Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 18/4/11 il Tribunale di Milano, giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a R.S. con sentenza 15/5/08 della Corte di Appello di Milano, irr. l’1/7/08, e ciò per avere il condannato commesso (fino all'(OMISSIS)) altro delitto nel quinquennio, sanzionato con sentenza 10/11/10 del Gup del Tribunale di Milano, irr. il 28/12/10.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo ex art. 665 c.p.p., comma 4 l’incompetenza funzionale del Tribunale di Milano come giudice dell’esecuzione, l’ultima sentenza delle più emesse da diversi giudici nei confronti del R. essendo appunto quella del 10/11/10 del Gup di quello stesso Tribunale. Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso questa Corte, condividendo le ragioni del ricorso, chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso, palesemente fondato, va accolto. In presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi ( art. 665 c.p.p., comma 4), è competente per l’esecuzione il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso tale giudice si identifica nel Gup del Tribunale di Milano e la decisione esecutiva non poteva essere assunta dal Tribunale in quanto tale sia pure in composizione collegiale (v. in analoga ipotesi di conflitto:
Cass., sez. 1, sent. n. 22868 del 10/5/11, rv. 250447, imp. Fazari).
Gli atti – previo annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata – vanno pertanto trasmessi per competenza al detto Gup.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gup del Tribunale di Milano per quanto di competenza.
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