Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di aver partecipato all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale e di essere stati esclusi, per effetto della gravata determinazione, dall’elenco dei candidati ritenuti idonei al conseguimento della patente per non risultare gli stessi iscritti nel Registro Circoscrizionale del personale ausiliario, di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 43 del 1973, per come previsto dagli artt. 51 e 2 del bando d’esame.
Avverso la gravata determinazione deducono i ricorrenti i seguenti motivi di censura:
– Disapplicazione e falsa applicazione dell’art. 51ndel D.P.R. n. 43 del 1973 ed eccesso di potere per manifesta illogicità.
Nel richiamare i ricorrenti la disciplina dettata dal T.U. Doganale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973 con riferimento alla figura professionale del personale ausiliario e dello spedizioniere doganale, affermano di aver maturato un periodo di iscrizione al Registro dell’elenco degli Ausiliari degli spedizionieri doganali superiore al biennio richiesto dall’art. 46 del D.P.R. n. 43 del 1973, censurando la disposta esclusione basata sulla mancata iscrizione a tale registro alla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2001, affermando come l’attualità di tale iscrizione contrasti con la ratio della norma, volta a consentire l’esercizio della professione di spedizioniere doganale a soggetti che abbiano acquisito la necessaria esperienza.
Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – recante l’esclusione dei ricorrenti, in esito alle prove d’esame, dall’elenco dei candidati riconosciuti idonei per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, adottato per non essere i ricorrenti, alla data di pubblicazione della determinazione direttoriale di indizione delle prove d’esame del 31 luglio 2001, pubblicata in data 4 settembre 2001, iscritti nel Registro Circoscrizionale del Personale Ausiliario di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 43 del 1973.
Il ricorso non merita favorevole esame.
I requisiti per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono previsti dall’art. 51, comma 1 del D.P.R. n. 43 del 1973 – riprodotto nel bando di selezione – che recita: "Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell’art. 46.".
Con riferimento alla portata di tale disposizione, il Consiglio di Stato (Sez. IV, 21 maggio 2005, n. 3240; 30 maggio 2005, n. 2762; 21 giugno 2005, nn. 3219, 3229 e 3232, 3240; 28 giugno 2005, n. 3442), nel disattendere il contrario orientamento espresso dal giudice di primo grado, ha affermato che la disposizione in argomento, nella parte in cui prescrive espressamente che l’iscrizione biennale nel registro degli ausiliari degli spedizionieri deve risultare in atto alla data di pubblicazione del bando di concorso, non presenta, sotto il profilo letterale, alcuna ambiguità.
Quanto al profilo sostanziale, la ratio del requisito è da rinvenirsi nel continuo mutamento delle normative in materia doganale, che comporta che una pregressa esperienza temporalmente indeterminata possa rivelarsi non utile ai fini perseguiti dalla norma.
Inoltre, sotto un profilo generale, occorre ricordare che l’art. 12 delle preleggi non consente al giudice di attribuire alla legge un senso incompatibile con quello fatto palese dal significato letterale delle parole.
Al riguardo, deve altresì evidenziarsi che il legislatore, pur avendo introdotto, con la L. 25 luglio 2000, n. 213, norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale di merci, e pur avendo in tale contesto inciso sulla disciplina del concorso, non ha invece ritenuto di modificare l’originaria previsione dell’art. 51 T.U..
In particolare (art. 6) mentre è stato soppresso l’esame scritto per gli ausiliari laureati in discipline giuridiche, è stata invece confermata espressamente anche per tale categoria di candidati l’esigenza del requisito relativo all’iscrizione biennale.
Deve dunque ritenersi che l’iscrizione sia richiesta dalla disciplina concorsuale non soltanto perchè dimostra l’avvenuta acquisizione di competenze professionali, ma anche perchè comprova il possesso di requisiti di affidabilità – richiesti a garanzia del preminente interesse generale e dell’erario alla correttezza dell’operato della categoria professionale – che devono essere logicamente caratterizzati dall’attualità.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 45 del T.U., l’ausiliario dello spedizioniere – cioè il soggetto che lo coadiuva nell’espletamento di mansioni a carattere esecutivo – è ammesso in dogana "a condizione che riscuota la fiducia dell’amministrazione", in un contesto in cui – dunque – l’abilitazione e la conseguente iscrizione nel registro nel biennio precedente il concorso rilevano in quanto presuppongono un vaglio dell’autorità doganale di circoscrizione in ordine ai comportamenti tenuti dall’ausiliario nell’espletamento del tirocinio in quel preciso periodo di riferimento.
Il che dà ragione del diverso trattamento che la norma riserva agli ex dipendenti dell’Amministrazione doganale o del Corpo della Guardia di finanza, il cui pregresso status è stato ritenuto – con valutazione ex ante di pieno merito legislativo – indice ex se espressivo di una acquisita meritevolezza di fiducia.
Le predette considerazioni sono state da ultimo espresse anche dalla Sezione, con sentenza n. 5347 del 2009, con la conseguenza che il gravame proposto avverso l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura per la carenza del requisito di cui trattasi, deve essere rigettato, non essendo gli stessi iscritti al citato Registro al momento della pubblicazione delle determinazione di indizione degli esami e non potendo ritenersi equipollente al prescritto requisito la maturazione del biennio di iscrizione in data antecedente.
Nelle considerazioni che precedono risiedono inoltre le ragioni dell’infondatezza dell’impugnativa del bando di indizione della selezione, le cui previsioni, contestate dai ricorrenti, ripetono il proprio contenuto dalle sopra illustrate disposizioni normative di cui costituiscono puntuale applicazione.
In conclusione, il ricorso in esame deve essere rigettato stante l’infondatezza delle proposte censure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3486/2004 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, a favore delle resistenti Amministrazioni, delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
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