Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9205 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 7 aprile 2008 e dichiara il diritto di L.F.P. alla riscossione del sussidio per il lavoro svolto, dal mese di maggio 1997 al mese di gennaio 1999, nell’ambito di un progetto di utilità collettiva (ai sensi della L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 23) presso il Comune di San Giovanni La Punta, in qualità di assistente sociale.

La Corte d’appello di Catania, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità il sussidio per lavori socialmente utili è compatibile con il compenso ricavato da una diversa attività di lavoro subordinato svolta nell’ambito di un contratto part-time, con modalità e orario che non interferiscono con il lavoro socialmente utile (si citano: Cass. 19 aprile 2007, n. 9344 e Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688);

b) in applicazione del suddetto condivisibile principio è da escludere che, nella specie, sussistano ragioni ostative al suddetto cumulo, date le caratteristiche della prestazione a tempo parziale (in svolgimento dal 23 giugno 1995), emerse dall’istruttoria e in considerazione del fatto che è stato anche accertato che il lavoro socialmente utile (svolto a partire dal maggio 1997) è stato regolarmente prestato;

c) va, infine, precisato che la sentenza di primo grado, qui confermata, non è stata impugnata in riferimento al dichiarato riconoscimento del diritto della lavoratrice ad ottenere l’indennità di maternità.

2.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, L.F.P..

Motivi della decisione

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 2968 e 2969 cod. civ..

Si sottolinea che la lavoratrice ha proposto l’azione giudiziaria il 13 gennaio 2003 al fine di ottenere il sussidio LSU (e l’indennità di maternità), a seguito di comunicazione in data 22 aprile 1999 della decisione sfavorevole del ricorso amministrativo dalla stessa proposto il 19 marzo 1999 (come riferito dalla stessa L.F.).

Pertanto, nel silenzio del Tribunale sulla questione relativa alla tempestività dell’azione, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la decadenza verificatasi ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 438 del 1992, con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni richieste.

2 – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del principio del l’incompatibilità del sussidio LSU con la percezione di un reddito da lavoro, desumibile dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nonchè dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 4 e dall’art. 10 preleggi.

Si sottolinea che la lavoratrice ha svolto un lavoro socialmente utile a partire dal maggio 1997, contestualmente allo svolgimento di un lavoro dipendente part-time a tempo indeterminato iniziato il 23 giugno 1995.

Pertanto, in base al D.L. n. 510 del 1996, art. 1, il quale rinvia alla disciplina dell’indennità di mobilità, il sussidio LSU in oggetto non è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time, il cui svolgimento sia oltretutto iniziato prima dell’inserimento dell’interessata nel progetto LSU. 2 – Esame delle censure.

3.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Come è noto, secondo consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 4 aprile 2006, n. 7825; Cass. 30 maggio 2007, n. 12688; Cass. 19 aprile 2004, n. 7392);

b) sulla base del suddetto principio – pur essendo la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro certi termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo rilevabile d’ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo – è tuttavia inammissibile il ricorso nel quale tale decadenza viene dedotta per la prima volta in cassazione, qualora nel ricorso stesso non siano indicati con precisione gli elementi di fatto necessari a valutare se ed in quali limiti la decadenza si sia verificata (Cass. 11 ottobre 1995, n. 10611; Cass. 20 marzo 2001, n. 3947; Cass. 2 aprile 2001, n. 4833; Cass. 17 agosto 2004, n. 16023; Cass. 15 dicembre 2005, n. 27674).

Nella specie il ricorso, nella sua autonoma formulazione, può originare solo congetture in ordine alla ipotizzata decadenza, specialmente in considerazione dei fatto che il ricorrente non si fa carico di argomentare in merito alla precisazione, contenuta nell’ultima parte della sentenza impugnata, secondo cui la sentenza di primo grado, confermata in appello, non è stata impugnata in riferimento al dichiarato riconoscimento del diritto della lavoratrice ad ottenere l’indennità di maternità.

Ne risulta pertanto violato il canone fondamentale cui il ricorrente deve attenersi: costituito dall’onere della completa estrinsecazione delle ragioni fattuali e giuridiche che inducono il ricorrente a chiedere la cassazione della sentenza impugnata.

A tale onere non è dato sopperire con ricerca diretta, ad opera di questa Corte, negli atti di causa dei dati necessari costituendo jus receptum che, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali deve concorrere con la completa individuazione dei motivi del ricorso, in modo che il Giudice di legittimità sia posto in grado di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, anche se non occorre un’apposita premessa a sè stante, (vedi, per tutte: Cass. 20 agosto 2004, n. 16360; Cass. 20 febbraio 2012, n. 1905; Cass. 10 ottobre 2000, n. 13495).

Ciò deve, a fortiori, affermarsi con riguardo a casi, come quello di specie, nei quali la questione prospettata in sede di legittimità sia rimasta priva di qualsiasi riscontro nella sentenza impugnata, non essendo stata nei precedenti gradi di giudizio nè proposta dalla parte interessata (come emerge da quanto in precedenza riferito) nè, comunque, esaminata dal giudice, pur essendo nella medesima sede comunque proponibile, in considerazione della sua conoscibilità di ufficio (arg. ex Cass. 30 marzo 2001, n. 4743; Cass. 29 dicembre 1997, n. 13071; Cass. 26 maggio 2004, n. 10117, nonchè Cass. 11 ottobre 1995,n. 10611 cit.).

4. Il secondo motivo è invece da accogliere, per le ragioni di seguito precisate.

4.1.- Per sgombrare il campo da possibili equivoci pare opportuno sottolineare, in primo luogo, che, ai fini della questione da esaminare, non ha alcun rilievo – e, infatti, non è in contestazione – il fatto che il sussidio di cui si tratta venga richiesto per un’attività lavorativa che è stata svolta non, specificamente, nell’ambito di un progetto di lavoro socialmente utile, ma in un progetto di lavoro di utilità collettiva, "ai sensi della L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 23".

Va precisato, al riguardo, che come è stato autorevolmente chiarito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 43 del 1996 e n. 310 del 1999), la suddetta L. n. 67 del 1988, art. 23 aveva previsto, soltanto per gli anni 1988, 1989 e 1990, il finanziamento di iniziative a livello locale "temporalmente limitate", consistenti nello svolgimento di "attività di utilità collettiva" mediante l’impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

A partire dallo scadere del suddetto triennio, la Regione Sicilia ha emanato una serie di provvedimenti legislativi con i quali ha esteso la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui all’art. 23 della legge statale richiamata. Conseguentemente, tale durata è stata portata dapprima fino al 30 giugno 1992 con la L.R. n. 27 del 1991, quindi fino al 31 dicembre 1993 con la L. n. 5 del 1992, al gennaio del 1996 con la L. n. 25 del 1993 e poi ulteriormente prorogata con la L.R. n. 85 del 1995, art. 12, nonchè con una serie di successive circolari dell’Assessore regionale per il lavoro e con ulteriori interventi del legislatore regionale. Inoltre, in particolare con la L.R. n. 85 del 1995, sono state adottate misure per l’inserimento dei giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva, precisandosi che l’impiego dei giovani nei "nuovi" progetti sarebbe avvenuta in base a contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale.

Ne consegue che non è esatto considerare come fonte della prestazione lavorativa di cui si tratta nel presente giudizio la suddetta L. n. 67 del 1988, art. 23 – che ha esaurito i propri effetti nel triennio 1988-1990 – mentre è corretto fare riferimento, a tal fine, alla L.R. Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, art. 12, comma 8, che nel testo applicabile ratione temporis – stabiliva che i progetti di utilità collettiva "con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza". La suddetta disposizione, nei successivi commi 10 e 11, prevede espressamente la necessità di finanziare con priorità i progetti di utilità collettiva in cui siano utilizzati i soggetti contemplati dalla L. n. 67 del 1988, art. 23 e successive modifiche e proroghe (di carattere regionale n.d.r.) nonchè la possibilità, a tal fine, della predisposizione di progetti di lavori socialmente utili da parte dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione d’intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2.

Pertanto, nell’ambito del presente giudizio, la suindicata precisazione è utile non soltanto per l’esatta individuazione della fonte normativa del rapporto di lavoro di cui si tratta ma soprattutto per chiarire che, come espressamente affermato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 310 del 1999 – nella quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma regionale siciliana che non prevedeva l’attribuibilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e nei lavori di utilità collettiva della indennità di maternità – il rapporto che si instaura a seguito dell’inserimento in un progetto di lavori socialmente utili e quello che nasce dall’inserimento in un progetto di attività di utilità collettiva sono regolati da una disciplina che, nel tempo, è divenuta sostanzialmente omogenea (come segnalato dalla stessa Corte costituzionale, fra l’altro, nella sentenza n. 271 del 1996, avente ad oggetto proprio la L.R. Sicilia n. 25 del 1993).

Tale rilievo, del resto, trova riscontro anche in un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 1, fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000 (vedi, per tutte: Cass. 22 dicembre 2011, n. 28540; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1461).

Conseguentemente – così come il rapporto tra il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 (che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità") e il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 (diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità" in funzione della "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego) si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro – negli stessi termini va configurato il rapporto tra la suddetta normativa in materia di LSU e la L. n. 67 del 1988, art. 23, con la successiva normativa regionale di proroga di cui si è detto.

Conseguentemente, il compenso per tutte le suddette tipologie di attività (erogato sotto forma di sussidio) risulta essere assoggettato alla medesima disciplina (arg. ex Cass. 22 dicembre 2011, n. 28540; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1461).

Ovviamente – come risulta confermato anche dalla recente sentenza della Corte giustizia UE, 15 marzo 2012, n. 157 – la suddetta assimilazione comporta anche che l’occupazione in uno dei suindicati progetti non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato nè a termine nè a tempo indeterminato, trattandosi di un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice (essenzialmente assistenziale, pur con l’applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come, ad esempio, il trattamento di malattia e l’indennità di maternità (vedi, per tutte: Cass. 29 gennaio 2007, n. 1828; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2887; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21155; Cass. 22 aprile 2011,9287).

4.2.- In merito alla soluzione della questione relativa alla compatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili e la percezione di un reddito da lavoro subordinato a tempo parziale si sono manifestate, originariamente, alcune incertezze nella giurisprudenza di questa Corte, principalmente dovute al sovrapporsi di molteplici interventi legislativi in materia di LSU, che, come si è detto, hanno notevolmente modificato la disciplina e la fisionomia dell’inserimento nei progetti di lavori socialmente utili (come ha sottolineato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1996 e nell’ordinanza n. 40 del 2000) e, nello stesso tempo, hanno sostanzialmente eliminato le differenze tra gli LSU, i lavori di pubblica utilità e le attività di utilità collettiva.

Nella specie, l’Istituto ricorrente fa riferimento alle seguenti disposizioni:

a) D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (articolo abrogato, con decorrenza 23 gennaio 1998, dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 13, ma che, nella versione risultante dalle modifiche inserite dalla legge di conversione, è entrato in vigore il 20 luglio 1994);

b) D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (anch’esso abrogato, con la suddetta decorrenza, dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, ma che, nella versione originaria è entrato in vigore il 3 ottobre 1996, mentre nel testo successivo alla sostituzione disposta in sede di conversione, è entrato in vigore il 1 dicembre 1996);

c) del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, entrato in vigore il 23 gennaio 1998.

Quest’ultimo decreto ha riformato la disciplina dei lavori socialmente utili, regolando organicamente tutta la materia ed abrogando tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute, con particolare riguardo a quelle di cui ai suindicati del D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, come si è detto.

4.2.- Lo svolgimento del lavoro socialmente utile, da parte della L. F., ha avuto inizio nel maggio 1997, pertanto – sulla base della predetta assimilazione – per la disciplina del relativo sussidio si deve fare riferimento al cit. D.L. n. 510, art. 1, nella versione approvata in sede di conversione per il periodo antecedente il 23 gennaio 1998 e, per il periodo successivo, si deve fare riferimento al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8.

Ne consegue che viene in considerazione la norma dalla cui interpretazione sono state principalmente originate le incertezze interpretative, di cui si è detto.

Si tratta del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, che ha sostituito del D.L. n. 299 del 1994, n. 299 art. 14, comma 4, prevedendo la possibilità pei soggetti inseriti in un progetto LSU, senza fruire alcun trattamento previdenziale, di ottenere, a carico dell’INPS, un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili, salva l’eventuale corresponsione, da parte dei soggetti proponenti o utilizzatori, di un importo integrativo di detti trattamenti per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. La norma aggiungeva, poi, che per il suddetto sussidio dovevano applicarsi "le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità".

Quest’ultimo riferimento è stato diversamente interpretato, in un primo momento, rispettivamente da Cass. 15 settembre 2003, n. 13529 (nonchè da Cass. 20 agosto 2003, n. 12262) e da Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688.

In base al primo indirizzo si è esclusa la compatibilità tra sussidio LSU e reddito da lavoro sia pure a tempo parziale, attraverso il richiamo alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 7, in materia di indennità di mobilità.

In base al secondo orientamento è stata, invece, affermata la compatibilita tra i due suddetti introiti, sul rilievo secondo cui il rinvio alle disposizioni in materia di indennità di mobilità doveva essere inteso come limitato al trattamento previdenziale e assicurativo.

Due successive sentenze (Cass. 5 marzo 2007 n. 5040 e n. 5041) hanno confermato la incumulabilità del sussidio LSU con redditi da lavoro subordinato per il periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni dettate dal decreto dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, mentre hanno affermato – sulla base del D.Lgs. n. 468, art. 8, comma 4, la cumulabilità dell’assegno con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale se iniziato successivamente all’avvio del progetto, nei limiti di seicentomila mensili e l’incumulabilità nella ipotesi inversa, relativa al lavoro dipendente a tempo parziale iniziato anteriormente.

Da ultimo è però intervenuta (in senso conforme rispetto a Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688) Cass. 19 aprile 2007, n. 9344, ove si è dato conto di tutto il complesso cammino ermeneutico che si è registrato sulla questione in argomento e, attraverso l’analisi della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 alla luce anche della normativa successiva, è stato affermato il principio secondo cui: "Non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, alla stregua della normativa sopravvenuta, il D.Lgs. n. 468 del 1997, che limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, onde non vi sarebbe ragione di operare distinzioni, e sulla scorta del rilievo che il richiamo alla normativa sull’indennità di mobilità, fatto dalla L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 3, valga non già per il divieto di cumulo tra sussidio e lavoro a tempo parziale, ma al diverso fine del regime della contribuzione riconoscendosi la contribuzione figurativa sia per il periodo in cui si gode dell’indennità di mobilità (L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9), sia per il periodo in cui si svolgono lavori socialmente utili (D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19)".

A quest’ultimo indirizzo il Collegio intende dare continuità, nella consapevolezza del ruolo centrale che va attribuito alla disciplina contenuta del D.Lgs. n. 468 del 1997 e delle scelte legislative operate nella relativa normativa al fine della determinazione della fisionomia di base dell’istituto dei lavori socialmente utili, trattandosi di un decreto che, per la prima volta, ha regolato organicamente tutta la materia, abrogando tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute, con particolare riguardo a quelle di cui ai suindicati del D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e del D.L. n. 510 del 1996, art. 1.

Appare, quindi, da condividere l’assunto secondo cui anche per il periodo disciplinato dal D.L. n. 299 del 1994, art. 14, come modificato dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, il sussidio LSU "è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all’avvio del progetto, nei limiti di L. 600.000 mensili, opportunamente documentati", secondo quanto prescrive il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3.

Nella specie il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 23 giugno 1995, quindi anteriormente all’avvio del progetto LSU in cui è stata inserita la L.F., che risale al mese di maggio 1997.

Ne consegue la non spettanza del relativo sussidio, per la suddetta ragione.

Tale conclusione corrisponde alla precisa intentici legis, manifestatasi con sempre maggiore chiarezza soprattutto a partire del D.Lgs. n. 468 del 1997, nel senso di configurare l’inserimento nei progetti di lavori socialmente utili come finalizzato alla "creazione di occupazione".

Ciò vale, a maggior ragione per i progetti di attività di utilità collettiva originariamente previsti dalla L. n. 67 del 1988, art. 23, per i quali la suddetta finalità espressamente indicata dalla legge istitutiva è stata ribadita dalla legislazione della Regione Sicilia che ne ha prorogato l’applicabilità, sostanzialmente confermandone la platea dei destinatari (giovani privi di occupazione).

Nella suddetta situazione, diviene comprensibile che – a parte la non spettanza del sussidio -pur in presenza di un lavoro precedentemente iniziato che continui anche dopo l’inserimento nell’ambito di un progetto di LSU (o assimilati), il lavoratore possa restare inserito nel progetto stesso, purchè l’attività lavorativa sia svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile. Ciò risponde, infatti, alla finalità occupazionale del suddetto inserimento, che potrebbe essere del tutto vanificata ove l’interessato non fosse messo in condizione di portare a termine il progetto, acquisendo le competenze connesse all’attività ivi svolta.

4.3.- Va, infine, precisato che la suddetta non spettanza del sussidio non incide sulla pronuncia relativa all’attribuzione dell’indennità di maternità che resta salva, essendosi su di essa formato il giudicato interno, secondo quanto espressamente stabilito nella sentenza impugnata, non contestata sul punto dall’Istituto ricorrente.

3 – Conclusioni.

5. In sintesi, il primo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile e il secondo va accolto, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la presente controversia, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., va decisa nel merito con il rigetto della domanda diretta ad ottenere il sussidio LSU proposta dalla lavoratrice con l’atto introduttivo del giudizio, salva restando l’attribuzione in favore della lavoratrice stessa dell’indennità di maternità relativamente al periodo 16 maggio 1998 – 26 gennaio 1999 con i relativi accessori di legge.

Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda diretta ad ottenere il sussidio LSU. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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