Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6839 Università Accademia di belle arti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il professore S. L. è stato escluso dalla candidatura per le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di eleggibilità, perché appartenente al ruolo di docenza di seconda fascia.

2. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Lecce), n. 3149/2009 ha respinto il ricorso da lui proposto, confermando l’assunto dell’Amministrazione resistente, ovvero che il direttore dell’Accademia può essere eletto solo tra i professori di prima fascia.

3. Per ottenere la riforma della citata sentenza il professore L. ha proposto appello al Consiglio di Stato.

4. L’appello non merita accoglimento.

5. Il Collegio condivide le considerazioni del giudice di primo grado, in base alle quali l’elettorato passivo per la carica di Direttore dell’Accademia di Belle Arti spetta soltanto ai professori di prima fascia.

5.1. In primo luogo, viene in rilievo la chiara previsione normativa contenuta nell’art. 6, comma 2, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21 dicembre 1999, n. 508).

In base a tale disposizione, "il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge".

E’ evidente che la norma opera una netta distinzione – rapportata alla nomenclatura del tempo – tra coloro che hanno diritto all’elettorato attivo (docenti, assistenti, accompagnatori e pianisti accompagnatori) e coloro cui spetta l’elettorato passivo (i soli docenti).

E’ bene precisare che per effetto dell’art. 20 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005 (per il comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003) i docenti delle istituzioni di alta cultura sono stati inquadrati in due fasce: i professori in quella dei professori di prima fascia, gli assistenti e gli accompagnatori in quella dei professori di seconda fascia.

La diversa qualificazione formale così introdotta in base alla contrattazione collettiva non incide sulla portata del contenuto normativo dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 132 del 2003: diversamente, mediante un artificio nominalistico la platea di riferimento nettamente identificata da quella diposizione verrebbe surrettiziamente allargata a figure che manifestamente escludeva. Oggi perciò l’art. 6 va letto nel senso che l’elettorato passivo compete soltanto ai professori di prima fascia, e non è esteso anche a quelli di seconda fascia (in precedenza accompagnatori e assistenti). Quest’ultimi rimangono elettori, ma non possono essere eletti.

Tale diversa idoneità all’elettorato passivo, diversamente da quanto sostiene l’appellante, non dà luogo ad un ingiusto privilegio (sarebbe semmai il reciproco), ma è la risultante di una volontà normativa che non appare affatto arbitraria. È infatti congruo e ragionevole che le funzioni di direttore siano riservate a quanti, per l’essere professori di prima fascia, abbiano dimostrato una maggiore qualificazione all’attività di docenza, alla cui concreta organizzazione l’ufficio di cui si tratta è preposto. Per regola ritornante nell’ordinamento, la circostanza che l’elettorato attivo sia esteso a tutti non comporta altrettanta estensione dell’idoneità all’elettorato passivo: l’uno infatti esprime l’interesse alla rappresentanza, l’altro l’idoneità allo svolgimento delle funzioni amministrative. Un conto perciò è l’idoneità ad esprimere il voto (che il legislatore riconosce anche ai docenti di seconda fascia), un conto è l’idoneità ad esercitare le funzioni di direttore (e, dunque, l’idoneità ad essere eletto), che il legislatore circoscrive ai docenti di prima fascia.

Tutte le considerazioni svolte nell’appello in ordine alla presenta arbitrarietà di tale distinzione sono pertanto manifestamente infondate.

5.2. Questa considerazione ha ulteriore conferma, come evidenzia la sentenza di primo grado, nell’art. 12, comma 2, dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, che prevede espressamente la possibilità di nominare un Prodirettore tra i soli docenti di prima fascia, così confermando, in maniera chiara, che anche il Direttore debba appartenere allo stesso ruolo.

6. L’appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il professore S. L. al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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