Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 29-11-2011, n. 44086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17 novembre del 2010,confermava quella resa dal tribunale di Modena il 13 novembre del 2007,con cui B.A. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche,di abuso sessuale commesso in (OMISSIS) in danno di T.P., ritenuto il fatto di lieve entità. Con la medesima sentenza il prevenuto è stato altresì condannato al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, nei confronti della T. che si era costituita parte civile.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il 16 luglio del 2004, il B. era sceso dalla sua autovettura e si era avvicinato a quella della T. che si trovava incolonnata ad un passaggio a livello. Indi dal finestrino aperto,si era introdotto con la testa e le braccia nell’auto della donna e, repentinamente, le aveva toccato il pube ed il seno. All’immediata reazione della T. si era allontanato. Un testimone era riuscito però a rilevare le prime cinque cifre della targa dell’auto del malvivente, le quali, da accertamenti successivamente compiuti, corrispondevano a quelle dell’auto del B.. Questi è stato riconosciuto dalla vittima in fotografia e successivamente in dibattimento.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione dei criteri di valutazione degli indizi per avere la corte apprezzato gli elementi probatori in maniera inadeguata senza una valutazione globale; siffatta metodologia, secondo il ricorrente, aveva impedito l’apprezzamento delle evidenti incongruenze nel racconto della parte lesa, la quale in dibattimento aveva riferito di non ricordare se il prevenuto le avesse toccato anche il seno e nella fase delle indagini preliminare aveva affermato che il malvivente aveva un’inflessione dialettale meridionale, invece il prevenuto è emiliano; inoltre la Corte ha errato allorchè ha affermato che ogni residuo dubbio sul riconoscimento fotografico era stata neutralizzato dal fatto che la parte offesa in presenza del prevenuto non aveva disconosciuto il riconoscimento fotografico, in quanto nell’unica udienza in cui l’imputato era stato presenterà parte lesa era assente; in ogni caso non si poteva escludere che il toccamento del pube fosse dovuto ad accidentale caduta o a perdita di equilibrio dell’imputato;

2) erronea qualificazione giuridica del fatto ed omessa motivazione sull’elemento soggettivo del reato perchè la corte si era soffermata solo sulla condotta ossia sul toccamento del pube senza valutare la sussistenza della sessualità dell’atto e la componente soggettiva.

In data 20 settembre del 2011 il difensore ha comunicato che il proprio cliente era deceduto il 24 aprile del 2011, come da certificazione allegata alla memoria.

La Corte rileva che la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p. ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato ascritto per la morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *