Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 17.3.2006/26.6.2006 la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le Poste Italiane e G.R. per il periodo 1 giugno/31 agosto 2002, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (per "esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002"), nonchè a quello stipulato con C.S. per il periodo 16 luglio/30 settembre 1998, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, così come integrato dall’accordo del 25.9.1997 ("per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane").
Osservava in sintesi la corte territoriale, quanto al contratto stipulato con la G., che, essendo il rapporto contrattuale regolato in via esclusiva dal D.Lgs. n. 368 del 1991, per poter ottemperare ai requisiti prescritti da tale normativa risultava indispensabile che il rapporto rinvenisse giustificazione nell’esistenza di esigenze aziendali oggettive e temporalmente determinate, idonee all’apposizione della clausola di durata; quanto al contratto stipulato con C.S., che la clausola giustificativa risultava sprovvista dalla necessaria autorizzazione collettiva per il periodo successivo all’aprile 1998.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con otto motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso G.R.; non ha svolto attività difensiva C.S..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo (relativo alla posizione di G. R.) la società ricorrente prospetta vizio di omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere la corte territoriale fornito alcuna motivazione in ordine all’asserito difetto di collegamento causale (fra l’assunzione e le ragioni giustificative della stessa) che sarebbe causa della nullità del termine.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (e pur esso relativo alla posizione della G.), la società ricorrente lamenta che, a fronte di tale previsione legislativa, la clausola contrattuale risultava sufficientemente specifica, giacchè consentiva di individuare le ragioni giustificative del termine in modo circostanziato, laddove, invece, la norma non richiedeva che le stesse dovessero avere un termine di durata preciso o, addirittura, predeterminato.
Con il terzo motivo (e con riferimento sempre alla posizione della G.) la società ricorrente denuncia violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 12 disp. gen. e all’art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 115 c.p.c.) osservando come la corte territoriale avesse applicato una sanzione, quella della conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, non prevista nel caso dal legislatore del 2001, a differenza di quanto stabilito nella L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1.
2. Con i motivi dal quarto al settimo (relativi alla posizione di C.S.) la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria "delega in bianco" in favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto, potevano legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per causali di carattere oggettivo, ma anche meramente soggettivo, sicchè restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva.
3. Con l’ottavo motivo (relativo alla posizione di entrambi gli intimati), prospettando violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c.), la società ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva omesso qualsiasi verifica in ordine alla rituale costituzione in mora del datore di lavoro.
4. Il primo motivo è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., u.p..
Con tale motivo, infatti, la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.
Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008;
Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).
5. Anche il secondo motivo è inammissibile per essere il relativo quesito di diritto non conforme al precetto legale.
Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. Cass. SU n. 36/2007 e n. 2658/2008), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente. Nel caso la società ricorrente lamenta che, a fronte della nuova previsione legislativa, la clausola contrattuale risulta sufficientemente specifica, giacchè consente di individuare le ragioni giustificative del termine in modo circostanziato, e che, peraltro, la stessa non richiede che queste ultime debbano avere un termine di durata preciso o, addirittura, predeterminato.
Il quesito nel caso formulato ("Se, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, le esigenze di carattere tecnico produttivo, organizzativo devono consistere in situazioni aventi una durata predeterminata e un preciso temine finale, ovvero se le stesse possono consistere in situazioni comunque temporanee ma il cui termine di durata possa non essere individuabile con esattezza al momento della sottoscrizione del contratto a termine"), nondimeno, risulta non conforme al precetto legale, per non ricomprendere il complesso delle censure articolate nel motivo (ed in particolare, la asserita specificità della causale giustificativa) e per risolversi, al tempo stesso, nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.
In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord) n. 2658/2008, "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo. Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito – inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.
6. Il terzo motivo è infondato.
Per come, infatti, ha già affermato questa Suprema Corte, con orientamento ormai acquisito, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione del citato art. 1 nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepito con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 12985/2008 e successive conformi).
7. Con riferimento, poi, ai motivi dal quarto al settimo (relativi alla posizione di C.S.), che, stante la connessione, possono essere esaminati congiuntamente, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.
Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2-3- 2006 n. 4588, che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatali, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha reiteratamente rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, e da ultimo ad es. Cass. 18-3-2011 n. 6294; Cass. 31-3-2011 n. 7502).
8. Con riguardo, infine, all’ottavo motivo (relativo alla posizione di entrambi gli intimati), la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.
In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro, come noto, è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).
In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria.
In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis.
In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.
Premessi tali principi, è da rilevare che, nel caso, la società ricorrente sostiene che, alla luce della regola di corrispettività e sinallagmaticità della prestazione di lavoro, la situazione di mora credendi, necessaria per la decorrenza del danno risarcibile nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine dichiarato nullo, non è integrata dal mero deposito del ricorso introduttivo del giudizio e che, in proposito, comunque è stata omessa alcuna verifica da parte dei giudici di merito.
Il quesito al riguardo formulato ("Se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.; in ogni caso se il deposito del ricorso possa essere qualificato come messa in mora del datore di lavoro; ed, infine, se il preteso diritto al pagamento delle retribuzioni perdute si riferisca anche al periodo successivo alla data di lettura del dispositivo della sentenza") appare, nondimeno, non conforme al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., per risolversi nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.
Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. SU n. 36/2007), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente.
In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord) n. 2658/2008, "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo. Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito – inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.
In ogni caso, anche a prescindere dall’evidenziata inidoneità del quesito, la censura appare, comunque, inammissibile anche nel merito, perchè priva di collegamento, e, quindi, non pertinente, rispetto alle ragioni della decisione, non rinvenendosi in quest’ultima alcun riferimento al deposito del ricorso, quanto piuttosto alla notificazione dello stesso e dell’istanza per il tentativo di conciliazione, ed essendosi, pertanto, determinato il danno risarcibile, in conformità all’insegnamento di questa Corte, sulla base dell’effetto di costituzione in mora in tali atti reperibile.
9. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore di G.R., che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012
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