Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 53 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Il Presidio Sanitario Centro Ibleo Tomografia Computerizzata C.I.T.C. s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza n. 1503 del 14 novembre 2009, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania,, ha rigettato il ricorso e motivi aggiunti da essa proposti per l’annullamento della nota del Direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa del 4 ottobre 2002, nella parte concernente i tetti di spesa per l’anno 2002.

2) – Come rettamente eccepito dalla difesa della resistente Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, il ricorso è irricevibile.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata notificata, come nella fattispecie in esame, deve essere, infatti, rispettato il termine di un anno di cui all’art. 327 del codice di procedura civile (applicabile anche al processo amministrativo in virtù dell’art. 82, comma 3°, del codice del processo amministrativo che, in conformità alla modifica introdotta nel 2009, ha ridotto il termine a sei mesi per le sentenze successive alla sua entrata in vigore).

Pertanto, dal 14 settembre 2009 è iniziato a decorrere il termine lungo, che andava a scadere il 30 ottobre 2010, mentre l’appello è stato notificato il 29 dicembre 2010.

3) – Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante e in favore dell’Azienda sanitaria appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe;

Condanna l’appellante al pagamento a favore dell’Azienda sanitaria appellata delle spese, competenze e onorari del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciano, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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