agio di inserirvi più o meno pesanti contenuti accusatori, laddove non si comprende perchè l’imputato si sarebbe lasciato "condurre" passivamente, senza nemmeno una qualche risentita puntualizzazione diretta a contestare la caratterizzazione dei rapporti finanziari con la persona offesa risultante dai colloqui.
2.3. Apodittica, infine, è l’affermazione difensiva dell’irrilevanza dell’esito delle perquisizioni e dei sequestri, che il tribunale ha invece adeguatamente valorizzato nella misura in cui fanno comunque da contrappunto alle dichiarazioni del D., e corrispondente a mere prospettazioni di parte la ricostruzione della natura dei rapporti finanziari tra l’imputato e la persona offesa tentata in ricorso in opposizione all’ipotesi accusatoria.
3. Non si presta a censure nemmeno la valutazione dei giudici territoriali sul contenuto intimidatorio delle espressioni usate dall’imputato in alcune conversazioni a sostegno delle pretese di rimborso dei prestiti, con riferimento all’implicazione nella vicenda di terzi non meglio identificati. In questo caso, la difesa è sostanzialmente costretta a glissare sui dettagli, rifugiandosi nella troppo sintetica osservazione dell’innocuità del riferimento alla volontà dei soggetti evocati dall’imputato di ottenere la restituzione delle somme mutuate. Ma come ricordano i giudici del riesame, il B. definisce questi soggetti come "pesanti", che devono essere "rispettati", che "mettono le gambe sui tavolini", e avverte il suo interlocutore che la situazione "è messa male, molto male", senza mancare di esprimere preoccupazioni anche per sè stesso nel caso di mancato pagamento perchè allora non sarebbe più "riuscito a vivere con loro". Che simili espressioni siano capaci di evocare inquietanti contesti di riferimento, in un quadro di sicura valenza intimidatoria, non sembra discutibile, e non sembrano quindi affatto illogiche le valutazioni della Corte territoriale sul punto.
4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, i giudici del riesame sottolineano efficacemente gli indici essenziali della gravità del fatto, per la pervicacia dimostrata dall’imputato nei confronti della vittima e per le modalità dei fatti, e si tratta di valutazioni coerenti con la stessa lunghissima durata dei rapporti usurari descritta dalla persona offesa, e con gli atteggiamenti intimidatori utilizzati dall’imputato. D’altra parte, la difesa oppone a queste valutazioni nulla più che l’incensuratezza dell’imputato e la generica considerazione della sua personalità, che si vorrebbe del tutto diversa da quella tratteggiata dal decidente, secondo un aspetto, però, a ben vedere più pertinente al giudizio della gravità indiziaria, confermato il quale il profilo dell’amico sincero e disinteressato di dissolve nell’opposta prospettiva dell’accusa.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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