Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Espone in fatto l’Amministrazione Comunale ricorrente di aver approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15 aprile 2004, il regolamento per la definizione delle entrate del Comune mediante il procedimento di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997 e di aver trasmesso tale regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Con la gravata nota, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rappresentato come la procedura di accertamento con adesione possa trovare applicazione unicamente alle entrate aventi natura tributaria, segnalando l’opportunità di modificare il regolamento nella parte in cui estende tale procedura anche alle entrate non aventi natura tributaria, quali la tariffa per i rifiuti solidi urbani, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone per l’acquedotto.
Contesta parte ricorrente tale nota invocando il principio della piena potestà per i Comuni di disciplinare le proprie entrate anche tributarie, come previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel rispetto dei principi di carattere generale, affermando come l’art. 50 della L. n. 449 del 1997, che ha previsto la possibilità per gli enti locali di adottare ed applicare la procedura di definizione mediante accertamento con adesione, debba intendersi riferito a tutte le entrate, non solo a quelle di natura tributaria.
La gravata nota sarebbe, pertanto, stata adottata in violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 449 del 1997 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, oltre che viziata per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, incongruità della motivazione e manifesta ingiustizia.
La gravata nota sarebbe, inoltre, lesiva della sfera di autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali, in quanto adottata in violazione dei limiti imposti dalla legge all’attività di controllo demandata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale è consentita solo la possibilità di impugnare i regolamenti degli enti locali sulle entrate tributarie per vizi di legittimità innanzi agli organi di giustizia amministrativa, con conseguente violazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Ancora, la gravata nota, nel sindacare il regolamento comunale con invito alla sua modifica, si porrebbe in violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 che vieta l’aggravamento del procedimento amministrativo.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente, nel controdedurre a quanto ex adverso sostenuto, ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la nota – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ravvisato l’opportunità di modificare il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato dall’Amministrazione ricorrente con deliberazione del consiglio comunale n.17 del 15 aprile 2004, nella considerazione che la procedura di accertamento con adesione, ivi prevista, possa trovare applicazione unicamente alle entrate aventi natura tributaria, e non anche alle entrate non aventi natura tributaria, quali la tariffa per i rifiuti solidi urbani, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone per l’acquedotto.
Il ricorso, avuto riguardo alla natura dell’atto impugnato, deve ritenersi inammissibile.
La gravata nota non riveste, difatti, natura provvedimentale, limitandosi la resistente Amministrazione a rivolgere al ricorrente ente locale l’invito a modificare il citato regolamento, alla prima comunicato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in ragione della ivi prevista applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione ad entrate non aventi natura tributaria, in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 50 della L. n. 449 del 1997.
In ragione dell’illustrato contenuto della gravata nota, che non reca alcuna determinazione di natura provvedimentale espressione dell’esercizio autoritativo della potestà amministrativa, che, quindi, non è idonea ad incidere nella sfera della ricorrente Amministrazione, nessuna lesione alla posizione di cui quest’ultima è titolare può ritenersi derivare dalla citata nota, con conseguente assenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione, la cui ricorrenza è necessariamente connessa alla titolarità di una posizione lesa dal provvedimento di cui si chiede l’annullamento.
In linea generale, deve difatti ricordarsi che il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione. Condizioni soggettive per agire in giudizio sono, pertanto, la legittimazione processuale e l’interesse a ricorrere, spettando la prima, nel giudizio impugnatorio, a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l’ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo, mentre l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa. L’interesse a ricorrere, quindi, postula che l’atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sicché esso non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando l’atto non abbia natura provvedi mentale e sia privo di immediata ed autonoma lesività.
Il che avviene nella fattispecie in esame in cui l’Amministrazione si è limitata a segnalare profili di criticità del Regolamento adottato dall’Amministrazione comunale, in un ottica di leale collaborazione tra amministrazioni, senza in alcun modo incidere sulla potestà decisoria di quest’ultima, sulla quale ricade la responsabilità delle proprie decisioni laddove in contrasto con la normativa di riferimento.
Consegue, dalla considerazioni sin qui illustrate, l’inammissibilità del ricorso.
Le spese devono essere poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 9995/2004 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente Amministrazione, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
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