Cassazione civile anno 2005 n. 1235 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Danni Accessione invertita

ESPROPRIAZIONE PER P.U. PROPRIETA’ E CONFINI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione
LA CORTE
rilevato che X X X, X X, X X, X X in proprio e quale procuratore di X De X, X X, X X e X X hanno adito, con atto del 7 gennaio 2000, il Tribunale di Bari chiedendo che il Comune di Rutigliano fosse condannato al risarcimento dei danni da accessione invertita realizzatasi su un suolo di loro proprietà;
rilevato che il Comune convenuto si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. per esservi la giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 34 del D. LGS. n. 80 del 1998;
rilevato che gli attori hanno avanzato istanza per regolamento preventivo di giurisdizione con ricorso notificato al Comune il 26 giugno 2000, chiedendo che venga dichiarata la Giurisdizione Ordinaria;
rilevato che il Comune ha resistito al ricorso proponendo ricorso incidentale con atto notificato il 20 settembre 2000 con il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione Amministrativa;
ritenuto di riunire i due ricorsi;
rilevato che il ricorrente principale, come risulta al certificato rilasciato dalla Cancelleria della Corte di Cassazione in data 13 dicembre 2000, ha depositato il suo atto nella data appena detta e pertanto oltre il termine di cui all’art 369 c.p.c., scaduto il 30 settembre 2000;
rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso principale ed altresì, ai sensi dell’art. 334 u.p. c.p.c., di quello incidentale;
rilevato che la causa alla udienza del 7 giugno 2002 è stata rinviata a nuovo ruolo avendo il collegio in quella sede ritenuto che, poichè la dichiarazione di improcedibilità della istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non depositata nel termine di cui si è detto non osta all’ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento la quale può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale e che, siccome a differenza del ricorso principale, quello incidentale doveva per tale ragione essere esaminato, era opportuno attendere il giudizio della Corte Costituzionale sulla questione sollevata dalla stessa Corte di Cassazione riguardante l’accertamento della legittimità costituzionale dell’art. 34 del D. LGS. n. 80 del 1998;
ritenuto che la controversia è sorta nel periodo antecedente l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 e dunque nel vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998 e che, data la irretroattività della normativa successiva del 2000 (vedi sul punto SU ordinanze nn. 14870 del 2002 e 12199 del 2002), deve aversi riguardo per risolverla, ai sensi dell’art 5 c.p.c., al testo dell’art. 34 del predetto decreto;
ritenuto che il giudice delle leggi con la sentenza n. 281 del 2004 e con argomenti paralleli a quelli adottati nella sentenza n. 292 del 2000 resa con riferimento all’art. 33, testo originario, del D. LGS. n. 80 del 1998, ha rilevato che la delega conferita con l’art. 11 della legge n. 59 del 1997 riguarda la concentrazione davanti al giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione di cui questi era titolare all’epoca nella materia della edilizia e della urbanistica, sia del controllo della conformità alla legge della azione amministrativa che della riparazione e del risarcimento dei danni da questa prodotto, ma non comporta un ampliamento della giurisdizione esclusiva;
ritenuto che su tali premesse il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 commi primo e secondo del D. LGS. n. 80 del 1998, nella parte in cui esso per l’appunto istituiva una giurisdizione esclusiva del G.A anzichè limitarsi, in tale materia, ad estendere la giurisdizione amministrativa alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, incluse quelle relative al risarcimento del danno;
ritenuto che, come indica ancora la sentenza n. 281 del 2004, la conseguenza di detto intervento che ha rimodellato la norma in questione in conformità della delega, è che l’ampliamento dei poteri del Giudice Amministrativo in ordine al risarcimento del danno in questione risultante dall’art. 35 comma 1 del D. LGS. innanzi detto, rimane intatto purchè nella materia della edilizia ed urbanistica al G.A. stesso fosse in precedenza attribuito su determinate controversie una giurisdizione esclusiva ovvero, in ragione della natura della controversia, fosse configurabile la sua generale giurisdizione di legittimità;
ritenuto, pertanto, che la controversia di cui si tratta che ha per oggetto un fatto illecito lesivo del diritto di proprietà, non comporta l’esame di una pretesa patrimoniale consequenziale ad una tutela rientrante nella giurisdizione amministrativa, giacchè la norma che operava tale effetto è venuta meno;
ritenuto, quindi, che la giurisprudenza di questa Corte Suprema movendo dalla interpretazione dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha dato luogo ad un orientamento stabile in base alla quale si deve considerare rientrante nella giurisdizione ordinaria la controversia che ha per oggetto il risarcimento del danno dal fatto illecito che da luogo alla occupazione acquisitiva (Cass. 9139 del 2003 ex multis);
ritenuto che in base a tale orientamento si deve ritenere che la radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera, fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione di urgenza rientra nella nozione di occupazione acquisitiva di cui alla predetta giurisprudenza;
ritenuto che pertanto, mentre deve essere dichiarato improcedibile il ricorso principale, deve essere dichiarata sulla controversia la giurisdizione ordinaria, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante Comune;
ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio;

P. Q. M.
dichiara la giurisdizione ordinaria. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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