Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Su ricorso della Verde Giuseppe e Figli Elettromeccanica s.n.c. il presidente del Tribunale di Benevento, con decreto emesso il 5 dicembre 1992, ingiungeva al comune di Benevento il pagamento della somma di L. 1.409.892.274, oltre Iva e interessi, quale corrispettivo insoluto di un appalto, regolarmente eseguito, avente ad oggetto la costruzione dell’impianto di pubblica illuminazione e diffusione del suono nello stadio comunale.
Avverso il provvedimento proponeva opposizione il comune di Benevento con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1993, deducendo che il pagamento era subordinato al finanziamento previsto dalla L.R. n. 51 del 1978, non ancora ottenuto; e che i lavori non erano stati in realtà completati, nè rilasciata la certificazione di regolare esecuzione.
Dopo la costituzione della Verde Giuseppe e Figli Elettromeccanica s.n.c. – cui succedeva, in corso di istruttoria, la curatela del fallimento della società – che chiedeva il rigetto dell’opposizione e l’assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Benevento con sentenza 3 maggio 2005 rigettava l’opposizione, condannando il comune alla rifusione delle spese di giudizio.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 11 gennaio 2010.
La corte territoriale motivava:
– che era nuova e dunque inammissibile l’eccezione di improponibilità della domanda per effetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto;
– che il collaudo dell’opera, cui era collegato il termine per il pagamento del corrispettivo non era avvenuto per un ritardo imputabile all’ente committente, che non se ne poteva quindi giovare per sottrarsi all’adempimento;
che la condizione sospensiva dell’erogazione del finanziamento regionale aveva natura potestativa mista ed era dunque valida ed il finanziamento era stato in effetti ottenuto; mentre l’eventuale ritardo era addebitabile al Comune, obbligato a conseguirlo, secondo buona fede (art. 1358 cod. civ.);
– che l’eccezione di nullità del contratto, privo della prescritta copertura finanziaria, appariva in contrasto con la condizione sospensiva cui era condizionato il pagamento, al verificarsi del finanziamento regionale;
– che anche l’eccezione di avvenuta cessione del credito litigioso dalla s.n.c. Verde a terzi con atti anteriori e successivi al decreto ingiuntivo, era preclusa per novità ex art. 345 cod. proc. civ..
Avverso la sentenza, non notificata, il comune di Benevento proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e notificato il 27 gennaio 2011.
Deduceva:
1) l’error in procedendo per la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente alla L. n. 353 del 1990, e la violazione del Testo unico della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 284 e 288 nonchè della L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 23 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali di finanza locale) per non aver rilevato la nullità del contratto di appalto, privo di copertura finanziaria, ritenendo la relativa eccezione preclusa in grado d’appello, nonostante fosse stata già dedotta in primo grado e comunque rilevabile d’ufficio;
2) la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel ritenere eccezione nuova non consentita in grado di appello la cessione del credito operata dalla società Verde con atti anteriori e posteriori al decreto ingiuntivo.
Resisteva con controricorso il fallimento Verde Giuseppe figli Elettromeccanica snc. All’udienza del 16 aprile 2012 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento Verde Giuseppe e Figli Elettromeccanica s.n.c. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il comune di Benevento deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo ante riforma 353/1990 e la violazione del Testo unico della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 nonchè della L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 23 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali di finanza locale) nel mancato rilievo della nullità del contratto di appalto, privo di copertura finanziaria.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata si legge che il finanziamento dell’opera fu, in effetti, ottenuto: affermazione, non smentita dal Comune ricorrente, che infirma in radice la censura di violazione di legge sotto il profilo della mancata copertura finanziaria del contratto.
Alla luce di tale dato di fatto perdono di rilievo le allegazioni sull’inesistenza di alcuna preclusione, ex art. 345 cod. proc. civ., dell’eccezione di nullità.
Con il secondo motivo si censura, ancora una volta, la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel ritenere eccezione nuova, non consentita in grado di appello, l’avvenuta cessione del credito dalla Verde Giuseppe e figli Elettromeccanica s.n.c. a terzi.
Il motivo è inammissibile, riferendo l’allegata cessione, promiscuamente, ad atti anteriori e posteriori al decreto ingiuntivo:
in tal modo accomunando, senza distinzione alcuna, fattispecie diverse, non tutte comportanti la carenza di legittimazione attiva dell’originaria titolare del diritto di credito (art. 111 cod. proc. civ.). Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base de valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012
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