Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 26/5/2011, respingeva, ritenendo non ricorrere un’ipotesi di forza maggiore, l’istanza presentata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze di restituzione del termine, ex art. 175 c.p.p., per proporre appello avverso la sentenza di assoluzione, con motivazione contestuale, emessa dal Tribunale di Livorno, in data 4/2/2011, nei confronti di D.M..
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze eccependo la violazione dell’art. 175 c.p.p. ritenendo rientrare nel caso fortuito anche la condotta umana, specificando di avere richiesto, a mezzo telefax, alla cancelleria del tribunale di Livorno, i relativi atti che sono stati trasmessi a termine di impugnazione scaduto.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Il ritardo nella trasmissione degli atti, qualora la sentenza sia stata tempestivamente trasmessa per il visto, non costituisce caso fortuito o forza maggiore, in quanto la mancanza materiale del fascicolo processuale poteva esser ovviata con altri mezzi, quali il trasporto materiale dell’incarto processuale da ufficio a ufficio.
Il ritardo nella trasmissione degli atti va si imputato all’Ufficio del Tribunale di Livorno ma la Procura Generale avrebbe potuto attivarsi, nel residuo termine a disposizione per l’appello, al fine di ottenere nei termini, anche con mezzi diversi dal telefax, gli atti relativi al procedimento in questione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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