Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 18 febbraio 2011, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il GIP del Tribunale di Verona ha applicato agli imputati la pena da questi richiesta, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis.
2. – Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge e la mancanza della motivazione, perchè questa non recherebbe una disamina della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
Motivi della decisione
3. – Il ricorsi, di analogo contenuto, sono genericamente formulati.
Gli imputati si limitano, infatti, ad asserire, senza alcun concreto riferimento al provvedimento impugnato, che non vi sarebbe alcuna disamina della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
Deve, peraltro, rilevarsi che la motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. appare pienamente sufficiente, perchè richiama i verbali di sequestro, arresto e interrogatorio, e reca una dettagliata descrizione dei risultati dell’attività investigativa svolta.
4. – Il ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
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