Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 22-11-2011, n. 42970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 11/10/2010, la Corte di Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, pur rideterminando la pena, confermava, in punto di responsabilità, la sentenza con la quale in data 21/02/2002, il Tribunale di Busto Arsizio aveva ritenuto C. G. responsabile dei reati di ricettazione (capo 3), detenzione abusiva di armi (capo 5), di numerosi episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti commessi dal (OMISSIS) (capo 7) nonchè di ulteriori 33 episodi di violazione della normativa in tema di sostanze stupefacenti, realizzati nel predetto arco temporale (capi 10, 15, 53, 54, 55, 59, 68, 71, 85, 88, 93, 100, 101, 105, 106, 108. 109, 110, 111, 130, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 159, 167, 168, 185 del proc. pen. n" 5803/1999) e I.R. dei reati di tentata rapina (capo A), di detenzione e porto abusivo di armi (capo B), e di vari episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti di diverso tipo (capi D. E. F, K. M, del proc. pen. N. 233/1999).

1.1. La Corte territoriale, premetteva che la Corte di Cassazione, con sentenza n 4125 in data 17/10/2006, aveva annullato (ad eccezione del reato di ricettazione ascritto al C.) la sentenza pronunciata in data 29/11/2004 dalla Corte di Appello di Milano in quanto la penale responsabilità degli imputati era stata ritenuta con motivazione apparente senza farsi carico di dimostrare l’assunto, di valutare i singoli capi d’imputazione e di porre in evidenza per ciascuno di essi, i concreti elementi di prova a carico degli imputati, tenendo conto dei rilievi formulati dagli appellanti.

Inoltre la S.C., aveva rilevato che la sentenza annullata:

– con riferimento specifico alle numerose violazioni della normativa sugli stupefacenti contestate a C., non aveva chiarito se le imputazioni di cui al capo 7 del proc. N 5448/97 (riguardante una pluralità di episodi di traffici di droga commessi tra il (OMISSIS)) costituissero, in realtà, duplicazione di quelle contestate ai capi 10, 15, 53, 54, 55, 59, 68, 71, 85, 88, 93, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 130, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 159, 167, 168 e 185 del procedimento penale n. 5803/1999 riguardanti traffici di droga commessi nel medesimo arco temporale;

– con riferimento alle contestazioni mosse a I. – al quale risultava addebitato anche il concorso in una attività continuata di illecito traffico di droga, tra il mese di (OMISSIS) ininterrottamente fino al 1997 (capo 1) – non risultava chiarito se gli episodi di traffico di droga di cui ai capi D. E, F, K ed M della rubrica costituissero, a loro volta, duplicazione del predetto capo I). La Corte, territoriale, quindi, precisava che le questioni oggetto del giudizio (di rinvio), nell’ordine, riguardavano:

– l’esame, con riferimento a ciascun imputato (ed a ciascuna delle residue imputazioni ad essi rispettivamente ascritte) della ricorrenza di prove di penale responsabilità, tenuto conto dei rilievi dagli stessi formulati con ali atti di appello;

– l’individuazione, con riferimento alla posizione di ciascun imputato, di collegamenti tra il contenuto (eventualmente accusatorio) delle intercettazioni ed i fatti-reato ad essi contestati;

– la verifica, con riferimento alla posizione C., dell’eventuale duplicazione di contestazione riguardo ai fatti di cui al capo 7) del procedimento penale n 5448/1997 (riguardante una pluralità di episodi di traffici di droga commessi tra il mese di (OMISSIS)) ed a quelli (capi n 10. 15, 53, 54, 55, 59, 68, 71, 85, 88, 93, 100, 101, 105, 106, 108. 109, 110, 111, 130, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 146. 148, 159, 167, 168 e 185) oggetto del proc. pen. n5803/99;

– il controllo, con riferimento alla posizione I., dell’eventuale duplicazione di contestazioni in relazione ai fatti di cui al capo I) della rubrica (concernenti una protratta attività di illecito traffico di droga posta in essere dal mese di giugno 1996 fino al 1997) ed a quelli di cui ai successivi capi D), E), F), K) ed M);

– l’accertamento dell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio disposto dal Giudice di primo grado.

All’esito della suddetta verifica, la Corte territoriale perveniva alla parziale conferma della sentenza del Tribunale. 2. Avverso la decisione, entrambi gli imputati, con un unico ricorso redatto dai propri difensori, hanno nuovamente proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 627 c.p.p. per non avere la Corte territoriale ottemperato a quanto imposto dalla Corte di Cassazione, essendosi limitata a ripercorrere lo stesso iter motivazionale a cui aveva ricorso la Corte di Appello la cui sentenza era stata poi annullata. In particolare:

– la Corte territoriale, occupandosi dello specifico tema del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate, insisterebbe nel richiamare, per relationem, la sentenza di primo grado ritenendo ampiamente esaustive le ragioni ivi specificate, non rendendosi, però, conto, che tale procedimento era stato vietato dalla Corte di Cassazione proprio perchè anche la sentenza di primo grado era affetta da pari ed identica patologia motivazionale. In altri termini, la Corte territoriale, insisterebbe, con motivazione apparente, a non dar conto delle ragioni per le quali il contenuto di quelle specifiche intercettazioni potesse essere ritenuto rivelatore della responsabilità penale degli imputati;

– in ordine, poi, alla responsabilità per la rapina contestata al capo a) della rubrica, la motivazione doveva ritenersi lacunosa "laddove evoca una pretesa confessione di una rapina di cui si sconoscono i connotati soggettivi (autori e persona offesa) ed ancor prima oggettivi (materialità della condotta);

– infine, per tutte le altre imputazioni, la Corte territoriale non si era adeguata a quanto statuito dalla Corte di Cassazione in ordine alla necessità che fossero enunciate le circostanze di fatto che giustificavano il giudizio di responsabilità su ogni singolo capo d’imputazione.

Motivi della decisione

1. Le doglianze dei ricorrenti, ruotano, come si è detto, sostanzialmente, intorno a tre punti:

– mancata e/o apparente motivazione in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate;

– motivazione lacunosa in ordine alla rapina ascritta ad I.;

– mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi di responsabilità per i singoli capi d’imputazione.

2. La censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. La motivazione con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto di annullare la sentenza della Corte territoriale è la seguente: "la esclusiva fonte viene individuata negli esiti delle conversazioni intercettate e ad essi si fa generico riferimento, affermando che confermerebbero in maniera in equivoca le circostanze di fatto indicate nei vari capi di accusa, senza però farsi carico di dimostrare, attraverso una approfondita, pertinente e specifica analisi critica, tale assunto. Si è di fronte a una motivazione apparente, che omette di valutare i singoli capi di imputazione, di porre in evidenza i concreti elementi di prova a carico degli imputati e di prendere in considerazione i rilievi dagli stessi formulati in sede di appello. Nè il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è idoneo a dare dignità alla motivazione, considerato che anche la prima pronuncia di merito si limita, a sua volta, al mero richiamo sintetico del contenuto delle conversazioni intercettate, omettendo di esplicitare la connessione dello stesso con la posizione processuale dei due imputati, dando per scontate l’interpretazione e la valutazione in chiave accusatoria di tali elementi conoscitivi e affidando sostanzialmente al lettore il compito di dare concretezza all’accusa attraverso la decriptazione delle conversazioni intercettate.

Non basta affermare che "… il tenore e il contenuto delle intercettazioni (è) inequivocabile … la confessione desumibile dalle intercettazioni risulta evidente …", ma è necessario contestualizzare i colloqui captati, ricostruirne concretamente e logicamente i contenuti, individuarne specificamente le connessioni con le circostanze di fatto enunciate nei singoli capi di imputazione".

Corretta, pertanto, si mostra l’individuazione delle questioni che la Corte territoriale ha illustrato dover risolvere (cfr supra in parte narrativa).

3. Quanto al C., va osservato quanto segue.

Costui, come si è detto, risulta imputato dei seguenti reati: 1) ricettazione; 2) detenzione abusiva di armi (capo sub 5); 3) numerosi episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La responsabilità in ordine al reato di ricettazione è stata accertata definitivamente.

In ordine al capo 5) dell’imputazione, la Corte territoriale a pag.

10, ha motivato la responsabilità dell’imputato, sulla base "dell’univoco tenore dell’intercettazione n 2157 del 2 settembre 1996" nel corso della quale " C., parlando con tale P., ammette, invero esplicitamente, di possedere le armi indicate nel capo d’imputazione. L’ampia e dettagliata confessione emergente dalla conversazione captata fornisce, quindi, la prova dell’illecito e della riferibilità del reato a C.".

In questa sede, il ricorrente, nello specifico, nulla ha dedotto, se non una generica doglianza in ordine al fatto che non sarebbe sufficiente la confessione non essendo la medesima contestualizzata.

Sennonchè, si deve ribattere che la censura, sul punto, è assolutamente generica ed aspecifica perchè la motivazione della Corte è puntuale e riferita proprio alla confessione in ordine alla detenzione di armi, confessione ritenuta dalla Corte, con motivazione congrua e, quindi, incensurabile, attendibile essendo "ampia e dettagliata". Quanto ai singoli episodi di traffico di sostanze stupefacenti, la Corte territoriale, non solo ha richiamato, analiticamente le singole conversazioni intercettate riportandone l’inequivoco contenuto (cfr pag. 10-12 della sentenza impugnata), ma, anche alla stregua di precisi riscontri probatori (cfr pag. 13 sentenza impugnata: sequestri di droga; dichiarazioni accusatorie rese dall’originario coimputato T.R.) ha puntualmente disatteso la tesi difensiva secondo la quale l’imputato, nel corso delle numerose conversazioni captate, avrebbe parlato con i suoi interlocutori di droga per mera vanteria.

In ordine a tale punto della sentenza, il ricorrente, in questa sede, si è limitato, a sostenere che si tratterebbe di motivazione apparente non avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali il contenuto di quelle specifiche intercettazioni potesse essere ritenuto rivelatore della responsabilità dell’imputato (cfr pag. 5 ricorso).

Sennonchè deve replicarsi che la suddetta censura è priva di alcuna specificità perchè non è affatto vero che la Corte non abbia preso in esame la tesi difensiva della "vanteria" che, al contrario, è stata ampiamente disattesa sia alla stregua del contenuto delle intercettazioni (ritenute di tenore inequivoco: e lo stesso ricorrente, sul punto, non contesta l’oggettiva inequivocità) sia alla stregua di ulteriori ed oggettivi riscontri (sequestri e dichiarazioni accusatorie di T.).

4. Quanto al ricorrente I. va osservato quanto segue.

Costui risulta imputato dei seguenti reati: a) rapina; b) detenzione e porto d’armi; c) vari episodi di traffico di sostanze stupefacenti.

In ordine alla rapina, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell’imputato sulla base dell’intercettazione n. 947 del 22/08/1996 nel corso della quale I., parlando con il C., confessava di avere perpetrato una rapina in danno di un trasportatore di apparecchi televisivi e di pellicce precisando che il camion, svuotato dalla merce, era stato poi abbandonato in (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto la suddetta conversazione una confessione stragiudiziale sufficiente ex se a giustificare la condanna, essendo precisa e circostanziata, anche perchè lo stesso appellante si era semplicemente limitato a dedurre l’indeterminatezza e la genericità della conversazione.

In tema di valutazione della confessione, questa Corte, ha ripetutamente affermato che può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l’unico elemento d’accusa purchè il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell’interessato: Cass. 20591/2008 Rv. 240213.

Alla suddetta giurisprudenza la Corte territoriale si è sostanzialmente adeguata avendo rilevato: a) la genuità della confessione; b) l’attendibilità, sia perchè circostanziata e precisa sia alla stregua della generica tesi difensiva.

Di conseguenza, la generica e reiterativa censura dedotta in questa sede dev’essere disattesa.

Stessa cosa dicasi, mutatis mutandis, in ordine al reato di detenzione e porto d’armi (cfr pag. 16 motivazione).

Quanto, infine, ai vari episodi di traffico di sostanze stupefacenti, la situazione processuale e probatoria è, in pratica, identica a quella già esaminata in relazione alla posizione del C. (cfr pag. 16 ss sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base di numerose ed inequivoche intercettazioni – ritenute effettuate in "un contesto di assoluta genuità fra I. ed altri soggetti coinvolti negli illeciti traffici – nonchè su riscontri oggettivi (sequestri di droga): vale, pertanto, quanto già detto a proposito del C..

In conclusione, deve ritenersi, che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la motivazione dell’impugnata sentenza, ha ampiamente e correttamente dato risposta alla sentenza di annullamento di questa Corte avendo, per ciascun capo d’imputazione, contestualizzato i colloqui captati, ricostruito concretamente e logicamente i contenuti, ed individuato specificamente le connessioni con le circostanze di fatto enunciate nei singoli capi di imputazione.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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