Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 19.4.2005 il Tribunale di Vibo Valentia, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, rigettava la domanda proposta da V.M.T., funzionario presso la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, tendente a conseguire la dichiarazione dell’obbligo, nei confronti dell’Inpdap e del Ministero della Giustizia, a porre in essere quanto necessario per la regolarizzazione della sua posizione previdenziale e assicurativa, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati e derivandi dal 22.9.1999 alla effettiva regolarizzazione della posizione stessa.
Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.5.2007, confermava la decisione di prime cure, osservando, in particolare, quanto alla richiesta ricognizione della posizione contributiva, che, per come evidenziato anche dal giudice amministrativo, le amministrazioni interessate si erano già adoperate per il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo fatto valere dalla ricorrente.
Avverso tale sentenza la V. proponeva sia ricorso per cassazione che ricorso per revocazione fondato, quest’ultimo, su tre motivi. Con sentenza del 23.9.2010 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il ricorso per revocazione osservando che la Corte di Cassazione, con sentenza del 1.6.2009, aveva già accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, con la conseguenza che doveva ritenersi che la ricorrente non avesse più interesse alla revocazione della sentenza per un motivo (il primo, riconducibile all’ipotesi di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.) che investiva lo stesso punto in relazione al quale la sentenza stessa era stata cassata; osservava inoltre che anche gli altri motivi, riconducibili alle ipotesi di cui al n. 5 e al n. 3 dell’art. 395 c.p.c, non potevano trovare accoglimento in quanto l’oggetto del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’appello era diverso da quello che era stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 5248 del 30.3.2004 – che, pronunciando sulla domanda di accesso ai documenti attestanti il versamento dei contributi, aveva stabilito l’obbligo dell’Inpdap di fornire alla ricorrente copia della documentazione richiesta, eventualmente attivandosi presso altre amministrazioni per ottenere quanto necessario ad assicurare il soddisfacimento della pretesa ostensiva – e poichè, infine, i documenti prodotti dalla ricorrente erano tutti di data posteriore a quella della pronuncia della Corte d’appello (3.5.2007) e, quindi, non riconducibili all’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 3.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione V.M.T. affidandosi a quattro motivi di ricorso, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. L’Inpdap ha depositato procura speciale e determinazione del Dirigente Generale.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4, avendo due magistrati, che avevano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, partecipato anche alla decisione sulla domanda di revocazione ed avendo il terzo magistrato presieduto il collegio giudicante nella precorsa fase giudiziale.
2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata, nonchè vizio di motivazione, per omessa pronuncia sul primo motivo di revocazione, ritenuto dalla Corte d’appello coincidente con il primo motivo dell’accolto ricorso per cassazione.
3.- Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2099 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il vizio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5.
4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che i documenti prodotti dalla ricorrente fossero tutti di data posteriore a quella della pronuncia della sentenza impugnata per revocazione.
5.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato – cfr. Cass. 8180/2009, Cass. n. 19498/2006 – che, salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione. A prescindere da tale pur assorbente considerazione, deve inoltre osservarsi che, come è stato pure già rilevato (cfr. ex plurimis Cass. n. 7702/2007), qualora non sia stata proposta, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., istanza di ricusazione, il vizio relativo alla costituzione del giudice per la violazione dell’obbligo di astensione non può essere dedotto quale motivo di nullità della sentenza, ex art. 158 c.p.c.; infatti, l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo, ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina anche attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, sancendo, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), che – in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti – non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità- terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione. In altre parole, "la pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.", ipotesi che non risulta essersi verificata nella fattispecie in esame, non avendo la ricorrente dedotto di aver esercitato il potere di ricusazione, ex art. 52 c.p.c..
6.- Anche il secondo motivo è infondato. Come ha correttamente rilevato la Corte territoriale, il primo motivo del precedente ricorso per cassazione investiva, sotto il profilo della violazione dell’art. 2909 c.c. e L. n. 88 del 1989, art. 54 e del vizio di motivazione, lo stesso punto oggetto del primo motivo dell’impugnazione per revocazione, e cioè l’erronea esclusione del diritto della V. alla richiesta ricognizione contributiva, diritto che, secondo la ricorrente, sarebbe stato sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5248 del 30.3.2004. Ed è evidente che, una volta accolto tale motivo di ricorso per cassazione, e cassata la sentenza impugnata su questo punto, è venuto meno l’interesse della ricorrente ad una pronuncia sul primo motivo della impugnazione per revocazione (per una applicazione dello stesso principio, in un caso in cui avverso la stessa sentenza oggetto della impugnazione per revocazione, era stato proposto anche ricorso per cassazione e la sentenza era stata annullata in accoglimento di detto ultimo ricorso, cfr. Cass. n. 10759/2000).
7.- Anche le censure proposte con gli ultimi due motivi sono prive di fondamento. Lo sono quelle di cui al terzo motivo, poichè, come esattamente osservato dalla Corte d’appello, ai fini dell’applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, perchè una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all’oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l’apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. ex plurimis Cass. n. 12348/2009).
8.- Nella specie, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza del 1.6,2009 – con la quale è stato accolto il primo motivo del precedente ricorso per cassazione – tra l’oggetto della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato (riconoscimento del diritto di accesso esercitato dalla V. in sede amministrativa) e quello della sentenza impugnata anche per revocazione (esistenza del diritto alla ricognizione della posizione contributiva) esiste un evidente rapporto di connessione -tanto che questa Corte, nella ridetta sentenza del 1.6.2009, ha stabilito che il giudice del rinvio dovrà tenere conto, ai fini dell’adempimento dell’obbligo contributivo previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, anche della decisione resa dal giudice amministrativo in sede di accesso ai documenti attestanti l’ammontare dei contributi versati nel corso dell’attività lavorativa svolta dalla V. presso il Ministero della Giustizia – ma non certamente identità di petitum e di causa petendi, tale da comportare la configurabilità di un contrasto di giudicati ex art. 395 c.p.c., n. 5, configurabilità che è stata, pertanto, correttamente esclusa dalla Corte territoriale.
9.- Sono infondate, infine, le censure di cui all’ultimo motivo.
Questa Corte ha ripetutamente affermato – cfr. ex plurimis Cass. n. 16402/2007 – che il presupposto della domanda di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, preesista alla sentenza impugnata, e ciò tenendo conto dell’uso dell’espressione "sono stai trovati" contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., ed essendo affatto insufficiente che anteriore alla decisione sia il "fatto" rappresentato nel documento. Al fine di verificare, poi, la rilevanza del rinvenimento del documento, deve aversi riguardo alla data dell’udienza in cui la causa viene assegnata a sentenza – o, nel rito novellato dalla L. n. 353 del 1990, alla scadenza dei termini per le difese finali di cui all’art. 190 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10232/2010, Cass. n. 4610/96) – sicchè, anche sotto questo profilo, le censure della ricorrente si rivelano prive di fondamento, trattandosi, come è pacifico, di documenti formati tutti in epoca successiva alla pronuncia della Corte d’appello (3.5.2007).
10.- Per concludere, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.
11.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore del Ministero, e in Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore dell’Inpdap. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012
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