Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con decreto dell’8 febbraio 2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal condannato F.G. avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, 17 dicembre 2010, di rigetto della richiesta di revoca della misura di sicurezza della casa di lavoro, rilevando che il gravame era stato intempestivamente presentato.
2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Picascia Annamaria, mediante atto s.d., depositato il col quale dichiara di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 680 c.p.p., comma 3, deducendo: l’avviso di deposito del provvedimento appellato è stato notificato il 4 gennaio 2011; da tale data decorreva il termine per l’appello stabilito dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), l’impugnazione è stata intempestivamente presentata l’11 gennaio 2011 prima della scadenza.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 18 luglio 2011, rileva ad adiuvandum:
l’appello è stato intempestivamente proposto l’11 gennaio 2011 quando ancora non era scaduto il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento appellato, eseguita il 4 gennaio 2011. 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Al rilievo della tempestività dell’appello, tempestivamente presentato prima della scadenza del termine perentorio di impugnazione, conseguono l’annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione sul gravame.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione sull’appello.
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