T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9973

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 8 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre, il ricorrente espone di avere presentato domanda per partecipare al concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata di 1 anno, avendo, appunto, espletato la ferma prefissata con esito finale e giudizio di "eccellente". Espone ancora che in data 5 luglio 2011 veniva sottoposto ad accertamenti psico fisici di prima istanza, risultando non idoneo per la presenza di "tatuaggi esimenti" in zona non coperta del corpo, sebbene poco visibili in quanto già trattati con tecnica laser e deficit visivo. In tale contesto la Commissione medica suggeriva al corsista di procedere all’eliminazione del tatuaggio al fine di essere nuovamente sottoposto a visita medica in seconda istanza.

Rappresenta, altresì, che anche la Commissione Medica di seconda istanza, in data 28 settembre 2011 esprimeva giudizio di non idoneità per " tatuaggio avambraccio destro art. 123 lett. c".

Avverso tale secondo giudizio l’interessato oppone:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 123 lett. c. del d.lgs. 30 ottobre n. 443; violazione e falsa applicazione della Tabella 1, comma 2 lett. B) del D.M. 198/2003, disparità di trattamento, carenza di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Lamenta che data la modesta estensione del tatuaggio, collocato peraltro in zona coperta dalla divisa (invernale), esso non comporta una rilevante alterazione fisionomica al punto tale da comportare per sede ed estensione disturbi funzionali o compromettere il decoro della persona. Rappresenta che, stante il DM 24 gennaio 2002 recante proprio "Disposizioni concernenti l’uso in durata e la foggia del vestiario e dell’equipaggiamento in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria", si dimostra agevolmente mediante produzione fotografica che, pur indossando l’odierno ricorrente la divisa estiva, nella fattispecie la camicia estiva e la tshirt, il tatuaggio non è più visibile perché trattato con il laser. La stessa circolare non prevede un’esclusione automatica dei concorrenti dal concorso, in presenza di un tatuaggio sulla cute, essendo a tal fine necessaria un’ampia valutazione circa il carattere deturpante dello stesso o che esso costituisca indice di personalità abnorme, in virtù del suo contenuto. La preselezione psico fisica già svolta con esito favorevole dall’odierno ricorrente in VFP1 si pone in contrasto con il giudizio di non idoneità formulati dalle Commissioni Mediche di 1^ e di 2^ istanza per la riscontrata alterazione acquisita della cute. Osserva ancora che, per come valutato dalla Commissione nella stessa giornata, corsisti che presentavano tatuaggi in zone coperte dall’uniforme sono stati giudicati idonei con evidente disparità di trattamento nei suoi riguardi;

2. Inefficacia formale dell’atto, violazione del diritto di difesa ex art. 97 Cost..

Osserva che l’esclusione è stata effettuata con un modulo prestampato dall’Amministrazione, corretto a penna dalla Commissione di II istanza e che tale vizio di per sé non determinerebbe l’inefficacia del provvedimento, ma l’erronea informativa circa i termini e le modalità per impugnarlo in quanto induce in errore il corsista laddove reca la dicitura relativa alla possibilità di ricorrere entro 30 giorni al Ministero delle Giustizia – DAP anziché al TAR con evidenti risvolti pregiudizievoli per la decadenza, l’irricevibilità ed esecutorietà del provvedimento di esclusione.

Conclude con richieste istruttorie, con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

Trattenuto il ricorso per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011, il Collegio lo ha trovato fondato.

In particolare va accolta la prima censura proposta, nella considerazione che l’art. 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria" prevede alla lettera c) che siano causa di inidoneità: "Le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili;cicatrici infossate e aderenti, alteranti l’estetica o la funzione…I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando per loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme"; nonché nella considerazione della analoga previsione contenuta nella Tabella 1, comma 2, lett. b), del D.M. n. 198/2003, cui rinvia l’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, stante la quale integrano cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato (disposizione riferibile anche al Corpo della Polizia penitenziaria, per l’espresso rinvio operato nel bando di concorso), quali infermità ed esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili, i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme".

Nel caso in specie il tatuaggio, collocato sull’avambraccio destro, rappresentava un folletto ed allo stato appare parzialmente rimosso, come peraltro risulta dall’esame obiettivo allegato al verbale della Commissione di seconda istanza impugnato.

Al riguardo l’Amministrazione, posto che peraltro il verbale della Commissione di II istanza risulta motivato con "tatuaggio avambraccio dx", laddove la rimozione di esso ed i relativi esisti cicatriziali risultano dalla copia dell’esame obiettivo allegato, non specifica in che modo né il tatuaggio sia deturpante o indice di personalità abnorme, né, qualora si faccia riferimento agli esiti cicatriziali, in che misura essi alterino l’estetica oppure modifichino la funzione dell’avambraccio, posto che la norma non prevede, per nessuna delle due ipotesi (tatuaggio o esiti cicatriziali) un’esclusione automatica del corsista dal concorso, ma previa valutazione secondo i criteri sopra enunciati.

Del che va ritenuto il dedotto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato. (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 4 giugno 2010. n. 15341)

La seconda censura proposta, con la quale parte ricorrente fa valere una sorta di inefficacia formale del giudizio della Commissione Medica di II istanza per avere questa usato, in calce al modulo, una dicitura inesatta in ordine all’organo cui ricorrere, va rigettata, in quanto come noto per giurisprudenza costante, tale manchevolezza si traduce in una mera irregolarità dell’atto e non in una sua illegittimità.

Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullato l’atto in data 28 settembre 2011 con il quale la Commissione Medica di II istanza presso il Ministero della Giustizia – DAP ha valutato come non idoneo il ricorrente ai sensi dell’art. 123, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 443/1992, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Appaiono giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il verbale del 28 settembre 2011 della Commissione Medica di II istanza presso il Ministero della Giustizia – DAP, come sopra specificato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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