Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 22 settembre 2010 la Corte di Appello di Messina rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da L.R.G., il quale dopo essere stato sottoposta a misura cautelare carceraria dal 6.6.1994 al 5.6.1995, era stato assolto dalla Corte di Assise di Messina con sentenza in data 26.07.2006, dalle accuse di associazione mafiosa, incendio e rapina.
La Corte territoriale rilevava che la domanda risultava infondata.
Il Collegio considerava che L.R. era stato assolto dalle imputazioni relative all’incendio appiccato al negozio di C. C. ed alla rapina in danno del supermercato ESSE 7, in quanto la chiamata in correità effettuata da G.G.O. era rimasta priva di riscontri; e che nell’assolvere l’imputato anche dal reato associativo, la Corte di Assise aveva evidenziato che L.R. era stato certamente contiguo all’ambiente della criminalità organizzata.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione L.R.G., a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 314 c.p.p..
L’esponente rileva che l’accusa a carico di L.R. si fondava sulle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, non ritenute poi sufficienti ai fini della condanna.
Per quanto concerne le frequentazioni che L.R. avrebbe avuto con esponenti della associazione criminosa, evenienza ritenuta dal Giudice della riparazione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, la parte osserva che detta circostanza non è stata rilevati dagli inquirenti.
Il ricorrente assume poi che le richiamate frequentazioni, intercorse con alcuni collaboratori, erano comunque occasionali, tanto che il giudice di merito aveva assolto l’imputato dal reato associativo.
Il deducente assume che le predette frequentazioni non siano state il presupposto della patita carcerazione, atteso che il fattore determinante, al riguardo, è da individuarsi nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia.
L.R. osserva che non è possibile attribuire alcuna responsabilità, neppure colposa, al soggetto raggiunto da accuse mosse da altri, qualora le stesse accuse si rivelino prive di fondamento; e ritiene che la Corte di Appello abbia disatteso i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, in ordine agli elementi ostativi alla richiesta di equa riparazione.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, rilevata l’infondatezza della impugnazione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’Economia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è infondato.
5.1 Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).
Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv.
242760).
6. L’ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nell’alveo del suddetto quadro interpretativo.
Invero, la Corte di Appello ha rilevato che effettivamente risulta che L.R. aveva intrattenuto frequentazioni e contatti con esponenti del sodalizio malavitoso e che lo stesso prevenuto aveva ammesso di conoscere e di avere rapporti di vecchia data con diversi membri della associazione.
Il Collegio ha osservato che dette ambigue frequentazioni erano suscettibili di apprezzamento, sotto la specie della colpa grave ostativa all’equa riparazione, posto anche mente al fatto che l’imputato aveva pure riportato una condanna per reato associativo, evenienza ritenuta dimostrativa della evoluzione, verso forme di diretta partecipazione alla associazione criminosa, del contesto di contiguità posto in essere dal prevenuto.
La Corte di Appello ha, quindi, ritenuto – secondo un conferente percorso logico argomentativo – che la condotta posta in essere da L.R. era risultata certamente idonea a trarre in inganno l’autorità giudiziaria ed a porsi come fattore sinergico, sia pure non esclusivo, rispetto alla emissione del provvedimento restrittivo;
ciò in quanto, secondo un giudizio "ex ante", aveva legittimato il convincimento dell’autorità giudiziaria, circa l’apporto fornito dal ricorrente alla vicenda associativa.
7. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 750,00.
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