Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6846 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Il prof. G. D., collocato al 24° posto della graduatoria redatta dal Conservatorio statale di musica Arrigo Pedrollo di Vicenza per il conferimento di incarichi di insegnamento in teoria, solfeggio e dettato musicale, al fine di verificare la legittimità dell’ operato dell’Istituto presentava domanda di accesso agli atti della procedura valutativa, comprensivi, tra l’altro, delle domande dei concorrenti collocati in graduatoria in posizione potiore, nonché dei verbali della commissione di esame.

In data 10 marzo 2011 il prof. D. era posto in condizione di acquisire cognizione e di estrarre copia dei documenti per i quali era stata avanzata domanda di accesso.

In tale contesto il ricorrente chiedeva di estendere l’accesso documentale anche alla prima pagina delle domande prodotte per l’ inserimento in graduatoria dei docenti inclusi dal 25° posto in poi, significando la posizione di controinteresse di detti graduati nel contenzioso da instaurare avanti al T.A.R., dal quale poteva scaturire un effetto demolitorio dell’intera procedura concorsuale.

Con una nota del 10 marzo 2011, il direttore del conservatorio comunicava l’opportunità di dover prima interpellare i docenti coinvolti dalla domanda di accesso, per verificare eventuali esigenze di tutela della riservatezza.

Avverso detta determinazione, il prof. D. proponeva il ricorso n. 618 del 2011 avanti al T.A.R. per il Veneto, deducendo motivi di violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990; di eccesso di potere per travisamento dei fatti, insistendo per il riconoscimento del diritto all’accesso documentale con ogni conseguente obbligo dell’Amministrazione di ostensione delle prime pagine delle domande prodotte dai concorrenti collocati dopo il 24° posto in graduatoria.

Con la sentenza n. 1025 del 2011, il T.A.R. adito dichiarava inammissibile il ricorso, non emergendo un interesse del ricorrente all’integrale annullamento della graduatoria – tale da imporre la chiamata in giudizio dei docenti successivamente graduati – ma solo ad una parziale modifica ed integrazione della graduatoria medesima, con collocazione in migliore posizione rispetto agli aspiranti agli incarichi in posizione potiore.

Avverso detta sentenza il prof. D. ha proposto atto di appello ed ha criticato le conclusioni del primo giudice, per avere questi erroneamente apprezzato la portata della domanda di annullamento proposta con il ricorso avverso la graduatoria, in presenza di un interesse alla verifica nel suo complesso dell’intera procedura di valutazione e sussistendo, in ogni caso, il diritto all’accesso indipendentemente dal rilievo dei documenti agli effetti della tutela in sede giurisdizionale.

2). L’appello va dichiarato inammissibile perché proposto senza l’assistenza di avvocato. Stabilisce, invero, l’art. 22, comma 2, cod. proc. amm. che "per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori".

Quanto ivi previsto trova applicazione anche nei giudizi in materia di accesso.

L’art. 95, comma 6, c.p.a. – per le ragioni anche esplicitate nella Relazione illustrativa, trasmessa dal Governo alle Camere – stabilisce infatti che " ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1", che prevede la possibilità di difesa personale delle parti, tra l’altro, nei giudizi in materia di accesso, così escludendo in maniera tassativa la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi al Consiglio di Stato disciplinati dal rito speciale di cui all’art. 116 cod. proc. amm. (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 5623 del 19 ottobre 2011).

2.1). Peraltro l’appello si configura altresì infondato nel merito.

Il prof. D. documenta che nel ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Veneto ha individuato come parti tutti i docenti inseriti nella graduatoria per gli incarichi in "teoria, solfeggio e dettato musicale", ciò in presenza di un potenziale effetto demolitorio dell’impugnativa nei confronti dell’intera procedura valutativa, in relazione a motivi che investono nel complesso gli adempimenti della commissione che ha esaminato i titoli prodotti degli aspiranti agli incarichi.

Tuttavia, la necessità di procedere alla notifica individuale del ricorso nel domicilio dei docenti successivamente graduati – da individuare nella prima pagina delle domande prodotte per l’inserimento nella contestata graduatoria -si presenta, nel giudizio instaurato avanti al T.A.R., come evenienza del tutto futura ed incerta, ove in tale sede, nell’esclusivo apprezzamento di merito del giudice adito, si riscontrono vizi che possano condurre dall’annullamento "in toto" della graduatoria, così da imporre l’integrazione del contraddittorio.

Siffatto adempimento, peraltro, in presenza di un consistente numero di soggetti in posizione di controinteresse, può essere determinato dal giudice a mezzo dello strumento dei pubblici proclami e non con notifica individuale ai sensi dell’art. 137 e seguenti cod. proc. civ., che impone a tali fini l’individuazione del luogo di abituale dimora o di residenza dell’interessato,

Ciò posto, art. 22, comma primo, lett. a), della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, subordina l’esercizio del diritto di accesso all’esistenza, in relazione al documento richiesto, di un interesse che, oltre configurarsi diretto e concreto, si caratterizzi per l’attualità, condizione ultima che, per quanto innanzi esposto, non sussiste con riguardo alla prima pagina delle domande prodotte dei docenti collocati in graduatoria dopo l’odierno appellante.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 100,00 (cento/00) in favore dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6659 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate, come in motivazione, in euro 100,00 (cento/00) in favore dell’ Amministrazione intimata..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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