Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-11-2011) 21-11-2011, n. 42906

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 17 agosto 2008, la Corte d’appello di Torino dichiarò la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione per esecuzione di pena del cittadino romeno B.M., avanzata dalla Repubblica di Romania.

2. Con decreto 25.11.2008. Il Ministro della giustizia sospese il decreto di estradizione emesso in data 6.11.2008, essendo il B. detenuto per ragioni di giustizia italiana.

3. In prossimità della cessazione dell’esecuzione della pena detentiva in corso di esecuzione per la giustizia italiana, la corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, ha messo ordinanza cautelare finalizzata all’estradizione.

Contro tale provvedimento ricorre per cassazione l’estradando, deducendo violazione dell’art. 704 c.p.p., per mancanza della richiesta da parte del Ministero della giustizia.

4. In esecuzione della sentenza di estradizione sopra indicata il B. è stato già consegnato all’autorità romena il 26 ottobre 2011. E’ percò venuto meno l’interesse dell’estradando al ricorso in esame.

P.Q.M.

La corte dichiara l’inammissibilità il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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