Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 14-11-2011, n. 41484

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza emessa in data 19 gennaio 2011 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato a S.L. la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110, 112, commi 1 e 2, art. 422, comma 1, art. 61 cod. pen., comma 1, nn. 1 e 6.

Il S. risultava raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla strage compiuta da componenti di due allora nascenti organizzazioni camorristiche (il clan Sarno ed il clan Aprea), al fine di uccidere una pluralità di soggetti appartenenti al clan capeggiato da A.A., operante nell’area di P., per acquistarne la supremazia territoriale. Il gruppo criminale, sparando all’impazzata alle ore 19 dell’11 novembre 1989 verso un numero imprecisato di persone presenti sulla pubblica via, nelle immeditate vicinanze di due esercizi commerciali (un caffè ed la gelateria "(OMISSIS)") di P., compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, cagionando la morte di A. B. e M.V., esponenti di spicco del clan Andreotti, nonchè di altre quattro persone estranee ai fatti ed il ferimento di due, tra i quali V.D., affiliato al suddetto clan. La ricostruzione dei fatti veniva basata dai giudici del Riesame su accertamenti di p.g. compiuti nell’immediatezza degli eventi e sulle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra le quali in particolare quelle dei fratelli dell’indagato, C., G., P. e S.V., che, dopo il loro arresto, avevano deciso di collaborare con la giustizia. L’attendibilità delle fonti dichiarative era già stata riconosciuta in altri importanti e delicati processi che avevano portato alla condanna definitiva di numerosi affiliati dei clan camorristici, con il riconoscimento ai collaboranti della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 2001, art. 8 (in particolare per P., G. e V. S.).

Secondo il Tribunale, le propalazioni dei fratelli del S. erano da ritenersi attendibili in quanto tutte convergenti sugli eventi che li avevano visti protagonisti e segnatamente: sulla causale della strage e sull’individuazione dei mandanti; sul luogo dal quale il commando era partito (la scuola), sui veicoli utilizzati dai killer (una Fiat uno ed una Ford Fiesta); sul ruolo degli esecutori materiali ( D.L.U.B., A.G., V. A., P.P., M., A. e C. S., detto "(OMISSIS)") e, infine, sul contributo fornito alla riuscita al piano da S.V., C.G. e S.R..

Le stesse dichiarazioni, oltre a trovare reciproca conferma, valorizzandosi per l’assunzione in proprio della responsabilità per la strage, risultavano riscontrate da elementi fattuali emersi dalle indagini di p.g. e dalle dichiarazioni di altri collaboratori estranei ai fatti (le cd. "voci di fuori").

Quanto alla posizione di S.L., le dichiarazioni dei collaboranti convergevano sul ruolo assunto da costui nella strage, quale mandante del delitto, avendo insieme con S.C., S.G., S.V., S.A., G. E., P.E., S.G. "(OMISSIS)" e S.C. "(OMISSIS)" deciso di affidare ai componenti del clan Aprea l’incarico di compiere in luogo pubblico l’agguato mortale nei confronti di B.A. e dei suoi uomini.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore di S.L., chiedendone l’annullamento per carenza di motivazione e erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonchè per vizio della motivazione.

Il ricorrente contesta in primo luogo la valutazione erronea degli elementi indiziari, costituiti esclusivamente da dichiarazioni divergenti di collaboratori di giustizia, prive dei necessari riscontri. I Giudici del riesame, mentre avrebbero obliterato le dichiarazioni di C.G., D.L. e M. N., che non avevano menzionato S.L. quale partecipe alla vicenda criminale, avrebbero ritenuto erroneamente attendibili le dichiarazioni dei fratelli C., P., G. e S.V., benchè difformi quanto alla ricostruzione dei fatti. In particolare, le dichiarazioni – rese in successione – dei fratelli C. e S.G., potevano essere inquinate dalla circolante delle informazioni e sul punto il Tribunale avrebbe offerto una motivazione tutt’altro che appagante.

In ogni caso, S.C., che per ben cinque interrogatori non aveva menzionato la persona del fratello L. – avrebbe soltanto riferito della presenza dei suoi 4 fratelli alla riunione tenutasi per la pianificazione di tale episodio, senza tuttavia attribuire all’odierno ricorrente un ruolo attivo nella decisione finale, che, come lo stesso propalante aveva ammesso, era stata presa da lui solo, dopo i timori espressi da taluni presenti. La dichiarazione accusatoria di S.C. risulterebbe in ogni caso equivoca, posto che i fratelli S. erano in realtà e S.L. non poteva essere presente la sera della riunione, perchè all’epoca era detenuto. Comunque, la mera presenza del S.L. alla riunione non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della dimostrazione della partecipazione dell’indagato alla vicenda criminale, alla luce di quanto precisato dallo stesso S.C. che il luogo dove era avvenuta la riunione era una scuola frequentata abitualmente da tutti i componenti del clan, che quella sera entravano ed uscivano. S. P., nel coinvolgere nei fatti i fratelli, avrebbe menzionato erroneamente S.L., pur confermando che l’assenso all’operazione fu data dal fratello C., assegnando all’odierno ricorrente una posizione meramente silente e passiva. Le dichiarazioni fatte da G. e S.V. risulterebbero difformi, posto che viene menzionata una sola riunione, diversamente dagli altri. Nessuna attendibilità avrebbero inoltre le cd. voci di fuori, le cui conoscenze dell’episodio – piene di incongruenze e di inesattezze – sarebbero state acquisite nel tempo e de relato.

Il Tribunale inoltre non avrebbe motivato sul ruolo concretamente svolto da S.L. nella vicenda, posto che una sua eventuale presenza al summit viene riferita in termini neutri e passivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi di ricorso avanzati dal ricorrente relativi alla valutazione del quadro indiziario operata dai Giudici del riesame appaiono manifestamente infondati ed in parte avanzano censure non consentite in sede di legittimità.

Del tutto generica è invero la doglianza con cui si denuncia la omessa considerazione delle dichiarazioni di C.G., D.L. e N.M.. La circostanza che costoro non abbiano menzionato l’indagato quale partecipe alla strage non appare all’evidenza decisiva, nè il ricorrente ha debitamente illustrato l’incompatibilità delle dichiarazioni rese da costoro con la diversa ricostruzione della vicenda a cui è pervenuto il Tribunale.

Quanto al denunciato vizio di "circolante" delle dichiarazioni rese dai fratelli S., il Tribunale ha, con motivazione adeguata e logica, escluso che la loro convergenza sia il frutto di reciproci condizionamenti, collusioni o influenze. Anche su tale punto, il ricorrente si limita a censure meramente assertive, prive della necessaria autosufficienza, e che pertanto non superano la soglia dell’ammissibilità.

Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni di C. S. sono manifestamente infondate. Non vi è stato alcun errore del Tribunale circa il numero dei fratelli indicati da costui, quali partecipi alla fase ideativa e preparatoria. Gli "altri fratelli" indicati da S.C. erano 4, proprio perchè i fratelli S., compreso il propalante, erano 5. Quanto al ruolo attribuito al fratello L., S.C. è chiaro nel riferire che "tutti i fratelli" concordarono, quali componenti di vertice del clan, di attuare il proposito omicidiario nei confronti di un folto numero di componenti del clan Andreotti. Le restanti doglianze, oltre ad invadere il merito, con alternative letture degli atti processuali (in particolare, quanto alla responsabilità della decisione di dare via all’azione), sono generiche, in quanto si fondano sul richiamo di alcuni brani delle dichiarazioni di S.C., delle quali non è stata prodotta la integrale copia, così da rendere il ricorso autosufficiente (in tal senso, tra le tante, Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Manifestamente infondate sono anche le doglianze afferenti la valutazione delle dichiarazioni rese da S.P.. Come ha spiegato il Tribunale, la circostanza che il giorno della strage (11 novembre 1989), S.L. risultasse detenuto non è rilevante, in quanto anche S.P. ha attribuito al fratello L. la comune decisione di "aprire la guerra" contro la famiglia A., che venne adottata subito dopo la scarcerazione di S.C. (15 ottobre 1989). Pertanto, la detenzione di S.L. non esclude affatto la sua partecipazione alla fase ideativa e preparatoria dell’azione svoltasi nei giorni precedenti la strage ( S.C. in particolare riferisce che alla "scuola" arrivarono sei componenti del clan Aprea, in quanto così era stato programmato in precedenza), Quanto alle imprecisioni nel narrato di S.P. e alle divergenze tra la ricostruzione dei fatti operata da C. e P., da un lato, e da V. e S.G., dall’altro, in ordine al numero delle riunioni preparatorie, il Tribunale ha fornito sul punto logica e appagante risposta alle doglianze del ricorrente, evidenziando che il diverso ruolo assunto dai fratelli S. all’interno del clan e nella stessa vicenda delittuosa poteva ragionevolmente giustificare ricordi non perfettamente collimanti e meno precisi (alcuni fratelli erano stati infatti più impegnati nella fase ideativa e preparatoria, altri in quella più concitata esecutiva).

Meramente assertive sono le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione delle propalazioni delle "voci di fuori". Anche in tal caso, le censure sono prive della necessaria autosufficienza.

Infine, deve constatarsi che, contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale ha motivato adeguatamente e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia di concorso di persone nel reato quanto al ruolo rivestito da S.L. nel delitto. L’impugnata ordinanza ha evidenziato che la decisione di colpire gli uomini del clan Andreotti non fu un il frutto di un generico accordo per risolvere un problema estemporaneo del sodalizio criminale dei S., ma fu il risultato della pianificazione di una vera e propria "guerra" contro il clan rivale per la spartizione del territorio di P.. E in tale contesto era stato decisa e programmata l’azione per la materiale eliminazione fisica di A. B. e dei suoi uomini: un mandato di morte che doveva essere attuato colpendo gli avversari mentre sostavano nei luoghi da loro abitualmente frequentati (tra questi il bar gelateria (OMISSIS) gestito dal padre di B.).

Accertati tali profili in fatto – pur ribadendosi la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la semplice appartenenza al vertice di un’organizzazione criminale non costituisce di per sè concorso morale nel delitto (non essendo certo configurabile una responsabilità "di posizione"), essendo invece necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla deliberazione da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montaldo, Rv. 241820) – osserva questo Collegio che, nella specie, è emerso che il mandato al compimento della strage era stato conferito con l’accordo di tutti i fratelli S., compreso l’odierno ricorrente. Pertanto è del tutto ininfluente la censura volta ad attribuire all’indagato un comportamento silente nel corso delle riunioni preparatone, tanto più che anche la sola presenza – ma non è il nostro caso -poteva significativamente rafforzare l’altrui proposito criminoso (Sez. 2, n. 3822 del 2006, ud.

18/11/2005, Aglieri, Rv. 233327).

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

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