Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 12.11.2010, depositata in data 5.01.2011, la Sezione 4^ di questa Corte rigettava il ricorso proposto da V.A. avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma 19.10.2009 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta contro la sentenza 5.07.2005 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l’aveva condannato alla pena della reclusione per il delitto di violenza sessuale in danno della minore R.T., confermata dalla Corte d’appello di Napoli a sua volta confermata da questa Sezione con sentenza 10.04.2008.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’interessato deducendo che la pronunzia è frutto di errore percettivo:
– sulla qualificazione della nuova prova costituita dalla consulenza di parte sul suo DNA;
– sulle risultanze processuali con riferimento al principio di diritto di cui alla sentenza n. 16455/2005 della prima Sezione di questa Corte;
– sulle risultanze processuali in ordine all’esclusione della violenza sessuale a seguito della prova del DNA;
– sulle conclusioni rassegnate dal PG che aveva chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza della Corte d’appello;
– sulla menzione nella sentenza 12.11.2010, quale giudice che aveva pronunciato l’ordinanza d’inammissibilità della richiesta, della Corte d’appello di Firenze in luogo della Corte d’appello di Roma.
Il ricorso è inammissibile.
Ha affermato questa Corte che la sentenza che ne è oggetto, non riguardando una pronunzia con la quale il ricorrente sia stato condannato, ma una decisione d’inammissibilità d’istanza di revisione di precedente condanna irrevocabile, esula dai provvedimenti ammessi al regime di cui all’art. 625 bis c.p.p. (Sezione 6, n. 4124/2007, RV. 235612).
Il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto che, ex art. 625 bis c.p.p. circoscrive la legittimazione ad agire al solo condannato, oltre che al Procuratore Generale, ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011
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