Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2011) 22-11-2011, n. 43106 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 23 novembre 2010 la Corte d’appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato C. F. colpevole dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 586 c.p., per avere, in concorso con M. F. e V.C., ceduto della cocaina a P.M., provocandone la morte, avvenuta il (OMISSIS), per intossicazione acuta conseguente all’assunzione smodata della sostanza cedutagli.

Premesso che verso le ore 22 del (OMISSIS) V., assolvendo l’incarico affidatogli da M., consegnava a P. alloggiato nel residence (OMISSIS), la cocaina che sarebbe risultata mortale, la Corte d’appello, ritenuto incontestato che C. verso le ore 21 della stessa sera aveva comunicato a V. che P. si trovava nel menzionato residence, ravvisava nell’anzidetta informazione un’agevolazione dell’incontro di V. con P. e, quindi, un contributo alla susseguente cessione dello stupefacente. Aggiungeva la Corte che, nel pomeriggio, alle ore 14,23, v’era stata una conversazione telefonica con cui P. aveva informato M. del proprio recapito, ma doveva escludersi che tale informazione fosse stata trasmessa da M. a V. sia perchè nelle ore successive non risultava dai tabulati telefonici alcun contatto tra i due sia perchè l’aveva negato espressamente V. e implicitamente M..

La Corte giustificava la condanna anche sotto altro profilo di concorso: posto che secondo le intese originarie V. avrebbe dovuto consegnare la droga a P. il mattino del (OMISSIS) nell’abitazione di C. e che P. arrivato in ritardo all’appuntamento aveva cominciato a pressare C., quest’ultimo aveva chiamato al telefono M. affinchè "risolvesse il problema" e, con ciò – affermava la Corte – aveva rafforzato la volontà di M. a eseguire la cessione.

Osservava infine la Corte che l’imputato, essendo a conoscenza della tossicomania di P. e della grave crisi da intossicazione acuta da lui patita due mesi prima, poteva prevedere le conseguenze letali che l’assunzione della cocaina avrebbe potuto produrre. p.2. Contro detta sentenza ricorre l’imputato che denuncia: 1. la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell’art. 415 bis c.p.p., comma 2, e art. 416 c.p.p., comma 2, atteso che, chiesta e ottenuta dal pubblico ministero l’autorizzazione a estrarre copia del floppy disk sul quale erano registrati i dati relativi ai tabulati telefonici del suo cellulare, la cancelleria, per indisponibilità di un PC idoneo, non aveva potuto soddisfare la sua richiesta. La nullità era stata eccepita davanti al giudice di primo grado, che l’aveva respinta con ordinanza del 19.6.2006, impugnata dalla difesa con motivi nuovi. La Corte d’appello, ritenuto che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con l’appello principale, la dichiarava tardiva e inammissibile. Il ricorrente censura la decisione sostenendo che il motivo nuovo contribuiva a definire il devolutum ed era comunque ammissibile perchè le nullità a regime intermedio tempestivamente dedotte dalla parte e rigettate dal giudice sarebbero automaticamente devolute al giudice dell’impugnazione;

2. la violazione dell’art. 507 c.p.p., comma 1, atteso che il giudice di primo grado ha disposto l’esame di M. e V., divenuti testimoni ex art. 197 bis c.p.p., comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, in assenza dei presupposti dell’assoluta necessità e della novità del mezzo di prova;

3. vizio di motivazione sul concorso materiale nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; censura che la Corte d’appello abbia posto a base della motivazione l’affermazione che lui non aveva contestato di avere comunicato a V. il recapito di P. e obietta che il fatto attribuitogli era stato negato con uno specifico motivo d’appello nel quale si rimarcava: che la circostanza, pur affermata da V., non poteva dirsi validamente riscontrata dalle risultanze negative dei tabulati telefonici, giacchè non erano stati acquisiti anche quelli relativi al cellulare intestato a Ci.Al., che M. pacificamente usava; che M. non aveva n implicitamente" negato – come scrive la sentenza impugnata – di avere fornito a V. il recapito di P., ma anzi aveva detto il contrario;

4. vizio di motivazione sul concorso morale nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; sostiene che l’interpretazione data alla richiesta da lui rivolta a M. di risolvergli il problema delle insistenti visite in casa di P. sarebbe arbitraria, perchè la richiesta poteva essere intesa con altrettanta logicità come un invito a troncare il rapporto di fornitura così da rendere inutili ulteriori visite; si sostiene inoltre che M., che aveva rinunciato all’affare quando aveva saputo che P. non si era presentato all’appuntamento del mattino, aveva poi deciso di dare corso alla fornitura non per le lamentele di esso C., ma perchè V. gli aveva comunicato che P. lo supplicava con i soldi in mano;

5. vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 586 c.p., perchè la sentenza impugnata da per provato, appellandosi a una pretesa notorietà dei fatti, ch’egli sapesse delle compromesse condizioni di salute di P.;

6. contraddittorietà della motivazione, perchè, dopo avere ricordato che M. conosceva il recapito di P. e quindi poteva benissimo riferirlo a V., ha negato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. affermando che, senza il contributo di esso C., la cessione non sarebbe avvenuta. p.2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti non costituisce motivo inscindibilmente connesso con gli altri motivi formulati nell’appello che denunciavano l’erroneità della pronuncia di condanna e, quindi, avrebbe dovuto essere dedotta con l’impugnazione principale in ossequio all’insegnamento che i motivi nuovi non possono aggredire capi o punti della sentenza che non siano già stati investiti dall’atto di impugnazione originario (Cass., Sez. U., 25.2.1998, Bono).

Pertanto il giudice d’appello ha correttamente dichiarato inammissibile il motivo in discorso, perchè proposto dopo la scadenza del termine previsto per l’impugnazione principale. p.2.2 Il secondo motivo è infondato, perchè l’assunzione, da parte di M. e V., della qualità di testimoni – assunzione verificatasi nel corso dell’istruzione dibattimentale a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena da loro richiesta – ha offerto al tribunale la possibilità di assumere una prova nuova, che poteva rivelarsi decisiva – così ha insindacabilmente ritenuto il tribunale – per le sorti del giudizio. p.2.3 Più complessa è la questione della responsabilità del ricorrente, accusato di avere agevolato la consegna della cocaina, dando al cedente V. le informazioni sul recapito del cessionario P..

Il ricorrente censura le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata per provare il di lui concorso nel reato di cessione illecita dello stupefacente e, in particolare, le affermazioni ch’egli non aveva contestato di avere dato a V. le cennate informazioni e che M. aveva "implicitamente" confermato la versione resa sul punto da V..

Le anzidette censure sono fondate, perchè in realtà C., nei motivi d’appello, aveva recisamente negato di avere informato V. del recapito di P. e, ora, nei motivi di ricorso, denuncia il travisamento delle dichiarazioni di M. utilizzate dalla Corte territoriale come elemento di riscontro di quelle di V..

Al riguardo occorre rammentare che le dichiarazioni di V., che ha detto di avere appreso da C. dove era alloggiato P., essendo rese ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., comma 1, per acquistare valore di prova, abbisognano (lo richiede il comma 6 art. cit.) di altri elementi che ne confermino l’attendibilità. Ma la conferma non può provenire da M., anch’egli escusso a norma dell’art. 197 bis, comma 1, perchè le sue dichiarazioni, lungi dal convergere con quelle di V., le contraddicono, avendo egli detto di essere stato lui a comunicare a V. l’informazione sul residence (OMISSIS).

Però la sentenza impugnata indica anche un ulteriore riscontro, cioè il fatto che i tabulati telefonici, per la giornata in questione, non registrano contatti tra M., che stava a (OMISSIS), e V., che era a (OMISSIS) e doveva consegnare lo stupefacente, antecedenti all’incontro di quest’ultimo con C..

E l’assenza di contatti avalla la versione di V. e smentisce quella di M., nel senso che quest’ultimo può avere detto a V. dove alloggiava P., ma dopo che gliel’aveva comunicato C..

Il ricorrente contesta la pretesa univocità delle risultanze dei tabulati, deducendo che M. utilizzava anche il telefono cellulare della fidanzata Ci.Al. e che, tramite questo apparecchio, potrebbe avere chiamato V., non sul suo cellulare (che, altrimenti, il contatto comparirebbe sul relativo tabulato), ma su altro telefono, ad esempio quello presente nel suo posto di lavoro. Siamo – come osserva la sentenza impugnata – nel campo delle congetture, che, come tali, non possono incrinare il valore dell’inferenza raggiunta.

Quindi, escluso che nel pomeriggio del 9 febbraio vi siano stati contatti telefonici tra M. e V., viene convalidata la dichiarazione di quest’ultimo secondo cui fu C. a indicargli ove era alloggiato P..

Orbene la sentenza impugnata, collegando tale elemento con il fatto che C. conosceva la natura dell’incarico conferito a V. e che lo stesso avrebbe spinto M. a concludere la cessione pur di liberarsi delle visite moleste di P. che insisteva per ottenere la droga, ha posto le basi per l’affermazione di colpevolezza.

Le censure enunciate in ricorso sui cennati passaggi logici sono fondate, perchè la ricostruzione del fatto ad essi sottesa è frutto di un’arbitraria amputazione delle risultanze probatorie.

La lettura della sentenza di primo grado permette di comprendere meglio la successione degli avvenimenti del giorno (OMISSIS).

Alla fine di gennaio M. e P. si incontravano a (OMISSIS) e concordavano la vendita di trenta grammi di cocaina, stabilendo che la consegna sarebbe avvenuta a (OMISSIS) nell’abitazione di M., ove P. si era già recato per una precedente fornitura. Nell’imminenza del giorno stabilito M., dovendo partire per (OMISSIS), incaricava della consegna l’amico V.. Costui, il mattino concordato, dopo avere atteso invano l’arrivo di P., avvertiva M. che gli diceva di lasciar perdere e di non dare più niente a nessuno.

Frattanto P., che non si era presentato per tempo all’appuntamento perchè quel mattino era a (OMISSIS), verso le ore 13,30 suonava alla porta dell’abitazione di M.. Gli apriva R.G. (che occupava lo stesso appartamento insieme con M. e C.), il quale, chiamato al telefono M., attenendosi alle sue istruzioni, lo mandava via.

P. si allontanava e prendeva alloggio nel residence (OMISSIS), ubicato nella stessa via, quasi di fronte all’abitazione del suo fornitore. Quindi tornava più volte all’appartamento di M., parlando con C. e reclamando sempre più vibratamente la consegna di quanto gli era stato promesso. C. a sua volta chiamava al telefono M., manifestandogli la sua preoccupazione per l’assillante presenza di P. e chiedendogli di "risolvere il problema". Verso le ore 21 V., avendo trovato sul suo cellulare una chiamata di C., passava da lui e, messo al corrente della situazione insostenibile che s’era creata, ottenuto il numero di telefono di P., dopo averlo chiamato (ore 21,35), lo incontrava nel residence e gli spiegava che M., essendo stato diffidato e minacciato da sua madre, aveva paura a cedergli lo stupefacente. P. supplicava di dargli la droga e mostrava il denaro contante con cui l’avrebbe pagata.

V. allora telefonava a M. (ore 21,48), che, ragguagliato della situazione, assentiva alla consegna. Pertanto V. tornava a casa di M., prelevava da un nascondiglio la droga e la consegnava a P. riscuotendo il prezzo (ore 22,10).

Dai fatti esposti emerge evidente l’estraneità di C. non solo rispetto alla compravendita dello stupefacente, ma anche rispetto alla fase della consegna, interamente gestita dalla coppia M. – V., i quali, pur potendo servirsi dell’ausilio di C. direttamente pressato dal compratore, ritennero di non coinvolgerlo.

Il fatto poi che C. abbia avvertito M. e V. che non desiderava subire oltre le assillanti visite di P. e abbia indicato a V. dove quegli alloggiava è stato dai giudici di merito caricato di un significato accusatorio che oggettivamente non possiede. Lo stesso M., che, al fine di attenuare la sua responsabilità, ha interpretato gli inviti di C. a "risolvere il problema" come un incoraggiamento a cedere lo stupefacente fornendo ai giudici di merito lo spunto per affermare l’esistenza del concorso morale, arriva ad ammettere: " C. mi disse: "risolvi questo problema, o gliela dai o non gliela dai, ma risolvilo; e io ho deciso di dargliela". Come sostiene la difesa, la protesta di C. può essere altrettanto ragionevolmente intesa come un invito a troncare il rapporto di fornitura con quel cliente che tanto lo importunava.

Considerando che C. non aveva alcuna cointeressenza nel traffico illecito esercitato da M., risulta chiaro che dalle rimostranze che C. rivolse ai due spacciatori per le seccature che indirettamente gli procuravano esulava la coscienza e volontà di istigare o rafforzare l’altrui proposito di portare a compimento l’illecita cessione.

Nella stessa ottica deve essere valutata anche l’indicazione data da C. sul recapito di P.. Quando C., alla sera, incontra V., è esasperato dalle ripetute visite di P. e pertanto lo sollecita ad incontrare P. perchè gli dica di lasciarlo in pace. Non gli indica dunque il residence (OMISSIS) per agevolare la cessione dello stupefacente, ma per ottenere la cessazione delle molestie. Tanto è vero che V., recandosi la prima volta da P., non gli porta la droga, ma va a rappresentargli le doglianze di C. e le perplessità del venditore sull’opportunità di dare corso all’accordo. Soltanto dopo le suppliche e l’esibizione del denaro, che V. riferisce a M., quest’ultimo cambia atteggiamento e dispone la consegna.

Alla stregua di siffatte evidenze oggettive è fondato l’assunto della difesa ricorrente secondo cui la consegna dello stupefacente si perfezionò non per l’intervento di C., ma per la decisione autonomamente presa da M. dopo avere sentito che il cliente supplicava la consegna ed era pronto a pagare per contanti.

Non v’è spazio dunque per ravvisare nel comportamento tenuto da C. un contributo causalmente efficiente – e ancor meno doloso – nella cessione della sostanza che ha poi innescato il processo patologico che ha condotto a morte l’assuntore. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata in ordine a entrambe le imputazioni per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sussistono.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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