Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 28-11-2011, n. 43995 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre il difensore di D.B.G. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania, applicativa della massima misura custodiale per il delitto di associazione a delinquere dedita al narco traffico ed numerose ipotesi di reati fine.

Viene denunciato, sotto la veste della erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione, che il Tribunale ha individuato nella condotta di spaccio, ammessa dall’indagato, quella associativa, nonostante che costui non abbia diffuso la droga che per pochi giorni e per poche ore; le valutazioni espresse dal giudice peccano dunque di genericità, specie considerando che l’attività nel quartiere era cessata dopo poco tempo e spontaneamente.

Con un secondo motivo, è invocata la sussistenza della attenuante del fatto di speciale tenuità, in considerazione del modesto quantitativo di sostanza ceduta, attestante insieme alla personalità dell’indagato la sua non particolare pericolosità.

Motivi della decisione

1. E’ principio pacifico, in tema di sussistenza del reato associativo in materia di stupefacenti, che l’elemento oggettivo del reato d’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. (p. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 45128 del 11/11/2008).

2. La deduzione dunque della limitata collaborazione non ha un valore decisivo, a fronte della compiuta motivazione in ordine agli altri elementi sintomatici della affectio societatis, come nella specie esattamente individuati dal tribunale della libertà. 3. Il giudice distrettuale ha, infatti, sottolineato come il D. B., che peraltro aveva ammesso di spacciare con C. P., altro indagato nel processo, in realtà si affidava agli ordini di un certo R., che teneva la cassa e a cui, alternativamente ad altro coordinatore, il nominato C., consegnava il denaro percepito con la cessione a terzi. Inoltre, è stato messo in evidenza che i pushers era organizzati in coppie, e che nel brevissimo tempo di osservazione operata dalla pg essi avevano ciascuno ruoli predefiniti, che come è ovvio presuppongono accordo preventivo su, per così dire regole di comportamento, e condividevano sicuramente un’unica fonte di rifornimento, come esemplificato in una video ripresa, che aveva attestato come in caso di esaurimento delle scorte, essi avessero sospeso le vendite in attesa della provvista, recapitata loro sulla piazza da altri corrieri.

4. Le concrete su esposte modalità sono state reputate inerenti alle condotte associative qualificanti quella del D.B., anche dal profilo della sua piena consapevolezza di avvalersi di una sia pure rudimentale organizzazione per commettere i reati fine. Il ricorrente non ha opposto alle considerazioni svolte sul punto dal tribunale alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali che non si attagliano al suo caso ed comunque non apportano alcun apprezzabile dato a suo favore, nè mettono in luce pecche e manchevolezze della decisione.

5. La doglianza concernente la sussistenza della attenuante speciale è del pari inammissibile, sia per la mancanza di interesse concreto del D.B. al suo riconoscimento, per la non incidenza sul quadro cautelare e sulle misure adottate, che non sono state contestate, sia perchè introduce e genericamente argomenti che dovranno essere valutati dal giudice del merito.

6. La genericità dei motivi e la manifesta infondatezza degli stessi impongono dunque la pronuncia di inammissibilità. 7. Il D.B. è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

8. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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