T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la nota prot. n.7662 del 09/03/2011 della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo di parere paesaggistico negativo al rilascio della concessione in sanatoria ex art. 31 e 32 L. 47/85 relativa ad un fabbricato per civile abitazione sito nel comune di Alatri, località Ponte d’Alloggio 10, in catasto al foglio 32 mappale 385.

Con ordinanza collegiale R.O. 342/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e difetto dei presupposti normativi; violazione e falsa applicazione dell’art. 146 decreto legislativo 42/2004, degli artt. 31, 32 L. 47/85 e dell’art. 97 Cost.

All’epoca dell’edificazione (1972), come riconosciuto dall’amministrazione stessa, l’area in questione era priva di vincoli di edificabilità, anche sotto il profilo paesaggistico, che furono apposti soltanto con L.R. 24/98 a seguito dell’approvazione del PTP n. 11 Frosinone. Conseguentemente la verifica di conformità sotto il profilo paesaggistico svolta dal comune di Alatri aveva avuto esito positivo là dove si legge che " l’intervento oggetto di condono edilizio non possa essere valutato pedissequamente alla stregua di una nuova costruzione per cui in contrasto con le norme di PTP e PTPR, ma che sia necessario considerare l’effettiva compatibilità degli abusi realizzati con specifici e reali valori paesistici dei luoghi non limitandosi a verificare la congruità alla normativa… trattandosi nella fattispecie di normativa vincolistica sopravvenuta. Si ritiene, quindi, che il fabbricato non sia in oggettivo contrasto con il contesto paesaggistico vincolato poiché non compromette irrimediabilmente gli interessi che il vincolo mira a tutelare in quanto esso stesso è da ritenersi parte di quel paesaggio rurale, consolidatosi nell’ultimo trentennio…". La sovrintendenza con la nota prot. n.7662 del 09/03/2011, lungi dall’approfondire la questione del vincolo successivo e senza compiere nessuna valutazione del caso di specie ovvero alcuna istruttoria in concreto sulla compatibilità del fabbricato con il vincolo, si è limitata ad esprimere parere negativo sulla base della mera constatazione dell’esistenza del vincolo. Per contro, come più volte affermato da costante giurisprudenza, sia di questa sezione (cfr. TAR Lazio sez. Latina 502/2011) che del Consiglio di Stato Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20 "Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere – previsto dall’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 – dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto". Questo Collegio non ritiene di doversi discostare dal predetto orientamento in considerazione – sotto il profilo sostanziale – della necessità di una valutazione della compatibilità di opere, comunque abusive, con l’assetto conformato del territorio e – sotto il profilo formale – della necessità del rispetto del principio tempus regit actum. Tuttavia, in caso di vincolo successivo, l’amministrazione (ossia la soprintendenza) deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale seguendo una precisa e dettagliata istruttoria che invece è stata completamente omessa. In particolare, l’autorità preposta al vincolo, ai sensi dell’art. 32 L. 47/85 e dell’art. 146 del codice dei beni ambientali, deve esprimere un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo, mentre non è richiesta una valutazione di conformità delle opere alle predette prescrizioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della realizzazione delle opere abusive. Nè detta amministrazione può sottrarsi a tale dovere chiedendo al comune di modificare gli strumenti di pianificazione. Per ragioni di economia processuale, restano assorbite le altre motivazioni connesse e consequenziali a quella accolta.

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000 sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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