Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
– Che con l’impugnata ordinanza la corte d’appello dell’Aquila dichiarò inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto nell’interesse di D.L.N. avverso la sentenza del tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in data 29 aprile 2008, con la quale il detto D.L. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati, uniti per continuazione, di minaccia grave ( art. 612 c.p., comma 2) e di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la determinazione del tasso alcolemico (art. 186 C.d.S.);
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, denunciando erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), sull’assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, i motivi a sostegno dell’atto d’appello sarebbero stati da considerare sufficientemente specifici, dal momento che con essi: – 1) si ponevano in luce talune incongruenze rilevabili nelle dichiarazioni della persona offesa per le quali sarebbe stata, quanto meno, da escludere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 612 c.p., comma 2,; – 2) si lamentava l’eccessività della pena; – 3) si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nella medesima occasione di quelli di cui è causa e per i quali era intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Motivi della decisione
– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, atteso che, dall’esame dell’atto d’appello (cui la Corte ha dovuto accedere, essendo stato denunciato, nella sostanza, un vizio "in procedendo"), emerge, ad avviso del collegio, che le proposte doglianze, diversamente da quanto affermato, in modo del tutto apodittico, nell’ordinanza impugnata, non presentano, in effetti, caratteri di assoluta ed evidente genericità, trovando esse sostegno in un sia pur sommario apparato argomentativo volto a confutare la decisione del giudice di primo grado, e comprendono, inoltre, anche la richiesta di riconoscimento della continuazione con altri fatti sui quali si assume essere intervenuta condanna irrevocabile; richiesta, questa, sulla quale neppure risulta che il tribunale fosse stato chiamato a pronunciarsi e che, d’altra parte, nulla impediva di rivolgere, per la prima volta, al giudice d’appello;
– che l’impugnata ordinanza va quindi annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla corte d’appello di L’Aquila per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte d’appello di L’Aquila per il giudizio.
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