Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 21-11-2011, n. 42939

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.E. ricorre avverso la sentenza 16.7.10 del Tribunale di Catania con la quale, in riforma di quella assolutoria in data 28.5.07 del Giudice di pace di Catania, è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 344,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile C.G., per il reato di cui all’art. 582 c.p.. Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge per nullità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento di appello, evidenziando che all’udienza di rinvio del 30.4.10, cu si era giunti "per consentire la regolarizzazione della notifica" all’imputato, il T. non era comparso, ma ciò nonostante non gli era stata comunicata la nuova udienza del 16.7.10 disposta come rinvio su richiesta del difensore della parte civile, legittimamente impedito.

All’udienza del 16.7.10 l’imputato, non comparso, era stato dichiarato contumace, ed era stata quindi pronunciata la sentenza impugnata senza regolare costituzione del rapporto processuale. Con il secondo motivo si censura la condanna alla pena di Euro 344,00 di multa pur essendo l’impugnazione stata presentata dalla parte civile e, con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere la responsabilità stata ritenuta solo sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, senza considerare che la teste M. ed il carabiniere intervenuto avevano confermato che l’imputato era stato colpito alla fronte dalla C. e quindi il tentativo del T. di allontanare da sè colei che l’aveva aggredito aveva determinato un arretramento della donna e l’urto contro la parete.

Con il quarto motivo si lamenta infine la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 2.000,00 pur avendo la parte civile, in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, chiesto che il danno fosse liquidato in sede civile, nè con l’atto di appello vi era stata richiesta di liquidazione ex art. 583 c.p.p., ma il giudice di appello aveva proceduto alla quantificazione del danno senza alcuna motivazione in relazione alle singole voci e "nella misura esagerata risultante in dispositivo".

Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente. Disposti infatti diversi rinvii dal giudice di secondo grado, sin dall’udienza del 20.3.09, per la omessa o irregolare notificazione amputato del decreto di citazione in appello, alla udienza del 16.7.10, cui si era pervenuti a seguito di rinvio da quella del 30.4.10, per legittimo impedimento a comparire del difensore della parte civile, l’imputato, non comparso, era stato dichiarato contumace. Tuttavia, per l’udienza del 30.4.10 – cui pure l’imputato non aveva presenziato – non risulta essere stato notificato il decreto di citazione al T., nè lo stesso risulta essere stato avvisato per l’udienza del 16.7.10, in assenza anche della prova della notificazione per tale data del decreto di citazione.

In tale situazione si è verificata una nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., attinendo alla mancata costituzione de, contraddittorio, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza di secondo grado, la quale deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *