Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con ordinanza in data 22.2.2011 la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta da T.G. con atto depositato in data 17.2.2011 presso la cancelleria della Corte di Appello, nei confronti del Presidente, dott. To.An., e dei componenti del Collegio, d.ri B.C. e S.F., del Tribunale di Mistretta, davanti al quale si svolgeva il procedimento n.244/05 a carico del medesimo T..
Rileva la Corte che, pur essendo l’istanza tempestiva, non era stata prodotta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della prospettata ipotesi di ricusazione (la revoca dell’esame del teste G., per rinunzia del P.M., era stata disposta nonostante l’opposizione della difesa che aveva insistito per l’audizione del teste; in tal modo il Tribunale aveva ancora una volta manifestato pregiudizio nei confronti dell’imputato).
2) Ricorre per cassazione il T., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 37, 38 e 41 c.p.p. ed il vizio di motivazione.
A parte il fatto che dalla stessa ordinanza del Tribunale di Mistretta emergeva il dissenso della difesa alla rinuncia del P.M. all’audizione del teste G., la Corte territoriale ha fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale non univoco (altre pronunce riconoscono al Giudice della ricusazione ampi poteri istruttori). Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 41 c.p.p. ed il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alle deduzioni poste a sostegno della dichiarazione di ricusazione.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, sia perchè sono limitative del potere di giurisdizione e in specie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perchè consentono una ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice, e quindi sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da ciò consegue in generale che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva (cfr. Cass. Sez. 6, 20.5.1997 n.1606).
Il legislatore ha voluto, quindi, circondare di particolare rigore formale la dichiarazione di ricusazione proprio per la gravità e la rilevanza della iniziativa e per consentire alla parte di riflettere sulla opportunità della stessa anche in relazione alle sanzioni che ne possono derivare ( art. 44 c.p.p.).
L’art. 38 c.p.p., nel disciplinare i termini e le forme di ricusazione, stabilisce, così, espressamente che: a) la dichiarazione, con indicazione dei motivi e delle prove, debba essere proposta con atto scritto e presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere; b) la dichiarazione quando non sia fatta personalmente dall’interessato, possa essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale, con indicazione nell’atto di procura, a pena di inammissibilità, dei motivi di ricusazione; c) la dichiarazione debba essere presentata in termini tassativi.
Il "rigorismo formale" è, quindi, voluto dal legislatore, per le ragioni in precedenza esposte, e la Corte di Appello si è limitata ad applicare la norma. Ineccepibilmente ha ritenuto, invero, che la dichiarazione di ricusazione del Collegio del Tribunale di Mistretta fosse inammissibile per violazione dell’art. 38 c.p.p., comma 3.
Ha rilevato, infatti, la Corte territoriale che l’istante non aveva prodotto la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della prospettata causa di ricusazione, avendo solo prodotto l’ordinanza del Tribunale di Mistretta del 15.2.2011, senza allegare il verbale di udienza, volto a comprovare la richiesta della difesa "di audizione del teste e la relativa motivazione".
Irrilevante, poi, è che tale richiesta fosse implicitamente presupposta nell’ordinanza del Tribunale di Mistretta o che fosse acquisibile con i poteri istruttori della Corte, dovendo la documentazione, su cui è fondata la richiesta, essere portata a conoscenza del giudice competente a decidere sulla ricusazione e richiedendo espressamente l’art. 38 c.p.p., comma 3 che essa venga depositata, in quella cancelleria, unitamente alla dichiarazione.
3.2) Quanto al secondo motivo è del tutto evidente che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare nel "merito" della richiesta di ricusazione, avendo preliminarmente ritenuto inammissibile la richiesta medesima per violazione dell’art. 38 c.p.p..
3.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
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