Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. M.M. ricorre avvero la sentenza della Corte di Appello di Caitanissetta del 15 luglio del 2010, che ha ribadito la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 316 ter c.p., affermata con pronunzia del Tribunale di Enna del 9 luglio 2007 e ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio. Inoltre ha confermato le statuizioni risarcitorie in favore del Comune di Aidone, costituito parte civile.
2. Con un primo motivo, il M. reitera la eccezione di nullità della pronuncia per violazione del diritto di difesa, atteso che egli era assistito in primo grado dal medesimo difensore della parte civile; con un secondo motivo si duole della affermazione di responsabilità, non sostenuta da adeguata motivazione sui presupposti del reato e sulla dosimetria della pena. Invoca la attenuante di cui all’art. 62, n. 4; con successiva memoria, il M. precisa che fino alla dichiarazione di nomina dell’avv.to Curcuraci, avvenuta il 17 luglio 2007, egli era assistito non dai due professionisti indicati in sentenza ma dall’avv.to Impillizzeri, che contestualmente alla nuova nomina aveva revocato.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rilevato che il reato ascritto al M., punito nel massimo con la pena di anni tre di reclusione, è estinto per prescrizione.
2. Il regime applicabile è quello, più favorevole, introdotto dalla L. n. 251 del 2005: ricorre la condizione di cui all’art. 10, comma 3, della citata novella, essendo stata la sentenza di prime cure pronunciata nel 2007; il tempo occorrente per l’estinzione è pari ad anni sette e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; pertanto, tenuto conto della data di commissione, risalente all’aprile 2003, il termine si è maturato alla fine del mese di ottobre 2010. 3. Non ha alcun rilievo, pertanto, la denunciata violazione del suo diritto di difesa, per incompatibilità del difensore, peraltro infondata, – dato che non è stata affatto dimostrata nei gradi di merito la dedotta doppia qualità del difensore-. 4, Nel merito, sotto il profilo della responsabilità, in assenza di cause di inammissibilità del ricorso, come pure di alcuna delle condizioni che rendano applicabile il disposto di cui all’art. 129 c.p.p., comma, 2, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
5. In punto di diritto va osservato, però, che, in tema di declaratoria di prescrizione quando vi è costituzione di parte civile, questa Corte (ex plurimis SSUU 35490/2009 riv 244273 – Cass.;
3284/2009 riv 245876 – Cass. 14863/2004 riv 228597 – Cass. 16067/2001 riv 219510, in modo costante ha affermato il principio secondo il quale il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuta decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p., comma 2. 6. La cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane, quindi, integra e il giudice dell’impugnazione deve verificare l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice.
7. I rilievi mossi dal M. in ordine alla ravvisabilità del reato in esame non hanno fondamento, atteso che è stato accertato dalla corte che il ricorrente, nonostante fosse consapevole e della consistenza del suo conto in banca, acceso dopo la percezione del sussidio, e della necessità di comunicare all’ente comunale ogni variazione di reddito, omise la relativa dichiarazione correttiva e continuò così a godere del beneficio assistenziale, altrimenti non dovuto. Il M., a fronte di tale chiaro accertamento dei fatti ed alla logica conclusione che la corte ne ha tratto, non ha sviluppato validi argomenti contrari, invocando la necessità di approfondimento degli accertamenti istruttori, del tutto irrilevanti, stante la natura istantanea del reato in esame.
8. Tanto basta, dunque, per la conferma delle statuizioni civili, essendo all’evidenza ultroneo l’esame dell’ultimo motivo concernente il trattamento sanzionatorio.
9. La pronuncia è, dunque, da annullare, con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la conferma della condanna al risarcimento in favore della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
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