Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.P.C. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, a lui ascritto perchè, quale responsabile della ditta COGEDIL S.r.l., aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per alcuni mesi degli anni 2002, 2003 e 2004.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito la nullità del giudizio di primo grado, per non essere stato revocato da parte del Tribunale il decreto penale di condanna, e dedotto che il reato doveva ritenersi estinto ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, per effetto del successivo versamento delle somme dovute a seguito della ingiunzione da parte dell’INPS. Sul punto la Corte territoriale ha affermato che la tardività del pagamento, effettuato tra fine giugno ed i primi di luglio del 2006, risulta provata dalla deposizione della funzionaria dell’INPS, che aveva dichiarato che detta notifica era stata eseguita l’11 gennaio 2006. La sentenza ha, però, dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi all’omesso versamento delle ritenute fino al mese di gennaio 2003, ma ha rilevato che la pena infinta all’imputato non può essere ulteriormente ridotta, essendo stata determinata in misura inferiore al minimo legale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per mancata ammissione di una prova decisiva e violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la mancata ammissione di una prova decisiva con riferimento alla mancata acquisizione della prova documentale inerente alla notifica del verbale di accertamento da parte dell’INPS. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge, deducendosi carenza di prove, il cui onere incombeva sulla pubblica accusa, circa l’effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sul punto della prova della notifica del verbale di accertamento da parte dell’INPS i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente quella testimoniale della funzionaria dell’Ente di previdenza, avendo rilevato che la stessa ha indicato la data esatta della notifica non sulla base del mero ricordo, ma riferendo dati risultanti dagli atti del suo ufficio, mentre l’imputato non ha contestato tale affermazione, limitandosi a mettere in dubbio le capacità mnemoniche della teste, sicchè la esclusione della necessità di un’ulteriore prova documentale sul punto ha formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

La denuncia in ordine alla mancanza di prova del pagamento delle retribuzioni è inammissibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., non avendo formato tale punto oggetto di contestazione nella sede di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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