Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 29-11-2011, n. 44092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, con ordinanza del 22 ottobre del 2011, convalidava il provvedimento del Questore di Salerno, con cui, tra l’altro, si era imposto a C.R. di presentarsi presso il Commissariato di Cava dei Tirreni 30 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 30 minuti prima della fine del secondo tempo in occasione di ogni incontro di calcio che sarebbe stato disputato dalla squadra della Cavese.

Ricorre per cassazione l’interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione dell’art. 6 ed omessa motivazione del provvedimento nella parte in cui si è imposta la duplice presentazione anche per le partite fuori sede:

2) violazione di legge ed omessa motivazione nella parte in cui si è imposto l’obbligo di presentazione anche per le partite amichevoli che non sono determinabili;

3) omessa motivazione sulla durata della misura imposta per tre anni.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo si rileva che la presentazione plurima non è illegittima perchè è la stessa norma, al fine di prevenire facili elusioni, a prevedere l’obbligo di comparire personalmente "una o più volte negli orari indicati". Siffatta modalità di applicazione è legittima anche per le competizioni in trasferta, giacchè non sempre la trasferta comporta uno spostamento rilevante ed in alcuni casi non comporta alcuno spostamento. Nella fattispecie ad esempio Cava dei Tirreni dista appena 12 chilometri da Salerno che è quindi facilmente raggiungibile (cfr sul punto Cass n. 22255 del 2008; n. 47451 del 2009). D’altra parte non si può esigere che il Questore indichi analiticamente gli incontri in trasferta per i quali potrebbe essere sufficiente una sola presentazione.

Con riferimento al secondo motivo si rileva che l’obbligo della presentazione può essere imposto anche per le partite amichevoli essendo anch’esse determinabili, fermo restando che nelle ipotesi eccezionali di partite non conoscibili usando la normale diligenza, l’eventuale violazione dell’obbligo non potrà assumere rilievo penale in relazione al delitto di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6 per la mancanza del dolo. In tali termini è orientata la prevalente giurisprudenza di questa sezione (Cass n. 9793 del 2007;, n. 47451 del 2008; n. 3437 del 2009; n. 3439 del 2009).

Del pari infondato è il terzo motivo perchè contrariamente a quanto sostenuto dalla parte l’obbligo è stato imposto per due anni e non per tre, misura questa inferiore alla media rispetto alla durata edittale ed adeguatamente giustificata dalla pericolosità del soggetto evidenziata nel provvedimento.

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che la parte "abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità’ medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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