Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 21-11-2011, n. 42958 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.A. avverso la sentenza in data 6 dicembre 2010 con la quale ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Mondovì gli ha applicato la pena concordata di mesi 4 di reclusione in relazione alla imputazione ex artt. 482 e 477 c.p., per avere contraffatto una serie di "visure camerali", fatte pervenire al Comune di Dogliani in diverse date comprese tra il 4 settembre 1998 e il 24 luglio 2009.

E’ stata anche contestata e ritenuta la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata.

Deduce:

1) La mancata pronuncia, da parte del giudice, della insussistenza del reato ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

L’invio al Comune aveva avuto ad oggetto mere fotocopie recanti la data, alterata, di inizio della attività.

In tale condotta non vi era stata, da parte dell’imputato, la volontà di usare le fotocopie come originali, bensì le falsificazioni erano state realizzate mediante modificazione manuale e con scritture a macchina con caratteri diversi dal resto della stampa;

2) La prescrizione di una parte delle condotte, maturata prima della sentenza impugnata.

Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo è invero inammissibile.

Ritiene la giurisprudenza di legittimità che in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.

Invero, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Rv. 214478). Nella specie, non risulta che il quadro probatorio sia inequivocamente nel senso della utilizzazione e spedizione, come tali, di mere fotocopie, da parte del prevenuto, la cui difesa non sembra avere posto in udienza, esplicitamente, la corrispondente questione. Con la conseguenza che non può dirsi integrato un vizio di motivazione denunciabile con ricorso contro una sentenza applicativa di pena concordata.

Fondato appare invece il secondo motivo di ricorso.

Posto che la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2010 e quindi dopo la entrata in vigore della legge modificativa della disciplina della prescrizione, l’imputato ha diritto a vedersi applicata, in materia, quella che risulti favorevole tra la disciplina previgente e quella attuale.

Il requisito che fa propendere per la individuazione della normativa attuale come la più favorevole (stante la equivalenza delle due discipline quanto al computo del termine prescrizionale) è quello del diritto dell’imputato a vedere scisso, ai fini che qui interessano, il reato continuato.

Pertanto acquista rilievo il fatto che le condotte di reato singolarmente considerate sono state consumate a partire dal 1998.

Va considerato, al riguardo, che il termine di prescrizione per il reato in esame, in base alla nuova disciplina, è di anni sei, procrastinato, per effetto delle cause interruttive, di due terzi in ragione della recidiva qualificata, e quindi fino ad anni dieci.

Risulta quindi che alla data della sentenza impugnata erano prescritte le condotte contestate come commesse fino a settembre 2000, e, successivamente, si è prescritta (ad oggi) anche quella contestata come commessa nell’agosto 2001.

Ciò posto, va infine considerato del tutto condivisibile il principio secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 6, la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile (Rv. 249077; Massime precedenti Conformi: N. 3548 del 2010 Rv. 245841, N. 14331 del 2010 Rv. 246608).

Il patteggiamento, essendo stato formalizzato anche in relazione a taluni reati che invece avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti, deve essere annullato senza rinvio per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mondovì per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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